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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 45718/2022

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seguente: Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/2/2019 del Giudice di Pace di Sorrento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al pubblico ministero; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Sorrento ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi con i quali deduce violazione di legge, nonché dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU, lamentando l'omessa notifica della citazione a giudizio e che ciononostante si sia proceduto in sua assenza.

Infatti in atti risulterebbe esclusivamente la richiesta inviata al comando di polizia municipale di procedere alla notifica del decreto a mani della Tito, ma non anche la documentazione relativa all'esecuzione della notifica.

A seguito dell'omessa citazione, integrante una nullità assoluta ed insanabile, illegittimamente dunque si sarebbe proceduto in sua assenza, in quanto dovuta alla mancata conoscenza del processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Dagli atti emerge infatti che alla richiesta avanzata in data 13 settembre 2016 di notificare all'imputata personalmente e con urgenza la citazione a giudizio ex art. 20 d.lgs. n. 274/2000 per l'udienza del 23 febbraio 2017 non sia stato dato eseguito.

L'imputata è rimasta assente all'udienza, celebratasi alla presenza di un difensore d'ufficio, né risulta che la stessa abbia altrimenti avuto conoscenza del processo.

L'omessa citazione dell'imputata comporta dunque la nullità assoluta della dichiarazione di assenza e del successivo giudizio, nonché della sentenza pronunziata all'esito del medesimo.

Quest'ultima deve pertanto essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/2/2019 del Giudice di Pace di Sorrento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al pubblico ministero; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Sorrento ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi con i quali deduce violazione di legge, nonché dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU, lamentando l'omessa notifica della citazione a giudizio e che ciononostante si sia proceduto in sua assenza. Infatti in atti risulterebbe esclusivamente la richiesta inviata al comando di polizia municipale di procedere alla notifica del decreto a mani della Tito, ma non anche la documentazione relativa all'esecuzione della notifica. A seguito dell'omessa citazione, integrante una nullità assoluta ed insanabile, illegittimamente dunque si sarebbe proceduto in sua assenza, in quanto dovuta alla mancata conoscenza del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dagli atti emerge infatti che alla richiesta avanzata in data 13 settembre 2016 di notificare all'imputata personalmente e con urgenza la citazione a giudizio ex art. 20 d.lgs. n. 274/2000 per l'udienza del 23 febbraio 2017 non sia stato dato eseguito. L'imputata è rimasta assente all'udienza, celebratasi alla presenza di un difensore d'ufficio, né risulta che la stessa abbia altrimenti avuto conoscenza del processo. L'omessa citazione dell'imputata comporta dunque la nullità assoluta della dichiarazione di assenza e del successivo giudizio, nonché della sentenza pronunziata all'esito del medesimo. Quest'ultima deve pertanto essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso
Decreto Cassazione n. 45718/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris