CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 38396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 13/6/2022, la Corte di appello di Firenze ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], liquidando la somma complessiva di euro 6784,68 a titolo di indennizzo per la detenzione patita in carcere e agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale nel quale era chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 476, 479, 110, 319 cod. pen. I giudici della riparazione hanno posto in evidenza come il titolo cautelare emesso a carico del richiedente fosse stato annullato per carenza dei gravi indizi. Era poi seguita la sentenza assolutoria dai reati di corruzione e falso ideologico emessa dal Tribunale di Lucca, confermata in grado di appello e divenuta irrevocabile il 22/7/2020 in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo La Corte di appello ha ritenuto di applicare il principio, più volte sostenuto da questa Corte, in base al quale, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera qualora l'accertamento della insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Ha comunque ritenuto, esaminando il comportamento serbato dal richiedente, che la disponibilità del Tani ad incontrare l'imprenditore Valentini, anche in sedi non istituzionali, nel contesto in cui era maturata la vicenda, non rivestisse carattere di colpa grave. 2. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze, lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, lamenta l'esponente, erano individuabili profili di colpa grave nella condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA], funzionario pubblico che rivestiva mansioni apicali relativamente al settore dell'edilizia privata nel Comune di Lucca. Costui aveva intrattenuto stretti rapporti di frequentazione con [OSCURATO:PERSONA], importante operatore immobiliare della zona, interessato ad un investimento sul territorio di notevole portata economica, per il quale erano insorte difficoltà di natura urbanistica. I giudici della riparazione non avrebbero considerato che il Tani si recava ad appuntamenti stabiliti dall'imprenditore, mostrando, nel corso dei colloqui intercettati con questi, di condividere le aspettative dell'imprenditore. Si è inoltre trascurato di valutare il risultato della consulenza tecnica disposta dal P.M., nella quale si era accertato che la "Relazione di monitoraggio", redatta da diversi tecnici sotto la supervisione del funzionario, conteneva false attestazioni in ordine alla superficie fondiaria interessata dall'intervento. La motivazione offerta dai giudici della riparazione sul profilo riguardante la mancata ricorrenza della colpa grave sarebbe soltanto apparente. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il giudice della riparazione ha fatto corretto richiamo ai principi giurisprudenziali in materia, ricordando come nel caso in esame non vengano in rilievo i comportamenti colposi del richiedente, essendo l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenuta sulla base di una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio che aveva a disposizione il giudice che ha emesso la misura [cfr. su tutte Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 - 01:"La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.. (La Corte ha, peraltro, precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione)]. Il ricorso, incentrato sulla esistenza di comportamenti gravemente colposi in capo al richiedente, non si confronta con tale principale argomentazione. Esso appare inoltre privo di specificità in ordine al denunziato vizio di motivazione: la ordinanza, infatti, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, nel quale non si individuano passaggi motivazionali manifestamente illogici e incoerenti. P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 9 giugno