Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02943/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria (BAT) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/2/2025 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 30/10/2014 dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riguardo a plurimi delitti di cui agli artt. 73-74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione di specifici motivi di gravame.

Riportata con ampiezza la censura di appello e la risposta contenuta nella sentenza impugnata, con riguardo al capo 9) della rubrica si censura che la ricostruzione degli eventi qui operata risulterebbe pretestuosa e fuorviante, connotata da mero richiamo alla decisione del Tribunale e senza risposta quanto a specifici motivi di gravame.

In particolare, il vizio argomentativo coinvolgerebbe: a) la valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), sintetizzate nel ricorso e dalle quali non emergerebbe affatto che il ricorrente avrebbe aderito ad entrambe le associazioni contestate, con particolare riguardo al clan [OSCURATO:PERSONA]; b) i provvedimenti giudiziari irrevocabili attestanti "la guerra di mafia tra i clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]", dai quali non emergerebbe alcuna prova dell'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale; c) i rapporti di parentela tra il ricorrente e gli appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA] che, di per sé solo, non proverebbero alcuna partecipazione del primo al sodalizio; d) il tentato omicidio in danno dello stesso imputato, a data 3/9/2006, con riguardo al quale non sarebbe mai emerso un movente, né, peraltro, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il reale destinatario dell'agguato; e) il sequestro di armi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che non coinvolgerebbe in alcun modo il ricorrente.

La differente conclusione raggiunta in sentenza, infatti, colliderebbe con il tenore di una captazione telefonica (prog. n. 901 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e delle dichiarazioni di un ispettore di polizia; f) le intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle quali risulterebbe che il ricorrente non apparterrebbe alla "squadra dei grossi", con particolare riguardo a 5 captazioni analiticamente riportate nel ricorso.

A questi argomenti, per i quali la Corte si sarebbe limitata ad un mero rinvio alla sentenza di primo grado, si aggiungerebbero poi ulteriori considerazioni, tra cui l'avvenuta condanna di soli cinque imputati quanto al reato associativo per il clan [OSCURATO:PERSONA], l'avvenuta assoluzione dei soggetti costituenti "la cova dei grossi", l'assenza di comunicazioni criptate, il mancato rinvenimento di luoghi di stoccaggio e di confezionamento nella disponibilità del ricorrente, la mancanza di incontri o di conversazioni con alcuno degli elementi più significativi delle due organizzazioni criminali.

Infine sul punto, il ricorso evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto incontri solo sporadici ed occasionali con altri imputati, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In assenza di elementi costitutivi, la condotta associativa dovrebbe dunque essere riqualificata ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990 o, al più, dell'art. 74, comma 6, stesso decreto; - mancanza o carenza di motivazione, con omessa valutazione dei motivi di gravame, con riguardo ai reati di cui ai capi 10), 11), 14), 16) e 18), anche in ordine alla richiesta riqualificazione degli stessi nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione.

Il motivo ripercorre, uno ad uno, i capi richiamati, individuando per ciascuno i motivi di appello che non sarebbero stati esaminati, la motivazione resa dalla Corte di merito, l'effettivo contenuto e significato delle intercettazioni e delle annotazioni di polizia giudiziaria, specie di quelle non valutate, per poi evidenziare che nulla deporrebbe nel senso dell'avvenuta cessione delle sostanze, né, peraltro, attesterebbe la loro eventuale qualità o quantità (anche per l'assenza di sequestri e per la mancata conoscenza dei luoghi di custodia), così da emergere un radicale difetto di prova.

Con riguardo a ciascuna delle contestazioni, inoltre, si censura la motivazione laddove ha negato quantomeno la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, pur in assenza di accertamenti sugli indici rivelatori dello spaccio, da cui deriverebbe l'estinzione di ogni singolo reato per prescrizione; - la stessa censura è poi sollevata quanto alla motivazione della sentenza in ordine al capo 22).

Riportati con ampiezza il relativo motivo di gravame ed il contenuto della pronuncia di appello sul capo medesimo, il ricorso contesta alla stessa di non contenere alcuna motivazione, se non apparente, con riguardo a numerosi punti (riportati a pag. 50) concernenti, in particolare, l'identificazione dei cittadini bulgari, l'identificazione del ricorrente nella vicenda di specie, la presenza o meno di riprese video, i rapporti tra l'imputato e tale Alessandro; - infine, il ricorso contesta la carenza di motivazione quanto alla disapplicazione della recidiva e della circostanza aggravante dell'uso delle armi, che sarebbero state confermate in violazione dei canoni indicati dalla Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, e peraltro senza considerare che le condotte oggetto del processo risalirebbero agli anni 2001 e 2002.

Un radicale difetto di motivazione, inoltre, riguarderebbe la richiesta di circostanze attenuanti generiche, che si invocavano prevalenti sulle aggravanti richiamate. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente e con i quali si censura il giudizio di responsabilità con riguardo al capo 9) (partecipazione ad un'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990), sono inammissibili: l'ampia doglianza, infatti, contesta alla Corte di appello il difetto di motivazione quanto a plurimi profili che sarebbero stati evidenziati nel gravame, ma che la sentenza non avrebbe poi trattato (se non, talvolta, con ricostruzione "pretestuosa e fuorviante"), ma in ciò non si confronta con il testo della stessa pronuncia, che sulle medesime censure in fatto si è invece effettivamente espressa, peraltro con una motivazione del tutto adeguata, solida e fondata su concreti elementi istruttori.

5. La sentenza ha innanzitutto esaminato - e superato - le censure concernenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed il giudizio formulato in primo grado circa la loro attendibilità, esaminandole partitamente e nel loro insieme.

Sono state richiamate, dunque, le parole di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano riferito del ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA], ossia dell'associazione contestata al capo 9) in esame; le stesse dichiarazioni, peraltro, sono state lette dal Giudice di appello anche alla luce delle considerazioni presenti nel gravame, dunque esaminate, così da non riscontrarsi affatto la carenza motivazionale denunciata in questa sede.

5.1. In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], soggetto "vicino" al clan [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, anche richiamando la pronuncia di primo grado, ha sottolineato che questi aveva chiarito in modo preciso e dettagliato le circostanze che lo avevano indotto a collaborare con la giustizia, peraltro in un periodo in cui si trovava in libertà, dunque non potendosi ipotizzare che si fosse così determinato per ottenere un'attenuazione del regime carcerario.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza ha poi sottolineato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva manifestato alcun astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (appartenente al medesimo clan), che la decisione di collaborare non era stata priva di conseguenze per lo stesso dichiarante (il quale aveva dovuto ammettere la propria corresponsabilità in relazione ad alcuni delitti) e che era risultato soggetto profondamente a conoscenza delle dinamiche del gruppo.

Ancora, la sentenza ha evidenziato che la credibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA] risultava da plurimi elementi, valutati congiuntamente già in primo grado, quali la personalità, le condizioni socio-economiche, i suoi rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], l'intrinseca consistenza delle sue affermazioni (precise, spontanee, complete), in uno con i riscontri esterni sui reati fine che le stesse dichiarazioni avevano ottenuto; in linea, peraltro, con gli indirizzi espressi da questa Corte quanto al giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia.

5.1.1. Ebbene, a fronte di questa motivazione, priva di illogicità manifesta e sostenuta da un adeguato fondamento istruttorio, il ricorso (pagg. 11-13) si sviluppa in termini di puro merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, richiamando plurimi argomenti in fatto ai quali la Corte non avrebbe risposto e che, per contro, risultano complessivamente affrontati dalla pronuncia di appello, anche attraverso il richiamo all'ampia ed analitica sentenza di primo grado, che aveva evidenziato - proprio nei termini appena richiamati - la piena attendibilità del dichiarante (pagg. 34-51).5.2.

Alle stesse conclusioni di inammissibilità del ricorso, poi, la Corte giunge quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in quanto la censura qui mossa (pagg. 13-14), nei termini dell'omessa motivazione, non si confronta affatto con il tessuto argomentativo della sentenza di appello.

5.2.1. Ebbene, la Corte di merito ha efficacemente evidenziato (pag. 37) che il dichiarante - vicino al clan rivale [OSCURATO:PERSONA] e determinatosi a collaborare dopo l'omicidio della propria madre - aveva descritto con ampi particolari la struttura associativa del clan medesimo, oltre alla natura dei traffici illeciti intrattenuti da questo con [OSCURATO:PERSONA] e con i suoi sodali (compreso il [OSCURATO:PERSONA]); ancora, e lungi dal sostenere l'estraneità del ricorrente (che ben conosceva) al sodalizio, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito precise circostanze circa la figura del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto in esame, con dichiarazioni già ritenute attendibili in primo grado (pag. 69 della pronuncia del Tribunale), perché rese da un soggetto che aveva mostrato profonda conoscenza delle attività criminali dei gruppi della zona.

La sentenza di appello, peraltro, ha evidenziato che neppure il gravame aveva contestato l'attendibilità del dichiarante, affermando piuttosto che le sue parole dovevano ritenersi invero favorevoli al [OSCURATO:PERSONA], non avendolo espressamente menzionato come componente del sodalizio; ebbene, questa conclusione è stata efficacemente contestata dalla sentenza impugnata, con argomento in fatto e privo di vizi.

5.3. La motivazione della sentenza, di seguito, risulta incensurabile anche quanto al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui questi - nel descrivere i rapporti tra la criminalità andriese e quella barlettana - aveva evidenziato il ruolo primario di [OSCURATO:PERSONA] ed i collegamenti assicurati da [OSCURATO:PERSONA], evocando, quale canale di riferimento per la fornitura di stupefacente, un tale "U negr", che era uno dei soprannomi con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era noto nell'ambiente criminale.

Sul punto, peraltro, la Corte di appello ha ancora richiamato l'ampia pronuncia di primo grado, che (pagg. 70-78) aveva riportato per esteso le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], poi oggetto di specifica valutazione.

5.4. La sentenza in esame, ancora, risulta priva di vizi pure con riguardo al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], soggetto apicale del clan barlettano Cannito, che il ricorso contesta ancora con inammissibili argomenti in fatto (pag. 15) che, peraltro, non si misurano con il contenuto della decisione.

In particolare, la Corte di appello - anche richiamando la pronuncia di primo grado (pagg. 51-68) - ha evidenziato che il dichiarante aveva riferito dei traffici illeciti con i gruppi andriesi, compreso il clan [OSCURATO:PERSONA], specificando sì di aver incontrato personalmente soltanto il fratello del ricorrente, ma anche di conoscere di vista pure quest'ultimo e di averlo ripetutamente sentito evocare da [OSCURATO:PERSONA] con il soprannome di "U pazz", lo stesso riportato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Ancora in punto di attendibilità, peraltro, la Corte di appello ha sottolineato che questi aveva riferito anche di dichiarazioni apprese da soggetti che erano stati detenuti insieme a lui, circostanza poi accertata in sede istruttoria. 5.5 Infine, quanto al citato collaboratore [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan Cannito, la Corte sottolinea lo stesso limite del ricorso già evidenziato, insieme, ancora, alla piena adeguatezza della motivazione in esame.

La sentenza, in particolare, ha rilevato che il soggetto non si era limitato a riferire circostanze apprese da [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto), ma aveva anche indicato vicende oggetto di conoscenza diretta.

Premesso di aver sentito parlare del [OSCURATO:PERSONA] ("Peppino il pazzo" o "Peppino u negr") proprio dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti dichiarato di aver ripetutamente incontrato il ricorrente, "il quale non solo vantava personalmente il suo curriculum criminale, ma più volte gli offriva in vendita eroina (asserendo che il prezzo che avrebbe praticato era buono e che ne aveva tanta)".

5.5.1. Ebbene, anche di queste circostanze il ricorso non fa menzione, omettendo in tal modo un doveroso confronto con la sentenza qui gravata.

6. La stessa impugnazione, ancora sul primo e sul secondo motivo, risulta poi inammissibile nella parte in cui contesta alla pronuncia di appello di non aver verificato provvedimenti giudiziari ormai irrevocabili, "attestanti la guerra di mafia tra i clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]", che non fornirebbero alcuna prova circa l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al primo dei due.

Al riguardo, sia qui sufficiente evidenziare la genericità della censura, che non indica affatto di quali provvedimenti si tratterebbe, con riguardo a quali specifici episodi e a quali periodi, così che la questione risulta palesemente inammissibile.

7. Negli stessi termini, ancora, si conclude quanto alla doglianza circa le "dichiarazioni sui rapporti di parentela degli appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA]".

Non è condivisibile, infatti, la tesi secondo cui la sentenza avrebbe ritenuto il ricorrente intraneo al sodalizio "sulla scorta dei vincoli di parentela e dei servizi di OCP operati dalla p.g., a riscontro della frequentazione dei sodali", così valorizzando "il semplice vincolo parentale".

7.1. Al riguardo, basti qui evidenziare che la Corte di appello, come già il primo Giudice, dopo aver riportato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha analiticamente indicato le fonti (testimonianze, relazioni di servizio, ecc.) attestanti le frequentazioni e le interlocuzíoni tra il [OSCURATO:PERSONA], i capi del sodalizio e gli altri associati (pagg. 55-57), senza limitare affatto il proprio giudizio, dunque, al "semplice vincolo parentale" tra alcuni di questi, come invece affermato nel ricorso omettendo gli altri elementi valorizzati dal [OSCURATO:PERSONA].

8. Nessun vizio della sentenza, ancora, può essere ravvisato quanto al punto D) del primo e del secondo motivo di ricorso, concernente il tentato omicidio del [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

A tale proposito, la Corte sottolinea il carattere esclusivamente fattuale della censura, relativa alla mancanza di un movente 6 re_ dell'atto criminale ed all'effettivo destinatario di questo, come tale non consentita nel giudizio di legittimità; sul punto, peraltro, la sentenza impugnata si è pronunciata con argomento congruo, evidenziando (pag. 57) che il ricorrente "ha mostrato di non essere indifferente alla contrapposizione armata con il gruppo dei [OSCURATO:PERSONA] e di parteggiare per l'avverso clan [OSCURATO:PERSONA], tanto da essere egli stesso vittima di un agguato in data 3/9/2006".

Queste circostanze, peraltro, sono state ulteriormente rafforzate, in sentenza, con il richiamo a numerose intercettazioni (pagg. 57-63), così da rendere la motivazione sul tema ancora più solida.

9. Negli stessi termini, poi, la Corte conclude quanto al punto E) del primo motivo di ricorso, relativo al sequestro di armi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alla conseguente contestazione aggravata del delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990; la censura, in particolare, sostiene che la sentenza avrebbe riferito al [OSCURATO:PERSONA] la detenzione di armi in termini apodittici, perché ciò colliderebbe con una captazione telefonica e con le dichiarazioni rese in dibattimento da un ufficiale di polizia giudiziaria.

9.1. Ebbene, risulta evidente il carattere fattuale di questa doglianza (che, peraltro, riporta in termini marcatamente parziali il contenuto sia della captazione che della deposizione), come tale inammissibile nel giudizio di legittimità.

La stessa censura, peraltro, non si confronta affatto con il contenuto della sentenza impugnata, che - pur dichiarandone l'estinzione per intervenuta prescrizione - ha riconosciuto la consumazione del delitto di cui al capo 8) da parte del ricorrente, ossia della detenzione e del porto illegale di più armi da sparo al fine di eseguire i reati anche della fattispecie associativa in esame: la relativa motivazione (pagg. 67-68), infatti, non è in alcun modo affrontata dal ricorso.

10. Con riguardo, infine, al punto F) del primo e del secondo motivo, in tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali, questa Corte ne evidenzia ancora l'inammissibilità, sotto un duplice profilo.

In primo luogo, la difesa sostiene che la mancata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe da alcune intercettazioni, che, peraltro richiamate con estrema sintesi, con ogni evidenza non possono essere verificate in questa sede.

Di seguito, il motivo si sviluppa ancora con numerose considerazioni di puro merito (l'associazione avrebbe visto condannati solo 5 imputati; il [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe avvalso di comunicazioni criptate; non sarebbero stati rinvenuti luoghi di stoccaggio di droga nella disponibilità del ricorrente; non si sarebbero registrati incontri o captazioni con gli elementi più significativi delle organizzazioni; gli incontri con gli altri imputati sarebbero stati del tutto occasionali e sporadici), così risolvendosi nella richiesta a questa Corte di una inammissibile rivalutazione degli elementi di fatto già adeguatamente esaminati, in doppia conforme, da entrambe le sentenze di merito.

11. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, pertanto, sono inammissibili.12.

Alle stesse conclusioni, di seguito, la Corte giunge anche quanto al terzo ed al quarto motivo di impugnazione, ancora da trattare congiuntamente.

Con riguardo ai capi 10), 11), 14), 16) e 18), infatti, le doglianze riportano gli argomenti di appello e la motivazione della sentenza impugnata, per poi censurare quest'ultima in termini ancora di puro merito, non consentiti nel giudizio di legittimità, e volti ad ottenere una nuova lettura delle numerose risultanze istruttorie acquisite nel processo, specie di natura intercettiva (peraltro, richiamate per numero ed in termini del tutto generici).

All'esito, poi, per ciascuno di questi reati si censura la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così sollecitando una pronuncia di estinzione per intervenuta prescrizione.

12.1. Il carattere evidentemente inammissibile di questo ampio motivo, articolato - si ribadisce - nei medesimi termini per ciascuno dei capi indicati, si accompagna, poi, al mancato confronto con le numerose considerazioni presenti al riguardo nella sentenza impugnata, anche con richiamo alla più che vasta motivazione della pronuncia di primo grado quanto agli stessi reati.

12.2. Il riferimento è, quanto al capo 10), alle cessioni di eroina e cocaina che il ricorrente aveva compiuto nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], confermate da captazioni nelle quali si parlava espressamente di "bianca", di "grammi" e del relativo prezzo.

La Corte di appello, peraltro, ha sminuito il rilievo dell'intervenuta, definitiva assoluzione degli stessi coimputati [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la relativa sentenza - emessa con rito abbreviato - aveva solo negato la responsabilità di questi (anzi, a ben leggere, di uno solo di questi) con riguardo all'attività di rivendita a terzi, dunque senza escludere affatto la colpevolezza del ricorrente.

Ancora richiamando il contenuto delle intercettazioni, la sentenza di appello ha quindi evidenziato i chiari riferimenti alla natura pesante della droga e alle plurime cessioni operate dal [OSCURATO:PERSONA], emersi dalle intercettazioni che avevano confermato i collaudati canali di rifornimento di cui lo stesso disponeva e la non rudimentale organizzazione, così da escludere ogni ipotesi di minore gravità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro evocata nel ricorso in assenza di ogni argomento.

12.3. Negli stessi termini, poi, la Corte conclude quanto al capo 11), in presenza di una censura che si sviluppa ancora con caratteri di puro merito (con plurimo - e parziale - richiamo ad intercettazioni), oltre a denunciare una carenza motivazionale invero non ravvisabile.

La pronuncia di appello, nuovamente richiamando la più che articolata decisione di primo grado, ha infatti riportato numerose captazioni, evidenziando che dalle stesse risultava non solo il traffico di droga (con relativi importi), ma anche la qualità, parlandosi di "bianca" e di "grammi".

Ancora, e con significato non irrilevante, la sentenza ha sottolineato ( che alcuni dei coimputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti dal [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero, poi, ceduto a terzi), giudicati separatamente, avevano definito con patteggiamento la propria posizione, così offrendo un'ulteriore conferma alla fondatezza della contestazione; quanto, invece, al quarto coimputato nel medesimo capo ([OSCURATO:PERSONA]), condannato previa riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, con la quale le due posizioni erano state motivatamente tenute distinte, così da emergere la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

12.4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, ancora, risultano inammissibili quanto alle censure sul capo 14); queste, invero, richiamano in punto di fatto (e, peraltro, in modo solo generico e parziale) il contenuto di alcune captazioni, definito "fortemente dubbio", oltre che di stralci di annotazioni di servizio, sostenendo che la Corte di appello sarebbe ancora caduta nel vizio di omessa motivazione quanto: a) all'assenza di riscontri; b) al riferimento - in alcune captazioni - a droga leggera; c) all'effettiva consegna di una somma di danaro; d) al tipo e alla quantità di sostanza contestata, in un ambito, peraltro, di sola "droga parlata".

12.4.1. Ebbene, pronunciandosi in senso contrario, il Giudice del gravame ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ancora con una motivazione priva di illogicità manifesta e fondata su una congrua lettura degli elementi di prova, anche a seguito dell'esame delle censure difensive.

In particolare, è stato evidenziato che le captazioni non parlavano soltanto di "ricci", come ancora affermato nel ricorso, ma anche di "bianca", "nera", "grammi", "campione" ed altro, a significare con evidenza lo stupefacente pesante; che gli incontri tra i protagonisti delle conversazioni erano stati in parte riscontrati dagli operanti, con servizi di appostamento; che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il medesimo reato (vi è un ampio richiamo alla sentenza relativa a quel giudizio, comprensiva anche di numerose valutazioni riguardanti il [OSCURATO:PERSONA], a piena conferma dello stesso reato qui contestatogli).

Infine, e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza ha valutato anche l'intervenuta assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che questa non aveva alcuna incidenza sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA], fondandosi - la prima - soltanto sull'assenza di prove circa un effettivo contributo all'attività illecita degli altri imputati.

Ebbene, alla luce di questo ampio materiale istruttorio, in ordine al quale non si riscontrano le carenze argomentative denunciate, la Corte di appello ha dunque confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente sul capo in esame, peraltro negando ancora la richiesta riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con argomento (pag. 79) con il quale il ricorso non si confronta affatto.12.5.

Con riferimento, di seguito, al capo 16), la Corte perviene ancora alle stesse conclusioni appena rassegnate.

12.5.1. Dopo aver riportato il relativo argomento di gravame e la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, il ricorso contesta al Giudice di appello di aver omesso il necessario approfondimento di alcune captazioni, soffermandosi soltanto su di una, e di non aver considerato l'assenza di riscontri esterni e di elementi a conferma della cessione di eroina e cocaina, giudicati peraltro carenti già nella pronuncia di primo grado.

In senso contrario, tuttavia, ed ancora in doppia conforme, la Corte di appello ha richiamato numerose captazioni riportate per esteso nella decisione del Tribunale (pagg. 345-365), dalle quali emergeva che il ricorrente aveva disponibilità di droga pesante, nascosta in varie zone e di volta in volta recuperata.

Al riguardo, e con argomento privo di vizi, sono stati ritenuti emblematici i richiami all'occultamento della sostanza, alla sua conformazione, al taglio, alle modalità di assunzione, alla quantità.

Così da escludere, peraltro, la tesi dell'autoconsumo che la difesa aveva ipotizzato.

Proprio in questo contesto, dunque, si collocavano i riferimenti alle condotte di cui al capo 16) in esame, agli incontri rapidi con l'acquirente "Occhione", alla condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], al rapporto debito-credito sorto tra i due, evidentemente basato sulle forniture di stupefacente, unico legame tra gli stessi per come emergeva da altre conversazioni (infatti tenute con linguaggio criptico).

12.6. In ordine, infine sul motivo, al capo 18), la Corte conclude ancora nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

12.6.1. Il relativo punto di impugnazione, dopo aver richiamato la sentenza di appello, contesta al Giudice del gravame di aver omesso il necessario approfondimento di alcune captazioni e di una annotazione di servizio, così non pronunciandosi su elementi di portata decisiva.

12.6.2. Ebbene, ribadito anche per questo capo il carattere del tutto parziale dei riferimenti istruttori, riportati soltanto per brevi estratti e mai in modo completo, si evidenzia che la censura manca di un effettivo confronto con la sentenza impugnata, che ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato in esame ancora con una motivazione del tutto adeguata, priva di carenze argomentative e, dunque, qui non censurabile.

In particolare, le reciproche cessioni di stupefacente con tale Rino (forse da identificare in [OSCURATO:PERSONA], sebbene questo dato sia rimasto incerto) erano state riscontrate da alcune conversazioni, peraltro prive di particolari accorgimenti, nelle quali si parlava di "coca", "cocaina", "dieci, dodici milioni (di lire, n,d.e.) al chilo".

Ancora, la sentenza impugnata ha richiamato passaggi di conversazioni nei quali il [OSCURATO:PERSONA] delineava la propria posizione nell'ambito del traffico degli stupefacenti, peraltro affermando anche di aver creato un "laboratorio".12.7.

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, pertanto, risultano manifestamente infondati.

13. Alle medesime conclusioni, ancora, la Corte giunge in ordine al quinto motivo di impugnazione, relativo al capo 22).

13.1. La censura, dopo aver riportato per esteso l'atto di appello sul capo stesso e l'ampia motivazione redatta dal Giudice del gravame, menziona (pag. 50) l'assenza di motivazione con riguardo a taluni punti di merito, tra i quali l'identificazione dei bulgari, le relative dichiarazioni di un ispettore di Polizia, l'esistenza o meno di un video, i rapporti intrattenuti tra il ricorrente e tale Alessandro, l'identità di colui che aveva contattato l'utenza internazionale di un cittadino straniero.

13.2. Ebbene, la dedotta carenza motivazionale non si riscontra affatto, in quanto la sentenza di appello - ancora in doppia conforme con la pronuncia di primo grado - ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] anche sul capo 22) con una motivazione del tutto adeguata, sostenuta da ampio richiamo ad esiti istruttori e priva di illogicità manifesta o di mancanze argomentative.

In particolare, alle pagg. 85-109 la Corte di merito - anche richiamando la decisione del Tribunale - ha riportato con ampiezza le conversazioni che attestavano, inizialmente, le trattative condotte dal [OSCURATO:PERSONA] per acquistare grosse partite di droga sul mercato bulgaro, a tal fine, peraltro, cercando altri interessati a partecipare all'operazione, per la quale lo stesso ricorrente non aveva il denaro necessario.

Di seguito, ed ancora con adeguata lettura in fatto non ripetibile da questa Corte, la sentenza ha sottolineato i passaggi successivi al perfezionarsi dell'accordo, così emergendo un uomo di fiducia del venditore che sarebbe giunto in Puglia per incontrare proprio il [OSCURATO:PERSONA], al pari dell'esplicita attuazione del "programma contrattuale" - tale definito in sentenza - attestato dalle precedenti conversazioni.

Ancora, la pronuncia ha indicato le successive riguardanti il versamento dell'acconto e la necessità - evidenziata dal ricorrente - di avere altro tempo per reperire la relativa somma, individuata in "200", tutti "europei".

Il ritardo di questa operazione, tuttavia, aveva innervosito il venditore, cosicché - come ancora ampiamente riportato dalla Corte di appello - si erano avute ulteriori conversazioni, nell'ambito delle quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di ottenere l'immediata consegna di un quantitativo, impegnandosi a corrispondere subito il 50% del prezzo della partita (poi, in altra captazione, ridotto al 30%).

L'importanza dell'operazione, ed il suo sviluppo sempre più avanzato, sono state poi ricavate in sentenza anche dal continuo e prudenziale cambio delle utenze telefoniche da parte del ricorrente, fino al momento in cui - come da relativi contatti - lo stupefacente era dunque giunto in Italia ed era pronto per la consegna; questa, tuttavia, non era infine avvenuta, in ragione dell'intervento delle forze dell'ordine, così determinandosi una seria preoccupazione tra gli interlocutori, [OSCURATO:PERSONA] compreso, come emerso in numerose intercettazioni che la sentenza riporta per esteso.

13.1.2. La stessa pronuncia, peraltro, ha correttamente sottolineato che la mancata consegna dello stupefacente non escludeva la consumazione del reato, in quanto - come da costante giurisprudenza - l'accordo criminoso si era ormai concluso in ogni suo profilo (natura della sostanza, quantità, prezzo, misura dell'acconto, modalità della fornitura), ed il delitto si era in tal modo consumato (tra le molte, Sez. 2, n. 30374 del 16/5/2019, Bonarrigo, Rv. 276981).

13.1.3. Infine sul capo 22), la Corte di appello ha adeguatamente risposto alle censure difensive, le stesse che qui si contestano non esaminate.

In particolare, con riguardo alla tesi secondo cui non sarebbe stata versata in atti la videoripresa del servizio di osservazione e pedinamento effettuato dalla Questura di Bari quanto al viaggio realizzato dal ricorrente e da [OSCURATO:PERSONA] in Grecia, la sentenza ha evidenziato che la stessa era menzionata in un'annotazione di servizio (del 4/2/2002), e che dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tale circostanza risultava con chiarezza.

Ancora, la Corte di appello ha richiamato la deposizione dell'ispettore Avallone, che aveva riferito in merito al servizio di osservazione e pedinamento effettuato in Grecia il 30/1/2022, documentando l'incontro del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con alcuni cittadini bulgari, poi identificati dalla polizia ellenica nei venditori della sostanza riportati nel capo di imputazione.

13.2. Anche il quinto motivo di ricorso, pertanto, è manifestamente infondato.

14. Con riguardo, infine, al sesto ed al settimo motivo, in punto di circostanze, la Corte osserva quanto segue.

14.1. In ordine innanzitutto alla recidiva, la sentenza contiene una motivazione priva di illogicità manifesta e in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, peraltro riportata anche nell'impugnazione.

In particolare, è stato sottolineato - quel che la difesa non contesta - che il [OSCURATO:PERSONA] è gravato da altri precedenti che evidenziano il "salto di qualità" compiuto dallo stesso nel corso dei decenni, in quanto, dopo i primi furti commessi negli anni '80, aveva iniziato a dedicarsi al traffico degli stupefacenti, peraltro riportando una condanna definitiva alla pena di 4 anni di reclusione e 27.000 euro di multa.

L'insieme delle captazioni oggetto di questo giudizio, peraltro, aveva consentito di accertare che il ricorrente, già negli anni '90, vantava contatti con "allarmanti circuiti criminali", nell'ambito dei quali prendeva progressivamente spazio, sino a creare (come già evidenziato) un vero e proprio "laboratorio" destinato alla pesatura, al taglio ed alla manipolazione di rilevanti partite di droga che riusciva a reperire, anche sul mercato estero.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], peraltro, era stato gravato dalla misura di sicurezza della sorveglianza speciale, ma ciò non gli aveva impedito di continuare i propri traffici criminali nel settore degli stupefacenti.

Con tali argomenti, dunque, la sentenza ha fatto buon governo del costante e condiviso principio secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 2, n. 10988 del 7/12/2022, Antignano, Rv. 284425.

Tra le successive non massimate, Sez. 6, n. 33148 del 24/6/2025, Ronghi+altri; Sez. 3, n. 32590 del 26/3/2025, Salaj).

14.1.1. In particolare, come affermato dal [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 20798 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pg/Indelicato), il giudizio sulla recidiva non riguarda l'astratta pericolosità del soggetto od un suo status personale svincolato dal fatto reato.

Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

14.2. Ebbene, esattamente in questi termini si è espressa la sentenza impugnata, dunque con argomento che non merita censura.

14.3. Con riguardo, poi, alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione armata), la Corte ritiene sufficiente richiamare le considerazioni già espresse in precedenza (§ 9), tali da evidenziare la manifesta infondatezza della doglianza.

14.4. In ordine, infine, alla invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che la questione è soltanto dedotta nella rubrica del motivo, ma poi non sviluppata, così da risultare priva di argomento.

15. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria (BAT) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/2/2025 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 30/10/2014 dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riguardo a plurimi delitti di cui agli artt. 73-74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione di specifici motivi di gravame. Riportata con ampiezza la censura di appello e la risposta contenuta nella sentenza impugnata, con riguardo al capo 9) della rubrica si censura che la ricostruzione degli eventi qui operata risulterebbe pretestuosa e fuorviante, connotata da mero richiamo alla decisione del Tribunale e senza risposta quanto a specifici motivi di gravame. In particolare, il vizio argomentativo coinvolgerebbe: a) la valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), sintetizzate nel ricorso e dalle quali non emergerebbe affatto che il ricorrente avrebbe aderito ad entrambe le associazioni contestate, con particolare riguardo al clan [OSCURATO:PERSONA]; b) i provvedimenti giudiziari irrevocabili attestanti "la guerra di mafia tra i clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]", dai quali non emergerebbe alcuna prova dell'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale; c) i rapporti di parentela tra il ricorrente e gli appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA] che, di per sé solo, non proverebbero alcuna partecipazione del primo al sodalizio; d) il tentato omicidio in danno dello stesso imputato, a data 3/9/2006, con riguardo al quale non sarebbe mai emerso un movente, né, peraltro, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il reale destinatario dell'agguato; e) il sequestro di armi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che non coinvolgerebbe in alcun modo il ricorrente. La differente conclusione raggiunta in sentenza, infatti, colliderebbe con il tenore di una captazione telefonica (prog. n. 901 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e delle dichiarazioni di un ispettore di polizia; f) le intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle quali risulterebbe che il ricorrente non apparterrebbe alla "squadra dei grossi", con particolare riguardo a 5 captazioni analiticamente riportate nel ricorso. A questi argomenti, per i quali la Corte si sarebbe limitata ad un mero rinvio alla sentenza di primo grado, si aggiungerebbero poi ulteriori considerazioni, tra cui l'avvenuta condanna di soli cinque imputati quanto al reato associativo per il clan [OSCURATO:PERSONA], l'avvenuta assoluzione dei soggetti costituenti "la cova dei grossi", l'assenza di comunicazioni criptate, il mancato rinvenimento di luoghi di stoccaggio e di confezionamento nella disponibilità del ricorrente, la mancanza di incontri o di conversazioni con alcuno degli elementi più significativi delle due organizzazioni criminali. Infine sul punto, il ricorso evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto incontri solo sporadici ed occasionali con altri imputati, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In assenza di elementi costitutivi, la condotta associativa dovrebbe dunque essere riqualificata ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990 o, al più, dell'art. 74, comma 6, stesso decreto; - mancanza o carenza di motivazione, con omessa valutazione dei motivi di gravame, con riguardo ai reati di cui ai capi 10), 11), 14), 16) e 18), anche in ordine alla richiesta riqualificazione degli stessi nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione. Il motivo ripercorre, uno ad uno, i capi richiamati, individuando per ciascuno i motivi di appello che non sarebbero stati esaminati, la motivazione resa dalla Corte di merito, l'effettivo contenuto e significato delle intercettazioni e delle annotazioni di polizia giudiziaria, specie di quelle non valutate, per poi evidenziare che nulla deporrebbe nel senso dell'avvenuta cessione delle sostanze, né, peraltro, attesterebbe la loro eventuale qualità o quantità (anche per l'assenza di sequestri e per la mancata conoscenza dei luoghi di custodia), così da emergere un radicale difetto di prova. Con riguardo a ciascuna delle contestazioni, inoltre, si censura la motivazione laddove ha negato quantomeno la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, pur in assenza di accertamenti sugli indici rivelatori dello spaccio, da cui deriverebbe l'estinzione di ogni singolo reato per prescrizione; - la stessa censura è poi sollevata quanto alla motivazione della sentenza in ordine al capo 22). Riportati con ampiezza il relativo motivo di gravame ed il contenuto della pronuncia di appello sul capo medesimo, il ricorso contesta alla stessa di non contenere alcuna motivazione, se non apparente, con riguardo a numerosi punti (riportati a pag. 50) concernenti, in particolare, l'identificazione dei cittadini bulgari, l'identificazione del ricorrente nella vicenda di specie, la presenza o meno di riprese video, i rapporti tra l'imputato e tale Alessandro; - infine, il ricorso contesta la carenza di motivazione quanto alla disapplicazione della recidiva e della circostanza aggravante dell'uso delle armi, che sarebbero state confermate in violazione dei canoni indicati dalla Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, e peraltro senza considerare che le condotte oggetto del processo risalirebbero agli anni 2001 e 2002. Un radicale difetto di motivazione, inoltre, riguarderebbe la richiesta di circostanze attenuanti generiche, che si invocavano prevalenti sulle aggravanti richiamate. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente e con i quali si censura il giudizio di responsabilità con riguardo al capo 9) (partecipazione ad un'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990), sono inammissibili: l'ampia doglianza, infatti, contesta alla Corte di appello il difetto di motivazione quanto a plurimi profili che sarebbero stati evidenziati nel gravame, ma che la sentenza non avrebbe poi trattato (se non, talvolta, con ricostruzione "pretestuosa e fuorviante"), ma in ciò non si confronta con il testo della stessa pronuncia, che sulle medesime censure in fatto si è invece effettivamente espressa, peraltro con una motivazione del tutto adeguata, solida e fondata su concreti elementi istruttori. 5. La sentenza ha innanzitutto esaminato - e superato - le censure concernenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed il giudizio formulato in primo grado circa la loro attendibilità, esaminandole partitamente e nel loro insieme. Sono state richiamate, dunque, le parole di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano riferito del ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA], ossia dell'associazione contestata al capo 9) in esame; le stesse dichiarazioni, peraltro, sono state lette dal Giudice di appello anche alla luce delle considerazioni presenti nel gravame, dunque esaminate, così da non riscontrarsi affatto la carenza motivazionale denunciata in questa sede. 5.1. In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], soggetto "vicino" al clan [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, anche richiamando la pronuncia di primo grado, ha sottolineato che questi aveva chiarito in modo preciso e dettagliato le circostanze che lo avevano indotto a collaborare con la giustizia, peraltro in un periodo in cui si trovava in libertà, dunque non potendosi ipotizzare che si fosse così determinato per ottenere un'attenuazione del regime carcerario. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza ha poi sottolineato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva manifestato alcun astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (appartenente al medesimo clan), che la decisione di collaborare non era stata priva di conseguenze per lo stesso dichiarante (il quale aveva dovuto ammettere la propria corresponsabilità in relazione ad alcuni delitti) e che era risultato soggetto profondamente a conoscenza delle dinamiche del gruppo. Ancora, la sentenza ha evidenziato che la credibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA] risultava da plurimi elementi, valutati congiuntamente già in primo grado, quali la personalità, le condizioni socio-economiche, i suoi rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], l'intrinseca consistenza delle sue affermazioni (precise, spontanee, complete), in uno con i riscontri esterni sui reati fine che le stesse dichiarazioni avevano ottenuto; in linea, peraltro, con gli indirizzi espressi da questa Corte quanto al giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia. 5.1.1. Ebbene, a fronte di questa motivazione, priva di illogicità manifesta e sostenuta da un adeguato fondamento istruttorio, il ricorso (pagg. 11-13) si sviluppa in termini di puro merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, richiamando plurimi argomenti in fatto ai quali la Corte non avrebbe risposto e che, per contro, risultano complessivamente affrontati dalla pronuncia di appello, anche attraverso il richiamo all'ampia ed analitica sentenza di primo grado, che aveva evidenziato - proprio nei termini appena richiamati - la piena attendibilità del dichiarante (pagg. 34-51).5.2. Alle stesse conclusioni di inammissibilità del ricorso, poi, la Corte giunge quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in quanto la censura qui mossa (pagg. 13-14), nei termini dell'omessa motivazione, non si confronta affatto con il tessuto argomentativo della sentenza di appello. 5.2.1. Ebbene, la Corte di merito ha efficacemente evidenziato (pag. 37) che il dichiarante - vicino al clan rivale [OSCURATO:PERSONA] e determinatosi a collaborare dopo l'omicidio della propria madre - aveva descritto con ampi particolari la struttura associativa del clan medesimo, oltre alla natura dei traffici illeciti intrattenuti da questo con [OSCURATO:PERSONA] e con i suoi sodali (compreso il [OSCURATO:PERSONA]); ancora, e lungi dal sostenere l'estraneità del ricorrente (che ben conosceva) al sodalizio, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito precise circostanze circa la figura del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto in esame, con dichiarazioni già ritenute attendibili in primo grado (pag. 69 della pronuncia del Tribunale), perché rese da un soggetto che aveva mostrato profonda conoscenza delle attività criminali dei gruppi della zona. La sentenza di appello, peraltro, ha evidenziato che neppure il gravame aveva contestato l'attendibilità del dichiarante, affermando piuttosto che le sue parole dovevano ritenersi invero favorevoli al [OSCURATO:PERSONA], non avendolo espressamente menzionato come componente del sodalizio; ebbene, questa conclusione è stata efficacemente contestata dalla sentenza impugnata, con argomento in fatto e privo di vizi. 5.3. La motivazione della sentenza, di seguito, risulta incensurabile anche quanto al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui questi - nel descrivere i rapporti tra la criminalità andriese e quella barlettana - aveva evidenziato il ruolo primario di [OSCURATO:PERSONA] ed i collegamenti assicurati da [OSCURATO:PERSONA], evocando, quale canale di riferimento per la fornitura di stupefacente, un tale "U negr", che era uno dei soprannomi con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era noto nell'ambiente criminale. Sul punto, peraltro, la Corte di appello ha ancora richiamato l'ampia pronuncia di primo grado, che (pagg. 70-78) aveva riportato per esteso le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], poi oggetto di specifica valutazione. 5.4. La sentenza in esame, ancora, risulta priva di vizi pure con riguardo al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], soggetto apicale del clan barlettano Cannito, che il ricorso contesta ancora con inammissibili argomenti in fatto (pag. 15) che, peraltro, non si misurano con il contenuto della decisione. In particolare, la Corte di appello - anche richiamando la pronuncia di primo grado (pagg. 51-68) - ha evidenziato che il dichiarante aveva riferito dei traffici illeciti con i gruppi andriesi, compreso il clan [OSCURATO:PERSONA], specificando sì di aver incontrato personalmente soltanto il fratello del ricorrente, ma anche di conoscere di vista pure quest'ultimo e di averlo ripetutamente sentito evocare da [OSCURATO:PERSONA] con il soprannome di "U pazz", lo stesso riportato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Ancora in punto di attendibilità, peraltro, la Corte di appello ha sottolineato che questi aveva riferito anche di dichiarazioni apprese da soggetti che erano stati detenuti insieme a lui, circostanza poi accertata in sede istruttoria. 5.5 Infine, quanto al citato collaboratore [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan Cannito, la Corte sottolinea lo stesso limite del ricorso già evidenziato, insieme, ancora, alla piena adeguatezza della motivazione in esame. La sentenza, in particolare, ha rilevato che il soggetto non si era limitato a riferire circostanze apprese da [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto), ma aveva anche indicato vicende oggetto di conoscenza diretta. Premesso di aver sentito parlare del [OSCURATO:PERSONA] ("Peppino il pazzo" o "Peppino u negr") proprio dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti dichiarato di aver ripetutamente incontrato il ricorrente, "il quale non solo vantava personalmente il suo curriculum criminale, ma più volte gli offriva in vendita eroina (asserendo che il prezzo che avrebbe praticato era buono e che ne aveva tanta)". 5.5.1. Ebbene, anche di queste circostanze il ricorso non fa menzione, omettendo in tal modo un doveroso confronto con la sentenza qui gravata. 6. La stessa impugnazione, ancora sul primo e sul secondo motivo, risulta poi inammissibile nella parte in cui contesta alla pronuncia di appello di non aver verificato provvedimenti giudiziari ormai irrevocabili, "attestanti la guerra di mafia tra i clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]", che non fornirebbero alcuna prova circa l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al primo dei due. Al riguardo, sia qui sufficiente evidenziare la genericità della censura, che non indica affatto di quali provvedimenti si tratterebbe, con riguardo a quali specifici episodi e a quali periodi, così che la questione risulta palesemente inammissibile. 7. Negli stessi termini, ancora, si conclude quanto alla doglianza circa le "dichiarazioni sui rapporti di parentela degli appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA]". Non è condivisibile, infatti, la tesi secondo cui la sentenza avrebbe ritenuto il ricorrente intraneo al sodalizio "sulla scorta dei vincoli di parentela e dei servizi di OCP operati dalla p.g., a riscontro della frequentazione dei sodali", così valorizzando "il semplice vincolo parentale". 7.1. Al riguardo, basti qui evidenziare che la Corte di appello, come già il primo Giudice, dopo aver riportato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha analiticamente indicato le fonti (testimonianze, relazioni di servizio, ecc.) attestanti le frequentazioni e le interlocuzíoni tra il [OSCURATO:PERSONA], i capi del sodalizio e gli altri associati (pagg. 55-57), senza limitare affatto il proprio giudizio, dunque, al "semplice vincolo parentale" tra alcuni di questi, come invece affermato nel ricorso omettendo gli altri elementi valorizzati dal [OSCURATO:PERSONA]. 8. Nessun vizio della sentenza, ancora, può essere ravvisato quanto al punto D) del primo e del secondo motivo di ricorso, concernente il tentato omicidio del [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A tale proposito, la Corte sottolinea il carattere esclusivamente fattuale della censura, relativa alla mancanza di un movente 6 re_ dell'atto criminale ed all'effettivo destinatario di questo, come tale non consentita nel giudizio di legittimità; sul punto, peraltro, la sentenza impugnata si è pronunciata con argomento congruo, evidenziando (pag. 57) che il ricorrente "ha mostrato di non essere indifferente alla contrapposizione armata con il gruppo dei [OSCURATO:PERSONA] e di parteggiare per l'avverso clan [OSCURATO:PERSONA], tanto da essere egli stesso vittima di un agguato in data 3/9/2006". Queste circostanze, peraltro, sono state ulteriormente rafforzate, in sentenza, con il richiamo a numerose intercettazioni (pagg. 57-63), così da rendere la motivazione sul tema ancora più solida. 9. Negli stessi termini, poi, la Corte conclude quanto al punto E) del primo motivo di ricorso, relativo al sequestro di armi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alla conseguente contestazione aggravata del delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990; la censura, in particolare, sostiene che la sentenza avrebbe riferito al [OSCURATO:PERSONA] la detenzione di armi in termini apodittici, perché ciò colliderebbe con una captazione telefonica e con le dichiarazioni rese in dibattimento da un ufficiale di polizia giudiziaria. 9.1. Ebbene, risulta evidente il carattere fattuale di questa doglianza (che, peraltro, riporta in termini marcatamente parziali il contenuto sia della captazione che della deposizione), come tale inammissibile nel giudizio di legittimità. La stessa censura, peraltro, non si confronta affatto con il contenuto della sentenza impugnata, che - pur dichiarandone l'estinzione per intervenuta prescrizione - ha riconosciuto la consumazione del delitto di cui al capo 8) da parte del ricorrente, ossia della detenzione e del porto illegale di più armi da sparo al fine di eseguire i reati anche della fattispecie associativa in esame: la relativa motivazione (pagg. 67-68), infatti, non è in alcun modo affrontata dal ricorso. 10. Con riguardo, infine, al punto F) del primo e del secondo motivo, in tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali, questa Corte ne evidenzia ancora l'inammissibilità, sotto un duplice profilo. In primo luogo, la difesa sostiene che la mancata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe da alcune intercettazioni, che, peraltro richiamate con estrema sintesi, con ogni evidenza non possono essere verificate in questa sede. Di seguito, il motivo si sviluppa ancora con numerose considerazioni di puro merito (l'associazione avrebbe visto condannati solo 5 imputati; il [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe avvalso di comunicazioni criptate; non sarebbero stati rinvenuti luoghi di stoccaggio di droga nella disponibilità del ricorrente; non si sarebbero registrati incontri o captazioni con gli elementi più significativi delle organizzazioni; gli incontri con gli altri imputati sarebbero stati del tutto occasionali e sporadici), così risolvendosi nella richiesta a questa Corte di una inammissibile rivalutazione degli elementi di fatto già adeguatamente esaminati, in doppia conforme, da entrambe le sentenze di merito. 11. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, pertanto, sono inammissibili.12. Alle stesse conclusioni, di seguito, la Corte giunge anche quanto al terzo ed al quarto motivo di impugnazione, ancora da trattare congiuntamente. Con riguardo ai capi 10), 11), 14), 16) e 18), infatti, le doglianze riportano gli argomenti di appello e la motivazione della sentenza impugnata, per poi censurare quest'ultima in termini ancora di puro merito, non consentiti nel giudizio di legittimità, e volti ad ottenere una nuova lettura delle numerose risultanze istruttorie acquisite nel processo, specie di natura intercettiva (peraltro, richiamate per numero ed in termini del tutto generici). All'esito, poi, per ciascuno di questi reati si censura la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così sollecitando una pronuncia di estinzione per intervenuta prescrizione. 12.1. Il carattere evidentemente inammissibile di questo ampio motivo, articolato - si ribadisce - nei medesimi termini per ciascuno dei capi indicati, si accompagna, poi, al mancato confronto con le numerose considerazioni presenti al riguardo nella sentenza impugnata, anche con richiamo alla più che vasta motivazione della pronuncia di primo grado quanto agli stessi reati. 12.2. Il riferimento è, quanto al capo 10), alle cessioni di eroina e cocaina che il ricorrente aveva compiuto nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], confermate da captazioni nelle quali si parlava espressamente di "bianca", di "grammi" e del relativo prezzo. La Corte di appello, peraltro, ha sminuito il rilievo dell'intervenuta, definitiva assoluzione degli stessi coimputati [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la relativa sentenza - emessa con rito abbreviato - aveva solo negato la responsabilità di questi (anzi, a ben leggere, di uno solo di questi) con riguardo all'attività di rivendita a terzi, dunque senza escludere affatto la colpevolezza del ricorrente. Ancora richiamando il contenuto delle intercettazioni, la sentenza di appello ha quindi evidenziato i chiari riferimenti alla natura pesante della droga e alle plurime cessioni operate dal [OSCURATO:PERSONA], emersi dalle intercettazioni che avevano confermato i collaudati canali di rifornimento di cui lo stesso disponeva e la non rudimentale organizzazione, così da escludere ogni ipotesi di minore gravità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro evocata nel ricorso in assenza di ogni argomento. 12.3. Negli stessi termini, poi, la Corte conclude quanto al capo 11), in presenza di una censura che si sviluppa ancora con caratteri di puro merito (con plurimo - e parziale - richiamo ad intercettazioni), oltre a denunciare una carenza motivazionale invero non ravvisabile. La pronuncia di appello, nuovamente richiamando la più che articolata decisione di primo grado, ha infatti riportato numerose captazioni, evidenziando che dalle stesse risultava non solo il traffico di droga (con relativi importi), ma anche la qualità, parlandosi di "bianca" e di "grammi". Ancora, e con significato non irrilevante, la sentenza ha sottolineato ( che alcuni dei coimputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti dal [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero, poi, ceduto a terzi), giudicati separatamente, avevano definito con patteggiamento la propria posizione, così offrendo un'ulteriore conferma alla fondatezza della contestazione; quanto, invece, al quarto coimputato nel medesimo capo ([OSCURATO:PERSONA]), condannato previa riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, con la quale le due posizioni erano state motivatamente tenute distinte, così da emergere la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. 12.4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, ancora, risultano inammissibili quanto alle censure sul capo 14); queste, invero, richiamano in punto di fatto (e, peraltro, in modo solo generico e parziale) il contenuto di alcune captazioni, definito "fortemente dubbio", oltre che di stralci di annotazioni di servizio, sostenendo che la Corte di appello sarebbe ancora caduta nel vizio di omessa motivazione quanto: a) all'assenza di riscontri; b) al riferimento - in alcune captazioni - a droga leggera; c) all'effettiva consegna di una somma di danaro; d) al tipo e alla quantità di sostanza contestata, in un ambito, peraltro, di sola "droga parlata". 12.4.1. Ebbene, pronunciandosi in senso contrario, il Giudice del gravame ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ancora con una motivazione priva di illogicità manifesta e fondata su una congrua lettura degli elementi di prova, anche a seguito dell'esame delle censure difensive. In particolare, è stato evidenziato che le captazioni non parlavano soltanto di "ricci", come ancora affermato nel ricorso, ma anche di "bianca", "nera", "grammi", "campione" ed altro, a significare con evidenza lo stupefacente pesante; che gli incontri tra i protagonisti delle conversazioni erano stati in parte riscontrati dagli operanti, con servizi di appostamento; che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il medesimo reato (vi è un ampio richiamo alla sentenza relativa a quel giudizio, comprensiva anche di numerose valutazioni riguardanti il [OSCURATO:PERSONA], a piena conferma dello stesso reato qui contestatogli). Infine, e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza ha valutato anche l'intervenuta assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che questa non aveva alcuna incidenza sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA], fondandosi - la prima - soltanto sull'assenza di prove circa un effettivo contributo all'attività illecita degli altri imputati. Ebbene, alla luce di questo ampio materiale istruttorio, in ordine al quale non si riscontrano le carenze argomentative denunciate, la Corte di appello ha dunque confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente sul capo in esame, peraltro negando ancora la richiesta riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con argomento (pag. 79) con il quale il ricorso non si confronta affatto.12.5. Con riferimento, di seguito, al capo 16), la Corte perviene ancora alle stesse conclusioni appena rassegnate. 12.5.1. Dopo aver riportato il relativo argomento di gravame e la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, il ricorso contesta al Giudice di appello di aver omesso il necessario approfondimento di alcune captazioni, soffermandosi soltanto su di una, e di non aver considerato l'assenza di riscontri esterni e di elementi a conferma della cessione di eroina e cocaina, giudicati peraltro carenti già nella pronuncia di primo grado. In senso contrario, tuttavia, ed ancora in doppia conforme, la Corte di appello ha richiamato numerose captazioni riportate per esteso nella decisione del Tribunale (pagg. 345-365), dalle quali emergeva che il ricorrente aveva disponibilità di droga pesante, nascosta in varie zone e di volta in volta recuperata. Al riguardo, e con argomento privo di vizi, sono stati ritenuti emblematici i richiami all'occultamento della sostanza, alla sua conformazione, al taglio, alle modalità di assunzione, alla quantità. Così da escludere, peraltro, la tesi dell'autoconsumo che la difesa aveva ipotizzato. Proprio in questo contesto, dunque, si collocavano i riferimenti alle condotte di cui al capo 16) in esame, agli incontri rapidi con l'acquirente "Occhione", alla condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], al rapporto debito-credito sorto tra i due, evidentemente basato sulle forniture di stupefacente, unico legame tra gli stessi per come emergeva da altre conversazioni (infatti tenute con linguaggio criptico). 12.6. In ordine, infine sul motivo, al capo 18), la Corte conclude ancora nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 12.6.1. Il relativo punto di impugnazione, dopo aver richiamato la sentenza di appello, contesta al Giudice del gravame di aver omesso il necessario approfondimento di alcune captazioni e di una annotazione di servizio, così non pronunciandosi su elementi di portata decisiva. 12.6.2. Ebbene, ribadito anche per questo capo il carattere del tutto parziale dei riferimenti istruttori, riportati soltanto per brevi estratti e mai in modo completo, si evidenzia che la censura manca di un effettivo confronto con la sentenza impugnata, che ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato in esame ancora con una motivazione del tutto adeguata, priva di carenze argomentative e, dunque, qui non censurabile. In particolare, le reciproche cessioni di stupefacente con tale Rino (forse da identificare in [OSCURATO:PERSONA], sebbene questo dato sia rimasto incerto) erano state riscontrate da alcune conversazioni, peraltro prive di particolari accorgimenti, nelle quali si parlava di "coca", "cocaina", "dieci, dodici milioni (di lire, n,d.e.) al chilo". Ancora, la sentenza impugnata ha richiamato passaggi di conversazioni nei quali il [OSCURATO:PERSONA] delineava la propria posizione nell'ambito del traffico degli stupefacenti, peraltro affermando anche di aver creato un "laboratorio".12.7. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, pertanto, risultano manifestamente infondati. 13. Alle medesime conclusioni, ancora, la Corte giunge in ordine al quinto motivo di impugnazione, relativo al capo 22). 13.1. La censura, dopo aver riportato per esteso l'atto di appello sul capo stesso e l'ampia motivazione redatta dal Giudice del gravame, menziona (pag. 50) l'assenza di motivazione con riguardo a taluni punti di merito, tra i quali l'identificazione dei bulgari, le relative dichiarazioni di un ispettore di Polizia, l'esistenza o meno di un video, i rapporti intrattenuti tra il ricorrente e tale Alessandro, l'identità di colui che aveva contattato l'utenza internazionale di un cittadino straniero. 13.2. Ebbene, la dedotta carenza motivazionale non si riscontra affatto, in quanto la sentenza di appello - ancora in doppia conforme con la pronuncia di primo grado - ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] anche sul capo 22) con una motivazione del tutto adeguata, sostenuta da ampio richiamo ad esiti istruttori e priva di illogicità manifesta o di mancanze argomentative. In particolare, alle pagg. 85-109 la Corte di merito - anche richiamando la decisione del Tribunale - ha riportato con ampiezza le conversazioni che attestavano, inizialmente, le trattative condotte dal [OSCURATO:PERSONA] per acquistare grosse partite di droga sul mercato bulgaro, a tal fine, peraltro, cercando altri interessati a partecipare all'operazione, per la quale lo stesso ricorrente non aveva il denaro necessario. Di seguito, ed ancora con adeguata lettura in fatto non ripetibile da questa Corte, la sentenza ha sottolineato i passaggi successivi al perfezionarsi dell'accordo, così emergendo un uomo di fiducia del venditore che sarebbe giunto in Puglia per incontrare proprio il [OSCURATO:PERSONA], al pari dell'esplicita attuazione del "programma contrattuale" - tale definito in sentenza - attestato dalle precedenti conversazioni. Ancora, la pronuncia ha indicato le successive riguardanti il versamento dell'acconto e la necessità - evidenziata dal ricorrente - di avere altro tempo per reperire la relativa somma, individuata in "200", tutti "europei". Il ritardo di questa operazione, tuttavia, aveva innervosito il venditore, cosicché - come ancora ampiamente riportato dalla Corte di appello - si erano avute ulteriori conversazioni, nell'ambito delle quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di ottenere l'immediata consegna di un quantitativo, impegnandosi a corrispondere subito il 50% del prezzo della partita (poi, in altra captazione, ridotto al 30%). L'importanza dell'operazione, ed il suo sviluppo sempre più avanzato, sono state poi ricavate in sentenza anche dal continuo e prudenziale cambio delle utenze telefoniche da parte del ricorrente, fino al momento in cui - come da relativi contatti - lo stupefacente era dunque giunto in Italia ed era pronto per la consegna; questa, tuttavia, non era infine avvenuta, in ragione dell'intervento delle forze dell'ordine, così determinandosi una seria preoccupazione tra gli interlocutori, [OSCURATO:PERSONA] compreso, come emerso in numerose intercettazioni che la sentenza riporta per esteso. 13.1.2. La stessa pronuncia, peraltro, ha correttamente sottolineato che la mancata consegna dello stupefacente non escludeva la consumazione del reato, in quanto - come da costante giurisprudenza - l'accordo criminoso si era ormai concluso in ogni suo profilo (natura della sostanza, quantità, prezzo, misura dell'acconto, modalità della fornitura), ed il delitto si era in tal modo consumato (tra le molte, Sez. 2, n. 30374 del 16/5/2019, Bonarrigo, Rv. 276981). 13.1.3. Infine sul capo 22), la Corte di appello ha adeguatamente risposto alle censure difensive, le stesse che qui si contestano non esaminate. In particolare, con riguardo alla tesi secondo cui non sarebbe stata versata in atti la videoripresa del servizio di osservazione e pedinamento effettuato dalla Questura di Bari quanto al viaggio realizzato dal ricorrente e da [OSCURATO:PERSONA] in Grecia, la sentenza ha evidenziato che la stessa era menzionata in un'annotazione di servizio (del 4/2/2002), e che dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tale circostanza risultava con chiarezza. Ancora, la Corte di appello ha richiamato la deposizione dell'ispettore Avallone, che aveva riferito in merito al servizio di osservazione e pedinamento effettuato in Grecia il 30/1/2022, documentando l'incontro del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con alcuni cittadini bulgari, poi identificati dalla polizia ellenica nei venditori della sostanza riportati nel capo di imputazione. 13.2. Anche il quinto motivo di ricorso, pertanto, è manifestamente infondato. 14. Con riguardo, infine, al sesto ed al settimo motivo, in punto di circostanze, la Corte osserva quanto segue. 14.1. In ordine innanzitutto alla recidiva, la sentenza contiene una motivazione priva di illogicità manifesta e in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, peraltro riportata anche nell'impugnazione. In particolare, è stato sottolineato - quel che la difesa non contesta - che il [OSCURATO:PERSONA] è gravato da altri precedenti che evidenziano il "salto di qualità" compiuto dallo stesso nel corso dei decenni, in quanto, dopo i primi furti commessi negli anni '80, aveva iniziato a dedicarsi al traffico degli stupefacenti, peraltro riportando una condanna definitiva alla pena di 4 anni di reclusione e 27.000 euro di multa. L'insieme delle captazioni oggetto di questo giudizio, peraltro, aveva consentito di accertare che il ricorrente, già negli anni '90, vantava contatti con "allarmanti circuiti criminali", nell'ambito dei quali prendeva progressivamente spazio, sino a creare (come già evidenziato) un vero e proprio "laboratorio" destinato alla pesatura, al taglio ed alla manipolazione di rilevanti partite di droga che riusciva a reperire, anche sul mercato estero. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], peraltro, era stato gravato dalla misura di sicurezza della sorveglianza speciale, ma ciò non gli aveva impedito di continuare i propri traffici criminali nel settore degli stupefacenti. Con tali argomenti, dunque, la sentenza ha fatto buon governo del costante e condiviso principio secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 2, n. 10988 del 7/12/2022, Antignano, Rv. 284425. Tra le successive non massimate, Sez. 6, n. 33148 del 24/6/2025, Ronghi+altri; Sez. 3, n. 32590 del 26/3/2025, Salaj). 14.1.1. In particolare, come affermato dal [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 20798 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pg/Indelicato), il giudizio sulla recidiva non riguarda l'astratta pericolosità del soggetto od un suo status personale svincolato dal fatto reato. Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. 14.2. Ebbene, esattamente in questi termini si è espressa la sentenza impugnata, dunque con argomento che non merita censura. 14.3. Con riguardo, poi, alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione armata), la Corte ritiene sufficiente richiamare le considerazioni già espresse in precedenza (§ 9), tali da evidenziare la manifesta infondatezza della doglianza. 14.4. In ordine, infine, alla invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che la questione è soltanto dedotta nella rubrica del motivo, ma poi non sviluppata, così da risultare priva di argomento. 15. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 13
Sentenza Cassazione n. 02943/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris