CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nessuno dei difensori è presente T Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano, all'esito della rinuncia da parte degli odierni ricorrenti a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, HUDOROVIC Peter e ARNESTO Gabriele. 3. I motivi - articolati in entrambi i ricorsi - in punto sussistenza di una materiale partecipazione o di un concorso penalmente rilevante sono inammissibili in quanto proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte ha infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti ad elementi circostanziali (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01) o alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Rv. 278170 - 01) e all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione di alcuni dei reati oggetto dell'accordo (Sez. 5 - , Sentenza n. 4709 del 20/09/2019 Rv. 278142 - 01). 3.1. In tali termini, non appare sussistere alcuno dei profili che possano fondare un ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen. stante la presenza di doglianze che comunque riguardano prospettazioni fondanti una rilettura degli elementi istruttori a fronte di compiuta motivazione in punto responsabilità con cui il ricorrente nemmeno si confronta. 4. Le considerazioni presenti in entrambi i ricorsi in punto qualificazione giuridica dei fatti in conseguenza della presenza - in relazione al capo B - di una legittima pretesa comune al capo A si fonda su un assunto non conforme alla giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte presente nella sentenza della Corte di assise di appello che ha determinato una erronea qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A e una altrettanto erronea pronuncia sul punto. Tale situazione non giustifica alcuna riqualificazione dei fatti di cui al capo B. 3.2. La fattispecie oggetto del giudizio atteneva a una serie di condotte di cui era vittima il padre del soggetto nei cui confronti gli agenti vantavano una pretesa ritenuta legittima dalla Corte di Assise di appello. La presenza di una pretesa ritenuta legittima ha determinato la riqualificazione dei fatti sub A) da sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 cod pen a sequestro di persona ex art. 605 cod pen in concorso con il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 3.2.1. Tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Rv. 280027 - 01) hanno chiarito che - per potere ritenere sussistente l'esercizio della legittima pretesa che determina l'ipotizzabilità del delitto di ragion fattasi - ne debbono essere rispettatati i limiti oggettivi e soggettivi. In sostanza, la pretesa avanzata deve corrispondere alla pretesa esercitabile in giudizio e i soggetti nei cui confronti l'azione può essere esercitata devono corrispondere ai soggetti che risultano legittimati alla presenza in giudizio. Sulla base di tale assunto, le medesime Sezioni Unite hanno ritenuto essere "configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017 [...] Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio" perché "ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia" posto che "l'agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa, in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di violenza o minaccia". In ragione dunque del necessario rispetto dei limiti oggettivi e soggettivi della legittima pretesa esercitabile in giudizio che qualifica le fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in tutti i casi in cui l'interesse del terzo - coinvolto per lo meno dal lato passivo nella vicenda - non si traduca in un elemento che possa determinarne la partecipazione al giudizio a titolo di litisconsorte, r- interveniente o chiamato in causa, si esula dall'ambito applicativo del delitto di ragion fattasi e si rientra nella fattispecie estorsiva. 3.2.2. In ragione di ciò - fermo restando il carattere non più emendabile dell'errore in relazione alla esclusione del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione - risulta la manifesta infondatezza delle prospettazioni del ricorrente in punto inesistenza del delitto di rapina per cui è stata applicata la condanna richiesta dalla stessa difesa. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma d