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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 33023/2025

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 3291-2022 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ACI; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3291/2022 Cron.

Rep.

Ud.20/11/2025 -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4147/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 1166/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 23 novembre 2021, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti, tutti dipendenti della soppressa Commissione tributaria centrale, sezione del Lazio, alla corresponsione dell’emolumento integrativo di cui all’art. 37, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. nella l. n. 111/2011 e all’art. 12, comma 3-bise 3-ter, d.l. n. 16/2012, conv. con modif. nella l. n. 44/2012 e la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento del dovuto. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver il giudice erroneamente interpretato l’art. 37 d.l. 98/2011 nel senso che l’incentivo economico previsto, dato dall’incremento della quota variabile del compenso di cui all’art. 12, comma 3-ter, del d.l. n. 16/2012 per il personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10% rispetto all’annoprecedente e 5% per il solo anno 2011, fosse limitato al solo personale in servizio in uffici giudiziari che abbiano effettivamente incassato il contributo unificato istituito con la medesima legge, non essendo tale limitazione della platea dei possibili destinatari prevista da alcuna disposizione né ad una diversa limitazione può pervenirsi valorizzando la circostanza per cui, a norma dell’art. 12, comma 3-ter, d.l. n. 16/2012, le maggiori entrate del contributo unificato nell’ambito del processo tributario sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, alle finalità di cui al comma 13 dell’art. 37 del d.l. n. 98/2011, ossia appunto per finanziare la corresponsione del predetto incentivo economico in favore del personale amministrativo in servizio negli uffici giudiziari della giustizia tributaria “virtuosi”. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il solo Ministero dell’Economia e delle Finanze, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. nella l. n. 111/2011 e all’art. 12, comma 3-bis e 3-ter, d.l. n. 16/2012, conv. con modif. nella l. n. 44/2012, lamenta a carico della Corte territoriale l’errata interpretazione delle norme invocate valorizzando a tal fine la ratio alle stesse sottese, date dall’essere il trattamento premiale diretto ad incentivare le commissioni ad un più intenso sforzo di efficienza facendosi carico non solo di trattare i nuovi affari contenziosi, di gestire i nuovi incombenti derivanti dall’esteso regime tributario del contributo unificato, ma anche di smaltire l’arretrato secondo percentuali prestabilite, come attesta l’essere l’incentivo economico finanziato da una quota del contributo unificato e concludendo nel senso che l’unica interpretazione possibile sia quella per cui il legislatore abbia voluto prevedere la corresponsione di un trattamento finalizzato a corrispondere un beneficio economico proprio agli uffici – e solo a quelli – addetti alla riscossione del contributo unificato. - La questione posta – relativa all’interpretazione degli artt. 37, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. nella l. n. 111/2011 e all’art. 12, comma 3-bis e 3-ter, d.l. n. 16/2012, conv. con modif. nella l. n. 44/2012 -riveste rilevanza nomofilattica, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di questa Corte ed essendo suscettibile di diverse soluzioni ermeneutiche per la pluralità delle argomentazioni che possono essere valorizzate in un senso o nell’altro e che qui sinteticamente si richiamano. - Nel senso del riconoscimento dell’incentivo in favore degli originari ricorrenti indubbiamente depone la formulazione letterale della norma che non prevede alcuna limitazione della platea dei destinatari, come rilevato dalla Corte territoriale, che alla tesi sostenuta dal Ministero sulla base della ratio della norma - che evidenzierebbe uno stretto legame di diretta percezione tra lo sforzo produttivo richiesto al personale amministrativo e la fonte degli aggravati carichi di lavoro dati dall’introduzione del contributo unificato, per cui l’incentivo andrebbe corrisposto agli uffici addetti alla riscossione del contributo unificato in quanto destinatari del nuovo contenzioso – contrappone le seguenti considerazioni: a) l’incentivo in questione viene riconosciuto per gli obiettivi di smaltimento raggiunti nell’intero anno 2011, nonostante il contributo unificato di iscrizione a ruolo sia stato introdotto dal 6.7.2011; b) l’obiettivo di riduzione delle pendenze degli uffici giudiziari prescinde dalla data di iscrizione a ruolo dei procedimenti; c) l’aumento delle definizioni dei procedimenti da parte dell’autorità giudiziaria comporta necessariamente l’aumento delle connesse attività di competenza del personale amministrativo addetto all’ufficio, senza alcuna differenza tra procedimenti iscritti a ruolo prima o dopo l’introduzione del contributo unificato; che prima del 2.3.2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 16/2012 la giustizia civile, amministrativa e tributaria erano accomunate quanto alla destinazione delle maggiori entrate del contributo unificato, versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate “ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile” così escludendosi il nesso di necessaria corrispondenza tra tali maggiori introiti ed il finanziamento del fondo dal quale attingere per corrispondere il compenso incentivante al personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari virtuosi; che lo stesso deve dirsi in relazione al periodo successivo in quanto le norme in esame hanno unicamente inteso imporre un vincolo di destinazione delle maggiori entrate derivanti dal versamento del contributo unificato nei tre ambiti della giurisdizione al finanziamento dell’incentivo economico spettante al personale amministrativo in servizio presso i rispettivi organi giudiziari, non vincolando tuttavia la destinazione di tali introiti alla definizione dei processi in reazione al quale il contributo unificato sia stato effettivamente versato. - A tali considerazioni il Ministero odierno ricorrente ha opposto obiezioni non prive di consistenza. - Da un lato, infatti, si sottolinea la sussistenza tra l’introduzione del contributo unificato e gli obiettivi di smaltimento cui è correlata la premialità è attestata dall’aver il legislatore fissato per l’anno 2011 al 5% anziché al 10% dell’arretrato tenendo conto della data di entrata in vigore della legge introduttiva del contributo unificato, ovvero il 6.7.2011. - Dall’altro, il Ministero rileva l’illogicità dell’inclusione tra gli uffici giudiziari “virtuosi” in considerazione dello smaltimento dell’arretrato della Commissione tributaria centrale costituita appositamente per la gestione dell’arretrato che costituiva, dunque, la funzione istituzionalmente affidatagli e così il lavoro ordinariamente svolto, di modo che lo smaltimento dell’arretrato non poteva comportare quel surplus di impegno lavorativo che integrava il parametro alla cui stregua valutare il carattere virtuoso dell’attività e la spettanza dell’incentivo. - Si ritiene pertanto opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 3291-2022 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ACI; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3291/2022 Cron. Rep. Ud.20/11/2025 -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4147/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 1166/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 23 novembre 2021, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti, tutti dipendenti della soppressa Commissione tributaria centrale, sezione del Lazio, alla corresponsione dell’emolumento integrativo di cui all’art. 37, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. nella l. n. 111/2011 e all’art. 12, comma 3-bise 3-ter, d.l. n. 16/2012, conv. con modif. nella l. n. 44/2012 e la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento del dovuto. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver il giudice erroneamente interpretato l’art. 37 d.l. 98/2011 nel senso che l’incentivo economico previsto, dato dall’incremento della quota variabile del compenso di cui all’art. 12, comma 3-ter, del d.l. n. 16/2012 per il personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10% rispetto all’annoprecedente e 5% per il solo anno 2011, fosse limitato al solo personale in servizio in uffici giudiziari che abbiano effettivamente incassato il contributo unificato istituito con la medesima legge, non essendo tale limitazione della platea dei possibili destinatari prevista da alcuna disposizione né ad una diversa limitazione può pervenirsi valorizzando la circostanza per cui, a norma dell’art. 12, comma 3-ter, d.l. n. 16/2012, le maggiori entrate del contributo unificato nell’ambito del processo tributario sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, alle finalità di cui al comma 13 dell’art. 37 del d.l. n. 98/2011, ossia appunto per finanziare la corresponsione del predetto incentivo economico in favore del personale amministrativo in servizio negli uffici giudiziari della giustizia tributaria “virtuosi”. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il solo Ministero dell’Economia e delle Finanze, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. nella l. n. 111/2011 e all’art. 12, comma 3-bis e 3-ter, d.l. n. 16/2012, conv. con modif. nella l. n. 44/2012, lamenta a carico della Corte territoriale l’errata interpretazione delle norme invocate valorizzando a tal fine la ratio alle stesse sottese, date dall’essere il trattamento premiale diretto ad incentivare le commissioni ad un più intenso sforzo di efficienza facendosi carico non solo di trattare i nuovi affari contenziosi, di gestire i nuovi incombenti derivanti dall’esteso regime tributario del contributo unificato, ma anche di smaltire l’arretrato secondo percentuali prestabilite, come attesta l’essere l’incentivo economico finanziato da una quota del contributo unificato e concludendo nel senso che l’unica interpretazione possibile sia quella per cui il legislatore abbia voluto prevedere la corresponsione di un trattamento finalizzato a corrispondere un beneficio economico proprio agli uffici – e solo a quelli – addetti alla riscossione del contributo unificato. - La questione posta – relativa all’interpretazione degli artt. 37, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. nella l. n. 111/2011 e all’art. 12, comma 3-bis e 3-ter, d.l. n. 16/2012, conv. con modif. nella l. n. 44/2012 -riveste rilevanza nomofilattica, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di questa Corte ed essendo suscettibile di diverse soluzioni ermeneutiche per la pluralità delle argomentazioni che possono essere valorizzate in un senso o nell’altro e che qui sinteticamente si richiamano. - Nel senso del riconoscimento dell’incentivo in favore degli originari ricorrenti indubbiamente depone la formulazione letterale della norma che non prevede alcuna limitazione della platea dei destinatari, come rilevato dalla Corte territoriale, che alla tesi sostenuta dal Ministero sulla base della ratio della norma - che evidenzierebbe uno stretto legame di diretta percezione tra lo sforzo produttivo richiesto al personale amministrativo e la fonte degli aggravati carichi di lavoro dati dall’introduzione del contributo unificato, per cui l’incentivo andrebbe corrisposto agli uffici addetti alla riscossione del contributo unificato in quanto destinatari del nuovo contenzioso – contrappone le seguenti considerazioni: a) l’incentivo in questione viene riconosciuto per gli obiettivi di smaltimento raggiunti nell’intero anno 2011, nonostante il contributo unificato di iscrizione a ruolo sia stato introdotto dal 6.7.2011; b) l’obiettivo di riduzione delle pendenze degli uffici giudiziari prescinde dalla data di iscrizione a ruolo dei procedimenti; c) l’aumento delle definizioni dei procedimenti da parte dell’autorità giudiziaria comporta necessariamente l’aumento delle connesse attività di competenza del personale amministrativo addetto all’ufficio, senza alcuna differenza tra procedimenti iscritti a ruolo prima o dopo l’introduzione del contributo unificato; che prima del 2.3.2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 16/2012 la giustizia civile, amministrativa e tributaria erano accomunate quanto alla destinazione delle maggiori entrate del contributo unificato, versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate “ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile” così escludendosi il nesso di necessaria corrispondenza tra tali maggiori introiti ed il finanziamento del fondo dal quale attingere per corrispondere il compenso incentivante al personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari virtuosi; che lo stesso deve dirsi in relazione al periodo successivo in quanto le norme in esame hanno unicamente inteso imporre un vincolo di destinazione delle maggiori entrate derivanti dal versamento del contributo unificato nei tre ambiti della giurisdizione al finanziamento dell’incentivo economico spettante al personale amministrativo in servizio presso i rispettivi organi giudiziari, non vincolando tuttavia la destinazione di tali introiti alla definizione dei processi in reazione al quale il contributo unificato sia stato effettivamente versato. - A tali considerazioni il Ministero odierno ricorrente ha opposto obiezioni non prive di consistenza. - Da un lato, infatti, si sottolinea la sussistenza tra l’introduzione del contributo unificato e gli obiettivi di smaltimento cui è correlata la premialità è attestata dall’aver il legislatore fissato per l’anno 2011 al 5% anziché al 10% dell’arretrato tenendo conto della data di entrata in vigore della legge introduttiva del contributo unificato, ovvero il 6.7.2011. - Dall’altro, il Ministero rileva l’illogicità dell’inclusione tra gli uffici giudiziari “virtuosi” in considerazione dello smaltimento dell’arretrato della Commissione tributaria centrale costituita appositamente per la gestione dell’arretrato che costituiva, dunque, la funzione istituzionalmente affidatagli e così il lavoro ordinariamente svolto, di modo che lo smaltimento dell’arretrato non poteva comportare quel surplus di impegno lavorativo che integrava il parametro alla cui stregua valutare il carattere virtuoso dell’attività e la spettanza dell’incentivo. - Si ritiene pertanto opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.
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