CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 30146/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. :385 cod. pen. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 23-bis legge n. 176 del 2020 e la nullità della sentenza impugnata in relazione alla tardiva notificazione, avvenuta sei giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. Sostiene la ricorrente che, non avendo presentato istanza di discussione orale, tale ritardo ha impedito al difensore di rispettare il termine di cinque giorni prima dell'udienza per presentare conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità del motivo dedotto. 2. L'art. 23-bis, comma 2, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede che: entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati; la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica. A differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale (cfr. art. 23-bis, comma 4, d.l. citato), il termine per la presentazione delle conclusioni del pubblico ministero non ha carattere perentorio, ma, secondo alcune pronunce di questa Corte)la sua inosservanza, correlata al tardivo deposito o alla ( tardiva comunicazione alle parti private, può, in taluni casi, comportare una nullità a regime intermedio. Occorre, a tal fine, distinguere, a secondo che la violazione sia avvenuta prima della scadenza del termine entro il quale le parti private possono rassegnare le proprie conclusioni ovvero quando anche tale termine è ormai spirato. Nella prima ipotesi, ricorrente nella fattispecie in esame, ritiene il Collegio che l'inosservanza del termine in questione determina una nullità solo nel caso in cui abbia comportato una effettiva lesione del diritto di difesa. In tal caso è, tuttavia, onere del difensore formulare una specifica contestazione ed allegare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281941 relativo a fattispecie identica a quella in esame in cui le conclusioni del Procuratore Generale erano state comunicate sei giorni prima dell'udienza).Nel caso, invece, in cui le conclusioni del procuratore generale siano depositate o trasmesse dopo lo spirare del termine dei cinque giorni prima dell'udienza, secondo un orientamento emerso nella giurisprudenza di questa Corte, è configurabile una nullità a regime intermedio, che la difesa ha l'onere di eccepre tempestivamente, dovendosi considerare presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, Rv. 283316). Altra tesi ha, invece, escluso la configurabilità di una nullità ed ha affermato che il deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma esime il giudice dall'obbligo di prenderle in esame (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369 - 02). 3. Tirando le fila del discorso, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame non si è verificata alcuna nullità. Va, infatti, considerato che nel giudizio di appello il difensore del ricorrente non ha formulato conclusioni scritte né specifiche contestazioni, pur avendo a disposizione un giorno prima dello spirare del termine di legge, in relazione alla tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico ministero. Lo stesso motivo di ricorso non allega alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa conseguito a tale ritardata comunicazione, non potendosi considerare tale la generica ed ingiustificata deduzione relativa all'impossibilità di formulare le proprie conclusioni. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 a