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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04629/2026

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igliere ORDINANZA sul ricorso 17863/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA].

COOP. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 17863/21Moliblea-[OSCURATO:PERSONA].

Pop. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli DOVALUE SPArappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenzad ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 345/2021 depositata il 08/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catania, rigettando con la sentenza riportata in esergo il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione che in primo grado ne aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dalla banca a fronte dei saldi a debito maturati sui conti 1248010 e 1247671 ed in relazione al finanziamento 012629208045, ha, tra l'altro, confermato, come già divisato dal primo giudice, che tra il predetto conto 1247671 ed il conto precedentemente acceso dalla ditta individuale portante il numero 123613 non vi era alcuna continuità originando i detti conti da autonome convenzioni negoziali ed essendo stato il secondo chiuso tre mesi dopo l'apertura del primo;ed ha inoltre affermato, in relazione al finanziamento di cui si era chiesto che fosse accertata la nullità per difetto di causa in quanto la somma concessa a mutuo avrebbe dovuto ripianare un debito inesistente, che lo specifico utilizzo della somma mutuata non incide sulla causa del sottostante negozio.

La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dai soccombenti con tre motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resistono con controricorsole parti intimate. [OSCURATO:PERSONA] 17863/21Moliblea-[OSCURATO:PERSONA].

Pop. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 2.Si impone previamente di rilevare l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., posto che i ricorrenti, benché abbiano allegato che la sentenza oggetto di ricorso era stata loro notificata per gli effetti dell'art. 285 cod. proc. civ., all'atto di procedere al deposito del ricorso e di depositare con esso anche copia della sentenza notificata, non hanno pure proceduto, in allegato ad essa, a depositare, come prescritto dalla norma per prima richiamata, la corrispondente relata di notifica.

3. Premesso, perciò, che, come ancora affermato di recente, «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (o vvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.»(Cass., Sez.

U, 6/07/2022 , n. 21349), gli effetti caducatori dell'impugnazione discendenti dall'inosservanza della prescrizione in parola – funzionale ad assicurare, a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, il controllo della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione (Cass., Sez.

I, 16/05/2016 , n. 9987) – non sono recuperabili né in ragione della disponibilità altrimenti acquisita della relata, secondo l'insegnamento di SS.UU. 10648/2017, atteso che di essa non vi è traccia agli atti di causa, né in ragione della prova di resistenza, secondo l'insegnamento già RG 17863/21Moliblea-[OSCURATO:PERSONA].

Pop. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli altrove enunciato da questa Corte (Cass., Sez.

VI-III, 30/04/2019, n. 11386), atteso che la notifica del ricorso è intervenuta oltre il termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza.

4. Dichiarata perciò l'improcedibilità del ricorso, segue la condanna alla spese della parte ricorrente ed il raddoppio del contributo, sussistendone i presupposti ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ORDINANZA sul ricorso 17863/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 17863/21Moliblea-[OSCURATO:PERSONA]. Pop. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli DOVALUE SPArappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenzad ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 345/2021 depositata il 08/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catania, rigettando con la sentenza riportata in esergo il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione che in primo grado ne aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dalla banca a fronte dei saldi a debito maturati sui conti 1248010 e 1247671 ed in relazione al finanziamento 012629208045, ha, tra l'altro, confermato, come già divisato dal primo giudice, che tra il predetto conto 1247671 ed il conto precedentemente acceso dalla ditta individuale portante il numero 123613 non vi era alcuna continuità originando i detti conti da autonome convenzioni negoziali ed essendo stato il secondo chiuso tre mesi dopo l'apertura del primo;ed ha inoltre affermato, in relazione al finanziamento di cui si era chiesto che fosse accertata la nullità per difetto di causa in quanto la somma concessa a mutuo avrebbe dovuto ripianare un debito inesistente, che lo specifico utilizzo della somma mutuata non incide sulla causa del sottostante negozio. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dai soccombenti con tre motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resistono con controricorsole parti intimate. [OSCURATO:PERSONA] 17863/21Moliblea-[OSCURATO:PERSONA]. Pop. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 2.Si impone previamente di rilevare l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., posto che i ricorrenti, benché abbiano allegato che la sentenza oggetto di ricorso era stata loro notificata per gli effetti dell'art. 285 cod. proc. civ., all'atto di procedere al deposito del ricorso e di depositare con esso anche copia della sentenza notificata, non hanno pure proceduto, in allegato ad essa, a depositare, come prescritto dalla norma per prima richiamata, la corrispondente relata di notifica. 3. Premesso, perciò, che, come ancora affermato di recente, «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (o vvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.»(Cass., Sez. U, 6/07/2022 , n. 21349), gli effetti caducatori dell'impugnazione discendenti dall'inosservanza della prescrizione in parola – funzionale ad assicurare, a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, il controllo della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione (Cass., Sez. I, 16/05/2016 , n. 9987) – non sono recuperabili né in ragione della disponibilità altrimenti acquisita della relata, secondo l'insegnamento di SS.UU. 10648/2017, atteso che di essa non vi è traccia agli atti di causa, né in ragione della prova di resistenza, secondo l'insegnamento già RG 17863/21Moliblea-[OSCURATO:PERSONA]. Pop. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli altrove enunciato da questa Corte (Cass., Sez. VI-III, 30/04/2019, n. 11386), atteso che la notifica del ricorso è intervenuta oltre il termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza. 4. Dichiarata perciò l'improcedibilità del ricorso, segue la condanna alla spese della parte ricorrente ed il raddoppio del contributo, sussistendone i presupposti ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma nella
Decreto Cassazione n. 04629/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris