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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 40180/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25621_25 rilevato che, con tre motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025 (primo motivo: premette il ricorrente che la Corte costituzionale con la richiamata sentenza ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui subordinava la concessione del reddito di cittadinanza al requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, anziché da almeno 5; tale reato pertanto dovrebbe oggi ritenersi venuto meno a seguito della declaratoria di incostituzionalità); b) vizio di illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo (secondo motivo: si censura la sentenza impugnata per aver la Corte d'appello ritenuto configurabile il dolo sulla base di una autocertificazione mai sottoscritta dall'imputato ma trasmessa da un CAF incaricato alla presentazione dell'istanza; manifestamente illogica sarebbe la motivazione dei giudici di appello i quali hanno ritenuto sufficiente l'identificazione dell'imputato da parte del CAF mediante documento d'identità per attribuirgli la consapevolezza e la paternità delle dichiarazioni rese; nessun elemento probatorio sarebbe tuttavia emerso che il contenuto dell'istanza fosse stato preventivamente condiviso, letto o approvato dall'imputato; la mera consapevolezza della idoneità dell'inoltro telematico, dunque, non sarebbe sufficiente, soprattutto in presenza delle eccezioni difensive in ordine alla mancanza di paternità consapevole dell'altro); c) vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 5, cod. pen. e sotto il profilo del travisamento della natura dell'errore (terzo motivo: infine, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l'imputato non poteva ignorare la normativa e che, anche in presenza di errore, lo stesso sarebbe comunque inescusabile qualificandolo come errore sulla legge penale e sensi dell'articolo 5 cod. pen.; quanto sopra non considererebbe affatto la peculiare dinamica del caso concreto, che configura un errore sul fatto in senso tecnico, non avendo il ricorrente personalmente dichiarato nulla ma affidato la pratica al CAF, senza avere avuto né il controllo né la consapevolezza del contenuto dell'istanza, essendo stata gestita e trasmessa dall'intermediario); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) sono riproduttivi d profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) prefigurano una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) il secondo ed il terzo sono comunque manifestamente infondati perché inerenti ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; d) tutti prospettano, infine, enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato che quanto sopra emerge plasticamente dalle considerazioni espresse alle pagg. 1/4 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il reato deve tuttora ritenersi perseguibile penalmente, per le quali era da ritenersi configurabile il dolo, dovendosi escludere la violazione, infine, dell'art. 5 cod. pen.; ritenuto, quanto al primo motivo, che il RdC è stato abrogato dal 10 gennaio 2024 (art. 1, comma 318, L. 197/2022), ma il legislatore ha previsto una norma transitoria (art. 13, D.L. 48/2023) che mantiene la punibilità delle condotte illecite commesse fino al 31 dicembre 2023; che, peraltro, non si è verificata una abolitio criminis per i fatti antecedenti a tale data, atteso che questa Corte (Sez.

U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 - 01, in motivazione; Sez. 3, n. 44035 del 31/05/2024, Galantino, non mass.; Sez. 3, n. 20923 del 30/04/2025, Ullo, non mass.) ha chiarito che il reato resta punibile, derogando al principio della legge più favorevole (art. 2 cod. pen.); che, inoltre, questa Corte, pronunciandosi sulla persistente punibilità della fattispecie penale dell'art. 7 dopo la riduzione a cinque anni del requisito di residenza per il reddito di cittadinanza dopo le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea (29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C -223/22) e della Corte costituzionale (sentenza 20 marzo 2025, n. 31), ha chiarito che, in particolare a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, la possibilità di considerare irrilevante, ai fini sanzionatori, la dichiarazione resa, non può prescindere dalla verifica della sussistenza requisito della "continuatività" della permanenza sul territorio dello Stato, nella declinazione prevista dalla norma, che, al pari di quello temporale, costituisce presupposto di legittimità della richiesta (Sez. 3, n. 27716 del 18/06/2025, Traore, non mass.); che, in particolare, risulta dallo stesso caso di imputazione che il ricorrente aveva fatto ingresso del territorio italiano come immigrato irregolare alla data del 15 luglio 2017, sicchè, avuto riguardo alla data di consumazione dell'illecito (23 febbraio 2021), non erano decorsi nemmeno i cinque anni oggi richiesti a seguito degli interventi della CGUE e della Corte costituzionale, donde il reato era ed è perfettamente perseguibile, come del resto puntualizzato a pag. 2 della sentenza impugnata; ritenuto, ancora, quanto al dolo normativamente richiesto ed al correlato motivo sull'errore, che i giudici territoriali, con motivazione immune dai denunciati vizi, evidenziano come non potesse ragionevolmente sostenersi che l'imputato non era consapevole dei requisiti richiesti o che il CAF glieli avesse omessi; sul punto la Corte d'appello evidenzia come non esiste in capo ai CAF alcun obbligo di fornire informazioni agli istanti, potendosi limitare al recepimento delle loro dichiarazioni, e che è colui che si reca presso il patronato a dover assumere notizie complete ed esaustive sull'ambito applicativo, oggettivo e soggettivo del beneficio; aggiungono i giudici territoriali come l'errore nel quale sarebbe eventualmente incorso l'imputato non è un errore su legge extra-penale determinante un errore sul fatto che costituisce reato; non si tratterebbe neppure di un caso di ignoranza inevitabile; conseguentemente l'eventuale errore in cui sarebbe incorso l'imputato non sarebbe scusabile, non elidendo il dolo specifico del reato, inteso quale coscienza e volontà della falsità dichiarata al fine di trarne un ingiusto profitto; ritenuto che quanto sopra, oltre ad essere stato argomentato in maniera non manifestamente illogica, è non solo pienamente conforme alla normativa (non esiste una norma che imponga ai CAF o ai patronati un obbligo legale di informare in modo completo e dettagliato il cittadino sui requisiti del beneficio, in quanto la responsabilità del CAF si limita alla correttezza formale dei dati dichiarati e alla trasmissione telematica: visto di conformità ex art. 39 D.Igs. 241/1997), ma anche alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già avuto modo di affermare, anzitutto, che l'onere di conoscere i requisiti e fornire dati veritieri grava sul richiedente, anche se si avvale di un intermediario, sicchè delegare la pratica non esclude la responsabilità penale per false dichiarazioni o omissioni (Sez. 2, n. 3109 del 29/11/2023, dep. 2024, Ruvolo, non mass.); che, ancora, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato dl. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto: Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25621_25 rilevato che, con tre motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025 (primo motivo: premette il ricorrente che la Corte costituzionale con la richiamata sentenza ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui subordinava la concessione del reddito di cittadinanza al requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, anziché da almeno 5; tale reato pertanto dovrebbe oggi ritenersi venuto meno a seguito della declaratoria di incostituzionalità); b) vizio di illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo (secondo motivo: si censura la sentenza impugnata per aver la Corte d'appello ritenuto configurabile il dolo sulla base di una autocertificazione mai sottoscritta dall'imputato ma trasmessa da un CAF incaricato alla presentazione dell'istanza; manifestamente illogica sarebbe la motivazione dei giudici di appello i quali hanno ritenuto sufficiente l'identificazione dell'imputato da parte del CAF mediante documento d'identità per attribuirgli la consapevolezza e la paternità delle dichiarazioni rese; nessun elemento probatorio sarebbe tuttavia emerso che il contenuto dell'istanza fosse stato preventivamente condiviso, letto o approvato dall'imputato; la mera consapevolezza della idoneità dell'inoltro telematico, dunque, non sarebbe sufficiente, soprattutto in presenza delle eccezioni difensive in ordine alla mancanza di paternità consapevole dell'altro); c) vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 5, cod. pen. e sotto il profilo del travisamento della natura dell'errore (terzo motivo: infine, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l'imputato non poteva ignorare la normativa e che, anche in presenza di errore, lo stesso sarebbe comunque inescusabile qualificandolo come errore sulla legge penale e sensi dell'articolo 5 cod. pen.; quanto sopra non considererebbe affatto la peculiare dinamica del caso concreto, che configura un errore sul fatto in senso tecnico, non avendo il ricorrente personalmente dichiarato nulla ma affidato la pratica al CAF, senza avere avuto né il controllo né la consapevolezza del contenuto dell'istanza, essendo stata gestita e trasmessa dall'intermediario); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) sono riproduttivi d profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) prefigurano una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) il secondo ed il terzo sono comunque manifestamente infondati perché inerenti ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; d) tutti prospettano, infine, enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato che quanto sopra emerge plasticamente dalle considerazioni espresse alle pagg. 1/4 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il reato deve tuttora ritenersi perseguibile penalmente, per le quali era da ritenersi configurabile il dolo, dovendosi escludere la violazione, infine, dell'art. 5 cod. pen.; ritenuto, quanto al primo motivo, che il RdC è stato abrogato dal 10 gennaio 2024 (art. 1, comma 318, L. 197/2022), ma il legislatore ha previsto una norma transitoria (art. 13, D.L. 48/2023) che mantiene la punibilità delle condotte illecite commesse fino al 31 dicembre 2023; che, peraltro, non si è verificata una abolitio criminis per i fatti antecedenti a tale data, atteso che questa Corte (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 - 01, in motivazione; Sez. 3, n. 44035 del 31/05/2024, Galantino, non mass.; Sez. 3, n. 20923 del 30/04/2025, Ullo, non mass.) ha chiarito che il reato resta punibile, derogando al principio della legge più favorevole (art. 2 cod. pen.); che, inoltre, questa Corte, pronunciandosi sulla persistente punibilità della fattispecie penale dell'art. 7 dopo la riduzione a cinque anni del requisito di residenza per il reddito di cittadinanza dopo le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea (29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C -223/22) e della Corte costituzionale (sentenza 20 marzo 2025, n. 31), ha chiarito che, in particolare a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, la possibilità di considerare irrilevante, ai fini sanzionatori, la dichiarazione resa, non può prescindere dalla verifica della sussistenza requisito della "continuatività" della permanenza sul territorio dello Stato, nella declinazione prevista dalla norma, che, al pari di quello temporale, costituisce presupposto di legittimità della richiesta (Sez. 3, n. 27716 del 18/06/2025, Traore, non mass.); che, in particolare, risulta dallo stesso caso di imputazione che il ricorrente aveva fatto ingresso del territorio italiano come immigrato irregolare alla data del 15 luglio 2017, sicchè, avuto riguardo alla data di consumazione dell'illecito (23 febbraio 2021), non erano decorsi nemmeno i cinque anni oggi richiesti a seguito degli interventi della CGUE e della Corte costituzionale, donde il reato era ed è perfettamente perseguibile, come del resto puntualizzato a pag. 2 della sentenza impugnata; ritenuto, ancora, quanto al dolo normativamente richiesto ed al correlato motivo sull'errore, che i giudici territoriali, con motivazione immune dai denunciati vizi, evidenziano come non potesse ragionevolmente sostenersi che l'imputato non era consapevole dei requisiti richiesti o che il CAF glieli avesse omessi; sul punto la Corte d'appello evidenzia come non esiste in capo ai CAF alcun obbligo di fornire informazioni agli istanti, potendosi limitare al recepimento delle loro dichiarazioni, e che è colui che si reca presso il patronato a dover assumere notizie complete ed esaustive sull'ambito applicativo, oggettivo e soggettivo del beneficio; aggiungono i giudici territoriali come l'errore nel quale sarebbe eventualmente incorso l'imputato non è un errore su legge extra-penale determinante un errore sul fatto che costituisce reato; non si tratterebbe neppure di un caso di ignoranza inevitabile; conseguentemente l'eventuale errore in cui sarebbe incorso l'imputato non sarebbe scusabile, non elidendo il dolo specifico del reato, inteso quale coscienza e volontà della falsità dichiarata al fine di trarne un ingiusto profitto; ritenuto che quanto sopra, oltre ad essere stato argomentato in maniera non manifestamente illogica, è non solo pienamente conforme alla normativa (non esiste una norma che imponga ai CAF o ai patronati un obbligo legale di informare in modo completo e dettagliato il cittadino sui requisiti del beneficio, in quanto la responsabilità del CAF si limita alla correttezza formale dei dati dichiarati e alla trasmissione telematica: visto di conformità ex art. 39 D.Igs. 241/1997), ma anche alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già avuto modo di affermare, anzitutto, che l'onere di conoscere i requisiti e fornire dati veritieri grava sul richiedente, anche se si avvale di un intermediario, sicchè delegare la pratica non esclude la responsabilità penale per false dichiarazioni o omissioni (Sez. 2, n. 3109 del 29/11/2023, dep. 2024, Ruvolo, non mass.); che, ancora, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato dl. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto: Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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