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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:100
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0524 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 febbraio 2023 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Protezione dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Presa in carico da parte degli organismi di garanzia dei diritti salariali dei lavoratori subordinati – Limitazione dell’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia ai diritti salariali relativi al periodo di tre mesi precedenti o successivi alla data di apertura della procedura di insolvenza – Applicazione di un termine di prescrizione – Recupero di pagamenti indebitamente versati dall’organismo di garanzia – Condizioni» Nelle cause riunite C‑524/21 e C‑525/21, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisioni del 16 aprile 2021, pervenute in cancelleria il 24 agosto 2021, nei procedimenti IG contro [OSCURATO:PERSONA]ţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov (C‑524/21), e Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti contro

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑525/21), LA CORTE (Seconda Sezione), composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo rumeno, da E. Gane e A. Rotăreanu, in qualità di agenti; – per il governo spagnolo, da

I. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da A. Armenia, A. Katsimerou e B.‑R.

Killmann, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 settembre 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’articolo 3, secondo comma, dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro ( GU 2008, L 283, pag. 36 ). 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra IG e l’Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Ilfov (Centro per l’impiego del distretto di Ilfov, Romania) (in prosieguo: il «Centro per l’impiego di Ilfov») (causa C‑524/21) e tra l’Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (Centro comunale per l’impiego di Bucarest, Romania) (in prosieguo: il «Centro per l’impiego di Bucarest») e IM (causa C‑525/21) in merito al recupero da parte di tali Centri di importi versati dal Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale ([OSCURATO:PERSONA] di garanzia per i diritti salariali, Romania) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] di garanzia») a titolo dei diritti salariali non pagati di IG e IM, che sono lavoratori subordinati.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il capo I della direttiva 2008/94, rubricato «Ambito di applicazione e definizioni», include gli articoli 1 e 2 della medesima. 4 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva: «La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1». 5 L’articolo 2 di detta direttiva, al suo paragrafo 1, prevede quanto segue: «Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l’autorità competente, in virtù di dette disposizioni: a) ha deciso l’apertura del procedimento; oppure b) ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento». 6 Il capo II della direttiva 2008/94, intitolato «Disposizioni relative agli organismi di garanzia», comprende gli articoli da 3 a 5 della medesima. 7 L’articolo 3 di tale direttiva dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.

I diritti di cui l’organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri». 8 L’articolo 4 di detta direttiva è così formulato: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all’articolo 3.

2. Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati.

Questa durata tuttavia non può essere inferiore ad un periodo, riferito alla retribuzione degli ultimi tre mesi, di rapporto di lavoro che si colloca prima e/o dopo la data di cui all’articolo 3, secondo comma. [OSCURATO:PERSONA] membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore a sei mesi. [OSCURATO:PERSONA] membri che prevedono un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi possono limitare ad otto settimane il periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati.

In tal caso, per il calcolo del periodo minimo sono presi in considerazione i periodi più favorevoli per i lavoratori subordinati.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre fissare massimali per i pagamenti effettuati dall’organismo di garanzia.

Tali massimali non devono essere inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l’obiettivo sociale della presente direttiva.

Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri si avvalgono di questa facoltà, comunicano alla Commissione [europea] i metodi con cui fissano il massimale». 9 Il capo V della direttiva 2008/94, intitolato «Disposizioni generali e finali», comprende gli articoli da 11 a 18 della medesima. 10 L’articolo 12 di tale direttiva prevede quanto segue: «La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri: a) di adottare le misure necessarie per evitare abusi; (...)».

Diritto rumeno 11 L’articolo 2 della Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (legge n. 200/2006, relativa alla costituzione e all’utilizzo del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia per il pagamento dei diritti salariali) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 453 del 25 maggio 2006), prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] di garanzia assicura il pagamento dei diritti salariali derivanti dai contratti individuali di lavoro e dai contratti collettivi di lavoro conclusi tra i lavoratori subordinati e i datori di lavoro nei confronti dei quali sono state pronunciate decisioni giudiziali definitive di apertura di una procedura di insolvenza e nei confronti dei quali è stata disposta la misura della revoca totale o parziale del potere di amministrazione, in prosieguo: i [“datori di lavoro in stato di insolvenza”]». 12 L’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale legge così stabilisce: «Nei limiti e alle condizioni stabiliti nel presente capo, le seguenti categorie di diritti salariali sono a carico delle risorse del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia: (...) gli arretrati salariali (...)». 13 Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di detta legge: «La somma totale dei diritti salariali di cui si fa carico il [OSCURATO:PERSONA] di garanzia non può superare l’importo di [tre] salari lordi medi nazionali per lavoratore subordinato». 14 L’articolo 15 della medesima legge così dispone: (1) I diritti salariali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), sono presi in carico per un periodo di [tre] mesi civili. (2) Il periodo previsto al paragrafo 1 è il periodo anteriore alla data in cui è richiesta la concessione dei diritti e precede o segue la data di apertura della procedura di insolvenza». 15 L’articolo 5 delle Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (norme metodologiche di applicazione della legge n. 200/2006), del 21 dicembre 2006 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 1038 del 28 dicembre 2006; in prosieguo: le «norme metodologiche»), al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «I diritti salariali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della legge [n. 200/2006] si riferiscono al periodo di [tre] mesi civili previsto all’articolo 15, paragrafo 1, di [tale] legge; tale periodo è anteriore al mese nel corso del quale è richiesta la concessione dei diritti». 16 L’articolo 7 delle norme metodologiche, ai paragrafi 1 e 2, stabilisce quanto segue: «(1) Se i diritti salariali dei lavoratori subordinati del datore di lavoro in stato di insolvenza sono anteriori al mese di apertura della procedura di insolvenza, il periodo di [tre] mesi civili di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della legge [n. 200/2006] precede la data di apertura della procedura. (2) Se i diritti salariali dei lavoratori subordinati del datore di lavoro in stato di insolvenza sono successivi al mese di apertura della procedura di insolvenza, il periodo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, di [detta] legge segue la data di apertura della procedura». 17 Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (legge n. 76/2002 relativa al regime di assicurazione contro la disoccupazione e alla promozione dell’occupazione), del 6 febbraio 2002) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 103 del 6 febbraio 2002): «Gli importi indebitamente pagati attingendo al bilancio delle assicurazioni contro la disoccupazione e qualsiasi altro addebito a carico del bilancio delle assicurazioni contro la disoccupazione diverso dal contributo all’assicurazione per il lavoro sono recuperati sulla base di decisioni emanate dai Centri per l’impiego (…), le quali [decisioni] costituiscono titoli esecutivi». 18 L’articolo 73 1 della Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (legge n. 500/2002 sulle finanze pubbliche) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 597 del 13 agosto 2002), come modificata dalla legge n. 270/2013, così dispone: «Il recupero degli importi che costituiscono un pregiudizio/pagamento irregolare in danno ai fondi pubblici, determinati dai competenti organi di vigilanza, viene effettuato con la riscossione degli interessi e delle penalità di mora o con le maggiorazioni di mora, a seconda dei casi, applicabili alle entrate di bilancio, calcolati per il periodo che intercorre dal verificarsi del pregiudizio/pagamento al recupero degli importi».

Controversie principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 19 Il 13 marzo 2017 il Centro per l’impiego di Ilfov ha accolto la domanda di un liquidatore giudiziale diretta alla determinazione e al pagamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, dell’importo dei diritti salariali non pagati per i mesi di maggio, giugno e luglio 2013 di lavoratori subordinati il cui datore di lavoro era fallito.

A tale titolo, il diritto salariale di IG è stato fissato a 1308 lei rumeni (RON) (circa EUR 264) e versato all’interessato (causa C‑524/21). 20 Il 14 marzo 2018 il Centro per l’impiego di Bucarest ha accolto la domanda di un liquidatore giudiziale diretta alla determinazione e al pagamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, dell’importo dei diritti salariali dovuti da un datore di lavoro in stato di insolvenza.

Di conseguenza, il diritto salariale di IM è stato fissato a 3143 RON (circa EUR 634) e versato all’interessato (causa C‑525/21). 21 A seguito di una decisione della Curtea de Conturi a României (Corte dei Conti della Romania) del 6 agosto 2019, è stato ordinato all’Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Centro nazionale per l’impiego, Romania) di applicare misure per il recupero dei pagamenti indebitamente effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia a titolo degli arretrati salariali dovuti da taluni datori di lavoro insolventi, relativi a periodi non ricompresi nel periodo di tre mesi immediatamente precedente o successivo all’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di tali datori di lavoro prevista dalle disposizioni dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge n. 200/2006, come nel frattempo interpretato dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) in una sentenza del 5 marzo 2018, o che sono stati rivendicati oltre il termine generale di prescrizione.

Con decreto del 2 settembre 2019 del presidente del Centro nazionale per l’impiego, i Centri per l’impiego distrettuali e comunali della Romania sono stati incaricati di determinare la portata del danno subito dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia e di procedere al recupero che ne derivava. 22 Con decisione del 6 dicembre 2019, adottata in esecuzione di detto decreto del 2 settembre 2019, il direttore esecutivo del Centro per l’impiego di Bucarest ha disposto il recupero del diritto salariale indebitamente percepito da IM (causa C‑525/21) per i mesi di ottobre e novembre 2017, mesi che effettivamente si collocavano al di fuori del periodo di riferimento dei tre mesi immediatamente precedenti o successivi alla data di apertura della procedura di insolvenza del suo datore di lavoro, vale a dire il 22 gennaio 2015. 23 Con decisione del 31 dicembre 2019 il direttore esecutivo del Centro per l’impiego di Ilfov ha disposto il recupero del diritto salariale indebitamente percepito da IG (causa C‑524/21) per i mesi di maggio, giugno e luglio 2013, oltre agli interessi e alle penalità di mora, in quanto la domanda di presa in carico dei diritti salariali di quest’ultimo era stata depositata dal liquidatore giudiziale l’8 febbraio 2017, mentre la procedura di insolvenza era stata aperta il 19 marzo 2010, di modo che il diritto salariale di cui trattasi si collocava al di fuori del periodo di riferimento dei tre mesi immediatamente precedenti o successivi a tale data di apertura della procedura di insolvenza del suo datore di lavoro. 24 IM e IG hanno presentato ciascuno un ricorso, il primo contro la decisione del direttore esecutivo del Centro per l’impiego di Bucarest del 6 dicembre 2019 e il secondo contro la decisione del direttore esecutivo del Centro per l’impiego di Ilfov del 31 dicembre 2019, dinanzi al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania). 25 Con sentenza del 25 maggio 2020 il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha respinto il ricorso di IG in quanto infondato.

Con sentenza del 14 luglio 2020 esso ha accolto il ricorso di IM. 26 IG e il Centro per l’impiego di Bucarest hanno impugnato ciascuno tali rispettive sentenze dinanzi alla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), giudice del rinvio. 27 Tale giudice ritiene che, nei procedimenti principali, si ponga la questione della conformità alla finalità sociale della direttiva 2008/94 di una prassi amministrativa consistente nell’interpretare la normativa nazionale in modo da rimettere in discussione diritti salariali precedentemente versati ai dipendenti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza.

Tale prassi amministrativa troverebbe origine nella decisione della Curtea de Conturi a României (Corte dei conti della Romania), adottata a seguito dell’interpretazione di detta normativa adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), decisione e interpretazione di cui al punto 21 della presente sentenza. 28 Il giudice del rinvio ritiene che detta prassi amministrativa abbia creato una situazione giuridica svantaggiosa per i suddetti dipendenti, minando la certezza e la sicurezza dei rapporti giuridici mettendo in discussione diritti salariali già pagati a questi ultimi, nonché prevedendo, senza un’adeguata base giuridica nazionale, un obbligo di rimborso delle somme percepite al riguardo, eventualmente corredate di interessi e di penalità di mora. 29 Inoltre, tale giudice si chiede se si possa ritenere che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti pendenti dinanzi a esso – che prevede il recupero presso il lavoratore subordinato delle somme versate oltre il termine di prescrizione dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, a titolo di diritti salariali non pagati dei dipendenti di un datore di lavoro in stato di insolvenza – sia stata adottata «per evitare abusi», ai sensi dell’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94, qualora il pagamento di diritti salariali al lavoratore subordinato abbia avuto luogo a seguito di una domanda presentata al [OSCURATO:PERSONA] di garanzia dal liquidatore giudiziale del datore di lavoro, in assenza di azioni od omissioni imputabili al dipendente interessato. 30 In tali circostanze, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in termini identici nelle cause C‑524/21 e C‑525/21: «1) Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, sotto il profilo della nozione autonoma di “stato di insolvenza“, ostino a una normativa nazionale di trasposizione [di tale] direttiva – l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge n. 200/2006, relativa alla costituzione e all’utilizzo del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia per il pagamento dei crediti salariali, in combinato disposto con l’articolo 7 delle [norme metodologiche] – nell’interpretazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (...) [Alta Corte di cassazione e di giustizia], secondo cui il periodo di [tre] mesi, per il quale il [OSCURATO:PERSONA] di garanzia può farsi carico e pagare i crediti salariali del datore di lavoro insolvente, si riferisce esclusivamente alla data di apertura della procedura di insolvenza. 2) Se le disposizioni dell’articolo 3, [secondo comma], e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 ostino all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge n. 200/2006, relativa alla costituzione e all’utilizzo del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia per il pagamento dei crediti salariali – nell’interpretazione fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (...), secondo cui il periodo massimo di [tre] mesi, per il quale il [OSCURATO:PERSONA] di garanzia può farsi carico e pagare i crediti salariali del datore di lavoro insolvente, si colloca nell’intervallo di riferimento compreso tra i 3 mesi immediatamente precedenti all’apertura della procedura di insolvenza e i [tre] mesi immediatamente successivi all’apertura della procedura di insolvenza. 3) Se sia conforme al fine sociale della direttiva 2008/94 e [a]ll’articolo 12, lettera a), [di tale] direttiva una prassi amministrativa nazionale con cui, sulla base di una decisione della Curtea de Conturi [a României] (Corte dei conti [della Romania]) e in assenza di una normativa nazionale specifica che obblighi il lavoratore alla restituzione, si procede al recupero, presso il lavoratore, degli importi asseritamente versati per periodi non ricompresi nel quadro normativo o che sono stati richiesti oltre il termine legale di prescrizione. 4) Se, nell’interpretare la nozione di “abuso” di cui all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94, costituisca una giustificazione oggettiva sufficiente l’atto di procedere al recupero presso il lavoratore, con lo scopo dichiarato di rispettare il termine generale di prescrizione, dei diritti salariali versati dal [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del liquidatore giudiziale. 5) Se siano compatibili con le disposizioni e con lo scopo della direttiva [2008/94] un’interpretazione e una prassi nazionale amministrativa con cui i crediti salariali dei quali si chiede la restituzione ai lavoratori sono equiparati a un credito d’imposta produttivo di interessi e di penalità di mora». 31 Con decisione del presidente della Corte del 22 ottobre 2021 le cause C‑524/21 e C‑525/21 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 32 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’articolo 3, secondo comma, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che la data di riferimento per la determinazione del periodo che dà luogo al pagamento, da parte di un organismo di garanzia, dei diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati è la data di apertura della procedura di insolvenza del datore di lavoro di tali lavoratori e che limita tale pagamento a un periodo di tre mesi che si collocano in un periodo di riferimento che comprende i tre mesi immediatamente precedenti e i tre mesi immediatamente successivi a tale data di apertura. 33 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, essa si applica ai diritti salariali dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva. 34 Quest’ultima disposizione prevede che un datore di lavoro è considerato in stato di insolvenza qualora sia stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e qualora l’autorità che è competente in forza di dette disposizioni nazionali abbia deciso l’apertura della procedura oppure abbia constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura della procedura. 35 Conformemente all’articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale. 36 Al riguardo, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, della direttiva 2008/94, i diritti di cui l’organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 37 Ora, la Corte ha già statuito che l’articolo 3, secondo comma, della direttiva 2008/94 conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di determinare la data prima e/o eventualmente dopo la quale si colloca il periodo in cui il pagamento dei crediti corrispondenti alle retribuzioni non pagate è preso a carico dall’organismo di garanzia, e lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la libertà di determinare una data adeguata (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, Mustafa, C‑247/12 , EU:C:2013:256 , punti 39 e 41 ). 38 Pertanto, nulla osta a che la data di apertura della procedura di insolvenza avviata nei confronti di un datore di lavoro possa essere presa in considerazione da uno Stato membro quale data di riferimento per la determinazione, da parte di un organismo di garanzia, del periodo che dà luogo al pagamento dei diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati di tale datore di lavoro. 39 Inoltre, poiché l’esistenza di rapporti di lavoro e di diritti non pagati dei lavoratori è dimostrata nei procedimenti principali, il giudice del rinvio chiede quale sia la portata temporale dell’obbligo per un organismo di garanzia di pagare detti diritti. 40 Come la Corte ha già statuito, la direttiva 2008/94 conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento mediante la determinazione di un periodo di riferimento o di un periodo di garanzia e/o mediante la fissazione di massimali per i pagamenti (sentenza del 25 luglio 2018, Guigo, C‑338/17 , EU:C:2018:605 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 41 Al riguardo, l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva dispone infatti che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all’articolo 3 di quest’ultima.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, di detta direttiva, quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati.

Questa durata tuttavia non può essere inferiore ad un periodo, riferito alla retribuzione degli ultimi tre mesi, di rapporto di lavoro che si colloca prima e/o dopo la data di cui all’articolo 3, secondo comma.

L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della stessa direttiva dà inoltre la facoltà agli [OSCURATO:PERSONA] membri di iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore a sei mesi. 42 Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio nonché dalle osservazioni scritte presentate dal governo rumeno risulta che l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge n. 200/2006 deve essere inteso nel senso che prevede un periodo massimo di tre mesi a titolo del quale possono essere presi in considerazione i diritti salariali non pagati, periodo che si colloca in un periodo di riferimento di tre mesi immediatamente precedenti l’avvio della procedura di insolvenza e di tre mesi immediatamente successivi a tale apertura. 43 Ora, una simile normativa nazionale, che limita così il pagamento, da parte di un organismo di garanzia, dei diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati a un periodo massimo di tre mesi immediatamente precedenti o successivi all’apertura della procedura di insolvenza concorsuale del datore di lavoro soddisfa i requisiti previsti, in particolare, all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94.

Infatti una simile normativa rispetta la durata minima di tre mesi prescritta, in forza di tale disposizione, a titolo del periodo che può dar luogo al pagamento, da parte dell’organismo di garanzia, dei diritti non pagati, pur collocando tale periodo in un periodo di riferimento che soddisfa la durata minima di sei mesi imposta dalla stessa disposizione. 44 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime due questioni dichiarando che: – l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che la data di riferimento per la determinazione del periodo che dà luogo al pagamento, da parte di un organismo di garanzia, dei diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati è la data di apertura della procedura concorsuale di insolvenza del datore di lavoro di tali lavoratori, e – l’articolo 3, secondo comma, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che limita il pagamento, da parte di un organismo di garanzia, dei diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati a un periodo di tre mesi che si colloca in un periodo di riferimento comprendente i tre mesi precedenti e i tre mesi immediatamente successivi alla data di apertura della procedura concorsuale di insolvenza del datore di lavoro di tali lavoratori.

Sulla quarta questione 45 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che possono costituire misure necessarie per evitare abusi, ai sensi di tale disposizione, norme adottate da uno Stato membro che prevedono il recupero presso un lavoratore subordinato delle somme pagate da parte di un organismo di garanzia a un simile lavoratore, oltre il termine generale di prescrizione, a titolo di diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati. 46 Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94, quest’ultima non pregiudica la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie per evitare abusi. 47 In via preliminare, occorre constatare che, sebbene il giudice del rinvio non abbia precisato né la durata né la base giuridica, nel diritto nazionale, del termine generale di prescrizione previsto da tale questione né abbia spiegato in che modo detto termine avrebbe potuto essere violato nelle circostanze che caratterizzano le controversie di cui al procedimento principale, si può tuttavia supporre che tale giudice consideri la possibilità che, in forza di un simile termine, il diritto al pagamento dei diritti salariali dell’interessato di cui trattasi nella causa C‑524/21 sia prescritto, a prescindere dal fatto che il suddetto termine sia quello di cinque anni suggerito dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte e che figura nel codice del processo tributario rumeno oppure quello di tre anni menzionato dal governo rumeno nelle sue osservazioni scritte e previsto nel codice civile.

Infatti, nella causa C‑524/21, la procedura di insolvenza del datore di lavoro interessato è stata aperta il 19 marzo 2010, mentre la domanda di pagamento dei diritti salariali è stata depositata l’8 febbraio 2017, ossia quasi sette anni dopo la data di apertura di tale procedura di insolvenza. 48 Ciò precisato, nel caso di specie, come risulta dalle decisioni di rinvio, conformemente alla normativa nazionale, è il liquidatore giudiziale del datore di lavoro in stato di insolvenza, e non l’avente diritto, vale a dire il lavoratore subordinato interessato, che presenta, presso un Centro per l’impiego, una domanda di pagamento dei diritti salariali non pagati di tale lavoratore, pagamento che deve essere effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia.

In tali circostanze, in cui risulta escluso che detto lavoratore abbia agito in malafede o che possa essere considerato responsabile delle azioni compiute al di fuori del contesto normativo dal liquidatore giudiziale ai fini del recupero dei diritti salariali, il recupero, previsto da tale normativa, delle somme che, in forza di detta normativa, sarebbero state indebitamente pagate a tale titolo non può avere l’effetto di evitare un abuso da parte del lavoratore. 49 Inoltre, il giudice del rinvio non ha fornito, nelle decisioni di rinvio, altri elementi, in particolare relativi alle azioni o alle omissioni dei lavoratori interessati, idonei a chiarire in che modo la circostanza che tali lavoratori abbiano ricevuto pagamenti da parte del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia a titolo di diritti salariali non pagati che, in definitiva, non spetterebbero loro, in quanto il loro diritto a tali pagamenti era prescritto, sarebbe, nel caso di specie, tale da rivelare una situazione di abuso da parte di questi stessi lavoratori. 50 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che non possono costituire misure necessarie per evitare abusi, ai sensi di tale disposizione, norme adottate da uno Stato membro che prevedono il recupero presso un lavoratore subordinato, da parte di un organismo di garanzia, delle somme pagate a un simile lavoratore oltre il termine generale di prescrizione a titolo di diritti salariali non pagati, in assenza di qualsiasi azione od omissione imputabile al lavoratore interessato.

Sulle questioni terza e quinta 51 Con le sue questioni terza e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 2008/94 debba essere interpretata nel senso che essa osta all’applicazione di una normativa tributaria di uno Stato membro al fine di procedere al recupero, unitamente agli interessi e alle penalità di mora, presso lavoratori subordinati, di somme indebitamente versate da un organismo di garanzia a titolo di diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati per periodi non compresi nel periodo di tempo previsto dalla normativa nazionale di tale Stato e di cui alla prima e alla seconda questione o rivendicati oltre il termine generale di prescrizione. 52 Per quanto riguarda le modalità di recupero di somme che, secondo la normativa nazionale applicabile che attua la direttiva 2008/94, sarebbero state indebitamente pagate da un organismo di garanzia, occorre constatare anzitutto che tale direttiva non contiene alcuna disposizione che disciplini se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano prevedere un simile recupero presso i lavoratori e a quali condizioni, in particolare procedurali, tale recupero possa essere effettuato. 53 Infatti, gli articoli 4, 5 e 12 della direttiva 2008/94, che consentono agli [OSCURATO:PERSONA] membri non solo di fissare le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento dell’organismo di garanzia, bensì anche di limitare, in talune circostanze, la tutela da essa garantita ai lavoratori subordinati, non prevedono una limitazione della possibilità, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di procedere al recupero delle somme che, secondo la normativa nazionale applicabile attuativa della direttiva 2008/94, sono state indebitamente pagate (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, Visciano, C‑69/08 , EU:C:2009:468 , punto 38 ). 54 In tali circostanze, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono in linea di principio liberi di prevedere nel loro diritto nazionale disposizioni che stabiliscano le modalità, in particolare procedurali, a tal riguardo, purché, tuttavia, tali disposizioni non siano meno favorevoli di quelle che riguardano domande analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e non siano tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2008/94 (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenze del 18 settembre 2003, Pflücke, C‑125/01 , EU:C:2003:477 , punto 34 , e del 16 luglio 2009, Visciano, C‑69/08 , EU:C:2009:468 , punto 39 ). 55 Sebbene la terza e la quinta questione vertano sulle condizioni del recupero, presso i lavoratori subordinati, delle somme versate a titolo di diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati da parte di un organismo di garanzia, e non sull’esercizio, in quanto tale, da parte dei lavoratori del loro diritto alle prestazioni previste dalla direttiva 2008/94, ciò non toglie che dette condizioni di recupero possono interferire con un simile esercizio effettivo e incidere sulla portata di detto diritto.

Di conseguenza, le esigenze derivanti dai principi di equivalenza e di effettività, di cui al punto precedente, devono trovare applicazione nei procedimenti principali. 56 Al riguardo, per quanto concerne, in primo luogo, il principio di equivalenza, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 54 della presente sentenza, tale principio osta a che uno Stato membro preveda modalità, in particolare procedurali, meno favorevoli per le misure di recupero di prestazioni la cui concessione è disciplinata o inquadrata dal diritto dell’Unione rispetto a quelle applicabili alle misure di recupero di prestazioni analoghe la cui concessione è disciplinata o inquadrata unicamente dal diritto interno. 57 Nel caso di specie, occorre constatare che, come risulta dalle decisioni di rinvio, il recupero di cui trattasi nei procedimenti principali è effettuato sulla base delle disposizioni nazionali relative al recupero di debiti tributari, disposizioni che, nel caso di specie, sono applicate per analogia. 58 Ora, nei limiti in cui i diritti garantiti dalla direttiva 2008/94, la cui finalità sociale consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati un minimo di tutela a livello dell’Unione europea in caso di insolvenza del datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Guigo, C‑338/17 , EU:C:2018:605 , punto 28 ), rientrano nell’ambito del diritto della tutela sociale dei lavoratori, spetta al giudice del rinvio esaminare se le condizioni di recupero applicate nei procedimenti principali non siano meno favorevoli per i lavoratori subordinati rispetto alle condizioni di recupero delle altre prestazioni analoghe dovute ai sensi delle disposizioni nazionali che rientrano in tale ambito. 59 Ai fini di tale raffronto, il giudice del rinvio deve considerare se i lavoratori che intendono opporsi al recupero delle somme loro versate a titolo della direttiva 2008/94 non siano svantaggiati rispetto a quelli che si vedrebbero coinvolti in una procedura di recupero di somme di natura analoga la cui concessione è disciplinata dal diritto nazionale.

Come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, a tal fine si può tener conto, in particolare, della possibilità di ripetere l’indebito, della buona fede del soggetto che asserisce di aver indebitamente percepito una somma e del dies a quo degli interessi di mora. 60 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio di effettività, occorre ricordare che lo soddisfa, in linea di principio, la fissazione di termini ragionevoli a pena di decadenza, in quanto costituisce un’applicazione del principio della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze del 18 settembre 2003, Pflücke, C‑125/01 , EU:C:2003:477 , punto 36 , e del 16 luglio 2009, Visciano, C‑69/08 , EU:C:2009:468 , punto 43 ). 61 Nel caso di specie, occorre constatare che, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, l’applicazione della normativa nazionale relativa al recupero, presso i lavoratori subordinati, delle somme indebitamente pagate da un organismo di garanzia a titolo di diritti salariali non pagati di tali lavoratori subordinati non può rendere impossibile o eccessivamente difficile per questi ultimi l’esercizio del loro diritto a chiedere all’organismo di garanzia il versamento di somme dovute a titolo di retribuzioni non pagate. 62 In particolare, le modalità della procedura di recupero di cui trattasi non possono, di conseguenza, essere all’origine di una situazione in cui gli eventuali diritti dei lavoratori subordinati al pagamento dei diritti salariali che sarebbero loro effettivamente dovuti siano da parte loro prescritti. 63 Al riguardo, occorre sottolineare che le controversie di cui ai procedimenti principali appaiono caratterizzate dalla circostanza che la fondatezza delle domande di pagamento dei diritti salariali non pagati dei lavoratori interessati è principalmente contestata per il fatto che tali diritti non si collocano nel periodo di riferimento fissato dalla normativa nazionale in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94. 64 Pertanto, non è escluso che tali lavoratori avessero avuto diritto al pagamento, da parte dell’organismo di garanzia, dei loro diritti salariali, nella misura del medesimo importo, corrispondente a un periodo situato nell’ambito di tale periodo di riferimento, nell’ipotesi in cui tali diritti fossero effettivamente rimasti insoluti, e che tale pagamento sarebbe stato loro concesso se il liquidatore, nella domanda che ha presentato a tal fine, avesse correttamente individuato tali periodi, mentre la presentazione di una simile domanda potrebbe non essere più possibile, giuridicamente o in pratica, nel momento in cui i lavoratori vengono a conoscenza della decisione di recupero, in particolare a causa dell’eventuale scadenza del termine generale di prescrizione. 65 In una situazione del genere, sebbene la Corte abbia riconosciuto, in tale materia, la compatibilità con il diritto dell’Unione della fissazione di termini di prescrizione ragionevoli e che il termine generale di prescrizione previsto nel diritto rumeno, come esposto al punto 47 della presente sentenza, risulta in linea di principio ragionevole, i lavoratori si ritroverebbero nondimeno, in definitiva, nell’impossibilità di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla direttiva 2008/94, situazione contraria al principio di effettività, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. 66 Per quanto riguarda l’obbligo dei lavoratori subordinati di farsi carico degli interessi e delle penalità di mora, come previsto dalla normativa nazionale in questione, occorre constatare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, il principio di effettività esige che l’eventuale pagamento di tali interessi e penalità di mora non incida in alcun modo sulla tutela accordata ai lavoratori subordinati dalla direttiva 2008/94, in particolare non pregiudicando, nell’ipotesi di cui al punto 64 della presente sentenza, il livello minimo della tutela prevista conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva. 67 Infatti, nell’ipotesi in cui sia dimostrato che i lavoratori, in caso di presentazione di una domanda corretta, avrebbero avuto diritto al pagamento, in sostanza, dello stesso importo che è stato loro effettivamente pagato a seguito della domanda erronea presentata dal liquidatore, mentre l’eventuale impossibilità di presentare ancora una domanda corretta è contraria al principio di effettività, tali lavoratori devono effettivamente poter beneficiare integralmente del diritto al pagamento dei loro diritti salariali non pagati, entro i limiti previsti all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 e, se del caso, dal diritto interno. 68 Pertanto, nei procedimenti principali, il recupero dell’importo già pagato, maggiorato degli interessi e delle penalità di mora, avrebbe necessariamente la conseguenza di pregiudicare i diritti che i lavoratori interessati possono ricavare dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/94 riducendo, in definitiva, l’importo complessivo a essi dovuto per i loro diritti salariali non pagati al di sotto dei limiti minimi ivi previsti. 69 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni terza e quinta dichiarando che la direttiva 2008/94, letta alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretata nel senso che essa osta all’applicazione di una normativa tributaria di uno Stato membro al fine di procedere al recupero, unitamente a interessi e a penalità di mora, presso i lavoratori subordinati, di somme indebitamente versate da un organismo di garanzia a titolo di diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati per periodi non compresi nel periodo di riferimento previsto dalla normativa di tale Stato e di cui alle prime due questioni o rivendicati oltre il termine generale di prescrizione, qualora: – le condizioni per il recupero previste da tale normativa nazionale siano meno favorevoli per i lavoratori subordinati rispetto alle condizioni per il recupero delle prestazioni dovute in base alle disposizioni nazionali che rientrano nell’ambito del diritto della protezione sociale, o – l’applicazione della normativa nazionale di cui trattasi renda impossibile o eccessivamente difficile per i lavoratori interessati chiedere all’organismo di garanzia il versamento di somme dovute a titolo dei diritti salariali non pagati oppure il pagamento degli interessi e delle penalità di mora previsti da detta normativa nazionale incida sulla tutela accordata ai lavoratori subordinati sia dalla direttiva 2008/94 sia dalle disposizioni nazionali di attuazione della medesima, in particolare pregiudicando il livello minimo della tutela prevista conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

Sulle spese 70 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che la data di riferimento per la determinazione del periodo che dà luogo al pagamento, da parte di un organismo di garanzia, dei diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati è la data di apertura della procedura concorsuale di insolvenza del datore di lavoro di tali lavoratori. 2) L’articolo 3, secondo comma, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che limita il pagamento, da parte di un organismo di garanzia, dei diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati a un periodo di tre mesi che si colloca in un periodo di riferimento comprendente i tre mesi precedenti e i tre mesi immediatamente successivi alla data di apertura della procedura concorsuale di insolvenza del datore di lavoro di tali lavoratori. 3) L’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che: non possono costituire misure necessarie per evitare abusi, ai sensi di tale disposizione, norme adottate da uno Stato membro che prevedono il recupero presso un lavoratore subordinato, da parte di un organismo di garanzia, delle somme pagate a un simile lavoratore oltre il termine generale di prescrizione a titolo di diritti salariali non pagati, in assenza di qualsiasi azione od omissione imputabile al lavoratore interessato. 4) La direttiva 2008/94, letta alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretata nel senso che: essa osta all’applicazione di una normativa tributaria di uno Stato membro al fine di procedere al recupero, unitamente a interessi e a penalità di mora, presso i lavoratori subordinati, di somme indebitamente versate da un organismo di garanzia a titolo di diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati per periodi non compresi nel periodo di riferimento previsto dalla normativa di tale Stato e di cui alle prime due questioni o rivendicati oltre il termine generale di prescrizione, qualora: – le condizioni per il recupero previste da tale normativa nazionale siano meno favorevoli per i lavoratori subordinati rispetto alle condizioni per il recupero delle prestazioni dovute in base alle disposizioni nazionali che rientrano nell’ambito del diritto della protezione sociale, o – l’applicazione della normativa nazionale di cui trattasi renda impossibile o eccessivamente difficile per i lavoratori interessati chiedere all’organismo di garanzia il versamento di somme dovute a titolo dei diritti salariali non pagati oppure il pagamento degli interessi e delle penalità di mora previsti da detta normativa nazionale incida sulla tutela accordata ai lavoratori sia dalla direttiva 2008/94 sia dalle disposizioni nazionali di attuazione della medesima, in particolare pregiudicando il livello minimo della tutela prevista conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0524 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 febbraio 2023 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Protezione dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Presa in carico da parte degli organismi di garanzia dei diritti salariali dei lavoratori subordinati – Limitazione dell’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia ai diritti salariali relativi al periodo di tre mesi precedenti o successivi alla data di apertura della procedura di insolvenza – Applicazione di un termine di prescrizione – Recupero di pagamenti indebitamente versati dall’organismo di garanzia – Condizioni» Nelle cause riunite C‑524/21 e C‑525/21, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisioni del 16 aprile 2021, pervenute in cancelleria il 24 agosto 2021, nei procedimenti IG contro [OSCURATO:PERSONA]ţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov (C‑524/21), e Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti contro [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/21), LA CORTE (Seconda Sezione), composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo rumeno, da E. Gane e A. Rotăreanu, in qualità di agenti; – per il governo spagnolo, da I. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da A. Armenia, A. Katsimerou e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 settembre 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’articolo 3, secondo comma, dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro ( GU 2008, L 283, pag. 36 ). 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra IG e l’Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Ilfov (Centro per l’impiego del distretto di Ilfov, Romania) (in prosieguo: il «Centro per l’impiego di Ilfov») (causa C‑524/21) e tra l’Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (Centro comunale per l’impiego di Bucarest, Romania) (in prosieguo: il «Centro per l’impiego di Bucarest») e IM (causa C‑525/21) in merito al recupero da parte di tali Centri di importi versati dal Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale ([OSCURATO:PERSONA] di garanzia per i diritti salariali, Romania) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] di garanzia») a titolo dei diritti salariali non pagati di IG e IM, che sono lavoratori subordinati. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il capo I della direttiva 2008/94, rubricato «Ambito di applicazione e definizioni», include gli articoli 1 e 2 della medesima. 4 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva: «La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1». 5 L’articolo 2 di detta direttiva, al suo paragrafo 1, prevede quanto segue: «Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l’autorità competente, in virtù di dette disposizioni: a) ha deciso l’apertura del procedimento; oppure b) ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento». 6 Il capo II della direttiva 2008/94, intitolato «Disposizioni relative agli organismi di garanzia», comprende gli articoli da 3 a 5 della medesima. 7 L’articolo 3 di tale direttiva dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale. I diritti di cui l’organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri». 8 L’articolo 4 di detta direttiva è così formulato: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all’articolo 3. 2.   Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. Questa durata tuttavia non può essere inferiore ad un periodo, riferito alla retribuzione degli ultimi tre mesi, di rapporto di lavoro che si colloca prima e/o dopo la data di cui all’articolo 3, secondo comma. [OSCURATO:PERSONA] membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore a sei mesi. [OSCURATO:PERSONA] membri che prevedono un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi possono limitare ad otto settimane il periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. In tal caso, per il calcolo del periodo minimo sono presi in considerazione i periodi più favorevoli per i lavoratori subordinati. 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre fissare massimali per i pagamenti effettuati dall’organismo di garanzia. Tali massimali non devono essere inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l’obiettivo sociale della presente direttiva. Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri si avvalgono di questa facoltà, comunicano alla Commissione [europea] i metodi con cui fissano il massimale». 9 Il capo V della direttiva 2008/94, intitolato «Disposizioni generali e finali», comprende gli articoli da 11 a 18 della medesima. 10 L’articolo 12 di tale direttiva prevede quanto segue: «La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri: a) di adottare le misure necessarie per evitare abusi; (...)». Diritto rumeno 11 L’articolo 2 della Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (legge n. 200/2006, relativa alla costituzione e all’utilizzo del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia per il pagamento dei diritti salariali) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 453 del 25 maggio 2006), prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] di garanzia assicura il pagamento dei diritti salariali derivanti dai contratti individuali di lavoro e dai contratti collettivi di lavoro conclusi tra i lavoratori subordinati e i datori di lavoro nei confronti dei quali sono state pronunciate decisioni giudiziali definitive di apertura di una procedura di insolvenza e nei confronti dei quali è stata disposta la misura della revoca totale o parziale del potere di amministrazione, in prosieguo: i [“datori di lavoro in stato di insolvenza”]». 12 L’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale legge così stabilisce: «Nei limiti e alle condizioni stabiliti nel presente capo, le seguenti categorie di diritti salariali sono a carico delle risorse del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia: (...) gli arretrati salariali (...)». 13 Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di detta legge: «La somma totale dei diritti salariali di cui si fa carico il [OSCURATO:PERSONA] di garanzia non può superare l’importo di [tre] salari lordi medi nazionali per lavoratore subordinato». 14 L’articolo 15 della medesima legge così dispone: (1)   I diritti salariali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), sono presi in carico per un periodo di [tre] mesi civili. (2)   Il periodo previsto al paragrafo 1 è il periodo anteriore alla data in cui è richiesta la concessione dei diritti e precede o segue la data di apertura della procedura di insolvenza». 15 L’articolo 5 delle Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (norme metodologiche di applicazione della legge n. 200/2006), del 21 dicembre 2006 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 1038 del 28 dicembre 2006; in prosieguo: le «norme metodologiche»), al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «I diritti salariali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della legge [n. 200/2006] si riferiscono al periodo di [tre] mesi civili previsto all’articolo 15, paragrafo 1, di [tale] legge; tale periodo è anteriore al mese nel corso del quale è richiesta la concessione dei diritti». 16 L’articolo 7 delle norme metodologiche, ai paragrafi 1 e 2, stabilisce quanto segue: «(1)   Se i diritti salariali dei lavoratori subordinati del datore di lavoro in stato di insolvenza sono anteriori al mese di apertura della procedura di insolvenza, il periodo di [tre] mesi civili di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della legge [n. 200/2006] precede la data di apertura della procedura. (2)   Se i diritti salariali dei lavoratori subordinati del datore di lavoro in stato di insolvenza sono successivi al mese di apertura della procedura di insolvenza, il periodo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, di [detta] legge segue la data di apertura della procedura». 17 Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (legge n. 76/2002 relativa al regime di assicurazione contro la disoccupazione e alla promozione dell’occupazione), del 6 febbraio 2002) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 103 del 6 febbraio 2002): «Gli importi indebitamente pagati attingendo al bilancio delle assicurazioni contro la disoccupazione e qualsiasi altro addebito a carico del bilancio delle assicurazioni contro la disoccupazione diverso dal contributo all’assicurazione per il lavoro sono recuperati sulla base di decisioni emanate dai Centri per l’impiego (…), le quali [decisioni] costituiscono titoli esecutivi». 18 L’articolo 73 1 della Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (legge n. 500/2002 sulle finanze pubbliche) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 597 del 13 agosto 2002), come modificata dalla legge n. 270/2013, così dispone: «Il recupero degli importi che costituiscono un pregiudizio/pagamento irregolare in danno ai fondi pubblici, determinati dai competenti organi di vigilanza, viene effettuato con la riscossione degli interessi e delle penalità di mora o con le maggiorazioni di mora, a seconda dei casi, applicabili alle entrate di bilancio, calcolati per il periodo che intercorre dal verificarsi del pregiudizio/pagamento al recupero degli importi». Controversie principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 19 Il 13 marzo 2017 il Centro per l’impiego di Ilfov ha accolto la domanda di un liquidatore giudiziale diretta alla determinazione e al pagamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, dell’importo dei diritti salariali non pagati per i mesi di maggio, giugno e luglio 2013 di lavoratori subordinati il cui datore di lavoro era fallito. A tale titolo, il diritto salariale di IG è stato fissato a 1308 lei rumeni (RON) (circa EUR 264) e versato all’interessato (causa C‑524/21). 20 Il 14 marzo 2018 il Centro per l’impiego di Bucarest ha accolto la domanda di un liquidatore giudiziale diretta alla determinazione e al pagamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, dell’importo dei diritti salariali dovuti da un datore di lavoro in stato di insolvenza. Di conseguenza, il diritto salariale di IM è stato fissato a 3143 RON (circa EUR 634) e versato all’interessato (causa C‑525/21). 21 A seguito di una decisione della Curtea de Conturi a României (Corte dei Conti della Romania) del 6 agosto 2019, è stato ordinato all’Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Centro nazionale per l’impiego, Romania) di applicare misure per il recupero dei pagamenti indebitamente effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia a titolo degli arretrati salariali dovuti da taluni datori di lavoro insolventi, relativi a periodi non ricompresi nel periodo di tre mesi immediatamente precedente o successivo all’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di tali datori di lavoro prevista dalle disposizioni dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge n. 200/2006, come nel frattempo interpretato dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) in una sentenza del 5 marzo 2018, o che sono stati rivendicati oltre il termine generale di prescrizione. Con decreto del 2 settembre 2019 del presidente del Centro nazionale per l’impiego, i Centri per l’impiego distrettuali e comunali della Romania sono stati incaricati di determinare la portata del danno subito dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia e di procedere al recupero che ne derivava. 22 Con decisione del 6 dicembre 2019, adottata in esecuzione di detto decreto del 2 settembre 2019, il direttore esecutivo del Centro per l’impiego di Bucarest ha disposto il recupero del diritto salariale indebitamente percepito da IM (causa C‑525/21) per i mesi di ottobre e novembre 2017, mesi che effettivamente si collocavano al di fuori del periodo di riferimento dei tre mesi immediatamente precedenti o successivi alla data di apertura della procedura di insolvenza del suo datore di lavoro, vale a dire il 22 gennaio 2015. 23 Con decisione del 31 dicembre 2019 il direttore esecutivo del Centro per l’impiego di Ilfov ha disposto il recupero del diritto salariale indebitamente percepito da IG (causa C‑524/21) per i mesi di maggio, giugno e luglio 2013, oltre agli interessi e alle penalità di mora, in quanto la domanda di presa in carico dei diritti salariali di quest’ultimo era stata depositata dal liquidatore giudiziale l’8 febbraio 2017, mentre la procedura di insolvenza era stata aperta il 19 marzo 2010, di modo che il diritto salariale di cui trattasi si collocava al di fuori del periodo di riferimento dei tre mesi immediatamente precedenti o successivi a tale data di apertura della procedura di insolvenza del suo datore di lavoro. 24 IM e IG hanno presentato ciascuno un ricorso, il primo contro la decisione del direttore esecutivo del Centro per l’impiego di Bucarest del 6 dicembre 2019 e il secondo contro la decisione del direttore esecutivo del Centro per l’impiego di Ilfov del 31 dicembre 2019, dinanzi al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania). 25 Con sentenza del 25 maggio 2020 il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha respinto il ricorso di IG in quanto infondato. Con sentenza del 14 luglio 2020 esso ha accolto il ricorso di IM. 26 IG e il Centro per l’impiego di Bucarest hanno impugnato ciascuno tali rispettive sentenze dinanzi alla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), giudice del rinvio. 27 Tale giudice ritiene che, nei procedimenti principali, si ponga la questione della conformità alla finalità sociale della direttiva 2008/94 di una prassi amministrativa consistente nell’interpretare la normativa nazionale in modo da rimettere in discussione diritti salariali precedentemente versati ai dipendenti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza. Tale prassi amministrativa troverebbe origine nella decisione della Curtea de Conturi a României (Corte dei conti della Romania), adottata a seguito dell’interpretazione di detta normativa adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), decisione e interpretazione di cui al punto 21 della presente sentenza. 28 Il giudice del rinvio ritiene che detta prassi amministrativa abbia creato una situazione giuridica svantaggiosa per i suddetti dipendenti, minando la certezza e la sicurezza dei rapporti giuridici mettendo in discussione diritti salariali già pagati a questi ultimi, nonché prevedendo, senza un’adeguata base giuridica nazionale, un obbligo di rimborso delle somme percepite al riguardo, eventualmente corredate di interessi e di penalità di mora. 29 Inoltre, tale giudice si chiede se si possa ritenere che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti pendenti dinanzi a esso – che prevede il recupero presso il lavoratore subordinato delle somme versate oltre il termine di prescrizione dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, a titolo di diritti salariali non pagati dei dipendenti di un datore di lavoro in stato di insolvenza – sia stata adottata «per evitare abusi», ai sensi dell’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94, qualora il pagamento di diritti salariali al lavoratore subordinato abbia avuto luogo a seguito di una domanda presentata al [OSCURATO:PERSONA] di garanzia dal liquidatore giudiziale del datore di lavoro, in assenza di azioni od omissioni imputabili al dipendente interessato. 30 In tali circostanze, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in termini identici nelle cause C‑524/21 e C‑525/21: «1) Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, sotto il profilo della nozione autonoma di “stato di insolvenza“, ostino a una normativa nazionale di trasposizione [di tale] direttiva – l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge n. 200/2006, relativa alla costituzione e all’utilizzo del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia per il pagamento dei crediti salariali, in combinato disposto con l’articolo 7 delle [norme metodologiche] – nell’interpretazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (...) [Alta Corte di cassazione e di giustizia], secondo cui il periodo di [tre] mesi, per il quale il [OSCURATO:PERSONA] di garanzia può farsi carico e pagare i crediti salariali del datore di lavoro insolvente, si riferisce esclusivamente alla data di apertura della procedura di insolvenza. 2) Se le disposizioni dell’articolo 3, [secondo comma], e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 ostino all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge n. 200/2006, relativa alla costituzione e all’utilizzo del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia per il pagamento dei crediti salariali – nell’interpretazione fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (...), secondo cui il periodo massimo di [tre] mesi, per il quale il [OSCURATO:PERSONA] di garanzia può farsi carico e pagare i crediti salariali del datore di lavoro insolvente, si colloca nell’intervallo di riferimento compreso tra i 3 mesi immediatamente precedenti all’apertura della procedura di insolvenza e i [tre] mesi immediatamente successivi all’apertura della procedura di insolvenza. 3) Se sia conforme al fine sociale della direttiva 2008/94 e [a]ll’articolo 12, lettera a), [di tale] direttiva una prassi amministrativa nazionale con cui, sulla base di una decisione della Curtea de Conturi [a României] (Corte dei conti [della Romania]) e in assenza di una normativa nazionale specifica che obblighi il lavoratore alla restituzione, si procede al recupero, presso il lavoratore, degli importi asseritamente versati per periodi non ricompresi nel quadro normativo o che sono stati richiesti oltre il termine legale di prescrizione. 4) Se, nell’interpretare la nozione di “abuso” di cui all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94, costituisca una giustificazione oggettiva sufficiente l’atto di procedere al recupero presso il lavoratore, con lo scopo dichiarato di rispettare il termine generale di prescrizione, dei diritti salariali versati dal [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del liquidatore giudiziale. 5) Se siano compatibili con le disposizioni e con lo scopo della direttiva [2008/94] un’interpretazione e una prassi nazionale amministrativa con cui i crediti salariali dei quali si chiede la restituzione ai lavoratori sono equiparati a un credito d’imposta produttivo di interessi e di penalità di mora». 31 Con decisione del presidente della Corte del 22 ottobre 2021 le cause C‑524/21 e C‑525/21 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza. Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 32 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’articolo 3, secondo comma, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che la data di riferimento per la determinazione del periodo che dà luogo al pagamento, da parte di un organismo di garanzia, dei diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati è la data di apertura della procedura di insolvenza del datore di lavoro di tali lavoratori e che limita tale pagamento a un periodo di tre mesi che si collocano in un periodo di riferimento che comprende i tre mesi immediatamente precedenti e i tre mesi immediatamente successivi a tale data di apertura. 33 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, essa si applica ai diritti salariali dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva. 34 Quest’ultima disposizione prevede che un datore di lavoro è considerato in stato di insolvenza qualora sia stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e qualora l’autorità che è competente in forza di dette disposizioni nazionali abbia deciso l’apertura della procedura oppure abbia constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura della procedura. 35 Conformemente all’articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale. 36 Al riguardo, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, della direttiva 2008/94, i diritti di cui l’organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 37 Ora, la Corte ha già statuito che l’articolo 3, secondo comma, della direttiva 2008/94 conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di determinare la data prima e/o eventualmente dopo la quale si colloca il periodo in cui il pagamento dei crediti corrispondenti alle retribuzioni non pagate è preso a carico dall’organismo di garanzia, e lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la libertà di determinare una data adeguata (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, Mustafa, C‑247/12 , EU:C:2013:256 , punti 39 e 41 ). 38 Pertanto, nulla osta a che la data di apertura della procedura di insolvenza avviata nei confronti di un datore di lavoro possa essere presa in considerazione da uno Stato membro quale data di riferimento per la determinazione, da parte di un organismo di garanzia, del periodo che dà luogo al pagamento dei diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati di tale datore di lavoro. 39 Inoltre, poiché l’esistenza di rapporti di lavoro e di diritti non pagati dei lavoratori è dimostrata nei procedimenti principali, il giudice del rinvio chiede quale sia la portata temporale dell’obbligo per un organismo di garanzia di pagare detti diritti. 40 Come la Corte ha già statuito, la direttiva 2008/94 conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento mediante la determinazione di un periodo di riferimento o di un periodo di garanzia e/o mediante la fissazione di massimali per i pagamenti (sentenza del 25 luglio 2018, Guigo, C‑338/17 , EU:C:2018:605 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 41 Al riguardo, l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva dispone infatti che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all’articolo 3 di quest’ultima. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, di detta direttiva, quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. Questa durata tuttavia non può essere inferiore ad un periodo, riferito alla retribuzione degli ultimi tre mesi, di rapporto di lavoro che si colloca prima e/o dopo la data di cui all’articolo 3, secondo comma. L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della stessa direttiva dà inoltre la facoltà agli [OSCURATO:PERSONA] membri di iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore a sei mesi. 42 Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio nonché dalle osservazioni scritte presentate dal governo rumeno risulta che l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge n. 200/2006 deve essere inteso nel senso che prevede un periodo massimo di tre mesi a titolo del quale possono essere presi in considerazione i diritti salariali non pagati, periodo che si colloca in un periodo di riferimento di tre mesi immediatamente precedenti l’avvio della procedura di insolvenza e di tre mesi immediatamente successivi a tale apertura. 43 Ora, una simile normativa nazionale, che limita così il pagamento, da parte di un organismo di garanzia, dei diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati a un periodo massimo di tre mesi immediatamente precedenti o successivi all’apertura della procedura di insolvenza concorsuale del datore di lavoro soddisfa i requisiti previsti, in particolare, all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94. Infatti una simile normativa rispetta la durata minima di tre mesi prescritta, in forza di tale disposizione, a titolo del periodo che può dar luogo al pagamento, da parte dell’organismo di garanzia, dei diritti non pagati, pur collocando tale periodo in un periodo di riferimento che soddisfa la durata minima di sei mesi imposta dalla stessa disposizione. 44 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime due questioni dichiarando che: – l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che la data di riferimento per la determinazione del periodo che dà luogo al pagamento, da parte di un organismo di garanzia, dei diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati è la data di apertura della procedura concorsuale di insolvenza del datore di lavoro di tali lavoratori, e – l’articolo 3, secondo comma, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che limita il pagamento, da parte di un organismo di garanzia, dei diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati a un periodo di tre mesi che si colloca in un periodo di riferimento comprendente i tre mesi precedenti e i tre mesi immediatamente successivi alla data di apertura della procedura concorsuale di insolvenza del datore di lavoro di tali lavoratori. Sulla quarta questione 45 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che possono costituire misure necessarie per evitare abusi, ai sensi di tale disposizione, norme adottate da uno Stato membro che prevedono il recupero presso un lavoratore subordinato delle somme pagate da parte di un organismo di garanzia a un simile lavoratore, oltre il termine generale di prescrizione, a titolo di diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati. 46 Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94, quest’ultima non pregiudica la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie per evitare abusi. 47 In via preliminare, occorre constatare che, sebbene il giudice del rinvio non abbia precisato né la durata né la base giuridica, nel diritto nazionale, del termine generale di prescrizione previsto da tale questione né abbia spiegato in che modo detto termine avrebbe potuto essere violato nelle circostanze che caratterizzano le controversie di cui al procedimento principale, si può tuttavia supporre che tale giudice consideri la possibilità che, in forza di un simile termine, il diritto al pagamento dei diritti salariali dell’interessato di cui trattasi nella causa C‑524/21 sia prescritto, a prescindere dal fatto che il suddetto termine sia quello di cinque anni suggerito dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte e che figura nel codice del processo tributario rumeno oppure quello di tre anni menzionato dal governo rumeno nelle sue osservazioni scritte e previsto nel codice civile. Infatti, nella causa C‑524/21, la procedura di insolvenza del datore di lavoro interessato è stata aperta il 19 marzo 2010, mentre la domanda di pagamento dei diritti salariali è stata depositata l’8 febbraio 2017, ossia quasi sette anni dopo la data di apertura di tale procedura di insolvenza. 48 Ciò precisato, nel caso di specie, come risulta dalle decisioni di rinvio, conformemente alla normativa nazionale, è il liquidatore giudiziale del datore di lavoro in stato di insolvenza, e non l’avente diritto, vale a dire il lavoratore subordinato interessato, che presenta, presso un Centro per l’impiego, una domanda di pagamento dei diritti salariali non pagati di tale lavoratore, pagamento che deve essere effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia. In tali circostanze, in cui risulta escluso che detto lavoratore abbia agito in malafede o che possa essere considerato responsabile delle azioni compiute al di fuori del contesto normativo dal liquidatore giudiziale ai fini del recupero dei diritti salariali, il recupero, previsto da tale normativa, delle somme che, in forza di detta normativa, sarebbero state indebitamente pagate a tale titolo non può avere l’effetto di evitare un abuso da parte del lavoratore. 49 Inoltre, il giudice del rinvio non ha fornito, nelle decisioni di rinvio, altri elementi, in particolare relativi alle azioni o alle omissioni dei lavoratori interessati, idonei a chiarire in che modo la circostanza che tali lavoratori abbiano ricevuto pagamenti da parte del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia a titolo di diritti salariali non pagati che, in definitiva, non spetterebbero loro, in quanto il loro diritto a tali pagamenti era prescritto, sarebbe, nel caso di specie, tale da rivelare una situazione di abuso da parte di questi stessi lavoratori. 50 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che non possono costituire misure necessarie per evitare abusi, ai sensi di tale disposizione, norme adottate da uno Stato membro che prevedono il recupero presso un lavoratore subordinato, da parte di un organismo di garanzia, delle somme pagate a un simile lavoratore oltre il termine generale di prescrizione a titolo di diritti salariali non pagati, in assenza di qualsiasi azione od omissione imputabile al lavoratore interessato. Sulle questioni terza e quinta 51 Con le sue questioni terza e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 2008/94 debba essere interpretata nel senso che essa osta all’applicazione di una normativa tributaria di uno Stato membro al fine di procedere al recupero, unitamente agli interessi e alle penalità di mora, presso lavoratori subordinati, di somme indebitamente versate da un organismo di garanzia a titolo di diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati per periodi non compresi nel periodo di tempo previsto dalla normativa nazionale di tale Stato e di cui alla prima e alla seconda questione o rivendicati oltre il termine generale di prescrizione. 52 Per quanto riguarda le modalità di recupero di somme che, secondo la normativa nazionale applicabile che attua la direttiva 2008/94, sarebbero state indebitamente pagate da un organismo di garanzia, occorre constatare anzitutto che tale direttiva non contiene alcuna disposizione che disciplini se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano prevedere un simile recupero presso i lavoratori e a quali condizioni, in particolare procedurali, tale recupero possa essere effettuato. 53 Infatti, gli articoli 4, 5 e 12 della direttiva 2008/94, che consentono agli [OSCURATO:PERSONA] membri non solo di fissare le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento dell’organismo di garanzia, bensì anche di limitare, in talune circostanze, la tutela da essa garantita ai lavoratori subordinati, non prevedono una limitazione della possibilità, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di procedere al recupero delle somme che, secondo la normativa nazionale applicabile attuativa della direttiva 2008/94, sono state indebitamente pagate (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, Visciano, C‑69/08 , EU:C:2009:468 , punto 38 ). 54 In tali circostanze, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono in linea di principio liberi di prevedere nel loro diritto nazionale disposizioni che stabiliscano le modalità, in particolare procedurali, a tal riguardo, purché, tuttavia, tali disposizioni non siano meno favorevoli di quelle che riguardano domande analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e non siano tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2008/94 (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenze del 18 settembre 2003, Pflücke, C‑125/01 , EU:C:2003:477 , punto 34 , e del 16 luglio 2009, Visciano, C‑69/08 , EU:C:2009:468 , punto 39 ). 55 Sebbene la terza e la quinta questione vertano sulle condizioni del recupero, presso i lavoratori subordinati, delle somme versate a titolo di diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati da parte di un organismo di garanzia, e non sull’esercizio, in quanto tale, da parte dei lavoratori del loro diritto alle prestazioni previste dalla direttiva 2008/94, ciò non toglie che dette condizioni di recupero possono interferire con un simile esercizio effettivo e incidere sulla portata di detto diritto. Di conseguenza, le esigenze derivanti dai principi di equivalenza e di effettività, di cui al punto precedente, devono trovare applicazione nei procedimenti principali. 56 Al riguardo, per quanto concerne, in primo luogo, il principio di equivalenza, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 54 della presente sentenza, tale principio osta a che uno Stato membro preveda modalità, in particolare procedurali, meno favorevoli per le misure di recupero di prestazioni la cui concessione è disciplinata o inquadrata dal diritto dell’Unione rispetto a quelle applicabili alle misure di recupero di prestazioni analoghe la cui concessione è disciplinata o inquadrata unicamente dal diritto interno. 57 Nel caso di specie, occorre constatare che, come risulta dalle decisioni di rinvio, il recupero di cui trattasi nei procedimenti principali è effettuato sulla base delle disposizioni nazionali relative al recupero di debiti tributari, disposizioni che, nel caso di specie, sono applicate per analogia. 58 Ora, nei limiti in cui i diritti garantiti dalla direttiva 2008/94, la cui finalità sociale consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati un minimo di tutela a livello dell’Unione europea in caso di insolvenza del datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Guigo, C‑338/17 , EU:C:2018:605 , punto 28 ), rientrano nell’ambito del diritto della tutela sociale dei lavoratori, spetta al giudice del rinvio esaminare se le condizioni di recupero applicate nei procedimenti principali non siano meno favorevoli per i lavoratori subordinati rispetto alle condizioni di recupero delle altre prestazioni analoghe dovute ai sensi delle disposizioni nazionali che rientrano in tale ambito. 59 Ai fini di tale raffronto, il giudice del rinvio deve considerare se i lavoratori che intendono opporsi al recupero delle somme loro versate a titolo della direttiva 2008/94 non siano svantaggiati rispetto a quelli che si vedrebbero coinvolti in una procedura di recupero di somme di natura analoga la cui concessione è disciplinata dal diritto nazionale. Come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, a tal fine si può tener conto, in particolare, della possibilità di ripetere l’indebito, della buona fede del soggetto che asserisce di aver indebitamente percepito una somma e del dies a quo degli interessi di mora. 60 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio di effettività, occorre ricordare che lo soddisfa, in linea di principio, la fissazione di termini ragionevoli a pena di decadenza, in quanto costituisce un’applicazione del principio della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze del 18 settembre 2003, Pflücke, C‑125/01 , EU:C:2003:477 , punto 36 , e del 16 luglio 2009, Visciano, C‑69/08 , EU:C:2009:468 , punto 43 ). 61 Nel caso di specie, occorre constatare che, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, l’applicazione della normativa nazionale relativa al recupero, presso i lavoratori subordinati, delle somme indebitamente pagate da un organismo di garanzia a titolo di diritti salariali non pagati di tali lavoratori subordinati non può rendere impossibile o eccessivamente difficile per questi ultimi l’esercizio del loro diritto a chiedere all’organismo di garanzia il versamento di somme dovute a titolo di retribuzioni non pagate. 62 In particolare, le modalità della procedura di recupero di cui trattasi non possono, di conseguenza, essere all’origine di una situazione in cui gli eventuali diritti dei lavoratori subordinati al pagamento dei diritti salariali che sarebbero loro effettivamente dovuti siano da parte loro prescritti. 63 Al riguardo, occorre sottolineare che le controversie di cui ai procedimenti principali appaiono caratterizzate dalla circostanza che la fondatezza delle domande di pagamento dei diritti salariali non pagati dei lavoratori interessati è principalmente contestata per il fatto che tali diritti non si collocano nel periodo di riferimento fissato dalla normativa nazionale in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94. 64 Pertanto, non è escluso che tali lavoratori avessero avuto diritto al pagamento, da parte dell’organismo di garanzia, dei loro diritti salariali, nella misura del medesimo importo, corrispondente a un periodo situato nell’ambito di tale periodo di riferimento, nell’ipotesi in cui tali diritti fossero effettivamente rimasti insoluti, e che tale pagamento sarebbe stato loro concesso se il liquidatore, nella domanda che ha presentato a tal fine, avesse correttamente individuato tali periodi, mentre la presentazione di una simile domanda potrebbe non essere più possibile, giuridicamente o in pratica, nel momento in cui i lavoratori vengono a conoscenza della decisione di recupero, in particolare a causa dell’eventuale scadenza del termine generale di prescrizione. 65 In una situazione del genere, sebbene la Corte abbia riconosciuto, in tale materia, la compatibilità con il diritto dell’Unione della fissazione di termini di prescrizione ragionevoli e che il termine generale di prescrizione previsto nel diritto rumeno, come esposto al punto 47 della presente sentenza, risulta in linea di principio ragionevole, i lavoratori si ritroverebbero nondimeno, in definitiva, nell’impossibilità di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla direttiva 2008/94, situazione contraria al principio di effettività, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. 66 Per quanto riguarda l’obbligo dei lavoratori subordinati di farsi carico degli interessi e delle penalità di mora, come previsto dalla normativa nazionale in questione, occorre constatare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, il principio di effettività esige che l’eventuale pagamento di tali interessi e penalità di mora non incida in alcun modo sulla tutela accordata ai lavoratori subordinati dalla direttiva 2008/94, in particolare non pregiudicando, nell’ipotesi di cui al punto 64 della presente sentenza, il livello minimo della tutela prevista conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva. 67 Infatti, nell’ipotesi in cui sia dimostrato che i lavoratori, in caso di presentazione di una domanda corretta, avrebbero avuto diritto al pagamento, in sostanza, dello stesso importo che è stato loro effettivamente pagato a seguito della domanda erronea presentata dal liquidatore, mentre l’eventuale impossibilità di presentare ancora una domanda corretta è contraria al principio di effettività, tali lavoratori devono effettivamente poter beneficiare integralmente del diritto al pagamento dei loro diritti salariali non pagati, entro i limiti previsti all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 e, se del caso, dal diritto interno. 68 Pertanto, nei procedimenti principali, il recupero dell’importo già pagato, maggiorato degli interessi e delle penalità di mora, avrebbe necessariamente la conseguenza di pregiudicare i diritti che i lavoratori interessati possono ricavare dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/94 riducendo, in definitiva, l’importo complessivo a essi dovuto per i loro diritti salariali non pagati al di sotto dei limiti minimi ivi previsti. 69 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni terza e quinta dichiarando che la direttiva 2008/94, letta alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretata nel senso che essa osta all’applicazione di una normativa tributaria di uno Stato membro al fine di procedere al recupero, unitamente a interessi e a penalità di mora, presso i lavoratori subordinati, di somme indebitamente versate da un organismo di garanzia a titolo di diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati per periodi non compresi nel periodo di riferimento previsto dalla normativa di tale Stato e di cui alle prime due questioni o rivendicati oltre il termine generale di prescrizione, qualora: – le condizioni per il recupero previste da tale normativa nazionale siano meno favorevoli per i lavoratori subordinati rispetto alle condizioni per il recupero delle prestazioni dovute in base alle disposizioni nazionali che rientrano nell’ambito del diritto della protezione sociale, o – l’applicazione della normativa nazionale di cui trattasi renda impossibile o eccessivamente difficile per i lavoratori interessati chiedere all’organismo di garanzia il versamento di somme dovute a titolo dei diritti salariali non pagati oppure il pagamento degli interessi e delle penalità di mora previsti da detta normativa nazionale incida sulla tutela accordata ai lavoratori subordinati sia dalla direttiva 2008/94 sia dalle disposizioni nazionali di attuazione della medesima, in particolare pregiudicando il livello minimo della tutela prevista conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva. Sulle spese 70 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che la data di riferimento per la determinazione del periodo che dà luogo al pagamento, da parte di un organismo di garanzia, dei diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati è la data di apertura della procedura concorsuale di insolvenza del datore di lavoro di tali lavoratori. 2) L’articolo 3, secondo comma, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che limita il pagamento, da parte di un organismo di garanzia, dei diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati a un periodo di tre mesi che si colloca in un periodo di riferimento comprendente i tre mesi precedenti e i tre mesi immediatamente successivi alla data di apertura della procedura concorsuale di insolvenza del datore di lavoro di tali lavoratori. 3) L’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che: non possono costituire misure necessarie per evitare abusi, ai sensi di tale disposizione, norme adottate da uno Stato membro che prevedono il recupero presso un lavoratore subordinato, da parte di un organismo di garanzia, delle somme pagate a un simile lavoratore oltre il termine generale di prescrizione a titolo di diritti salariali non pagati, in assenza di qualsiasi azione od omissione imputabile al lavoratore interessato. 4) La direttiva 2008/94, letta alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretata nel senso che: essa osta all’applicazione di una normativa tributaria di uno Stato membro al fine di procedere al recupero, unitamente a interessi e a penalità di mora, presso i lavoratori subordinati, di somme indebitamente versate da un organismo di garanzia a titolo di diritti salariali non pagati dei lavoratori subordinati per periodi non compresi nel periodo di riferimento previsto dalla normativa di tale Stato e di cui alle prime due questioni o rivendicati oltre il termine generale di prescrizione, qualora: – le condizioni per il recupero previste da tale normativa nazionale siano meno favorevoli per i lavoratori subordinati rispetto alle condizioni per il recupero delle prestazioni dovute in base alle disposizioni nazionali che rientrano nell’ambito del diritto della protezione sociale, o – l’applicazione della normativa nazionale di cui trattasi renda impossibile o eccessivamente difficile per i lavoratori interessati chiedere all’organismo di garanzia il versamento di somme dovute a titolo dei diritti salariali non pagati oppure il pagamento degli interessi e delle penalità di mora previsti da detta normativa nazionale incida sulla tutela accordata ai lavoratori sia dalla direttiva 2008/94 sia dalle disposizioni nazionali di attuazione della medesima, in particolare pregiudicando il livello minimo della tutela prevista conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris