Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:259
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61988J0152 - IT
Avis juridique important
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61988J0152
SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 26 GIUGNO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 152/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02477
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] chiave
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1 . Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che sospende il rilascio di titoli d' importazione - Importatori le cui merci sono in corso di spedizione verso la [OSCURATO:PERSONA] - Ricevibilità
(( Trattato CEE, art . 173, secondo comma; regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2707/72, art . 3, n . 3; regolamenti ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] nn . 962/88, 984/88 e 1040/88 ))
2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Ortofrutticoli - Importazioni da paesi terzi - [OSCURATO:PERSONA] di salvaguardia comunitarie - Sospensione del rilascio dei certificati d' importazione - Presa in considerazione della situazione particolare delle merci in corso di spedizione - Obbligo di far salvo il legittimo affidamento degli operatori economici - Portata - Inosservanza - Illegittimità della sospensione
( Regolamento del Consiglio n . 2707/72, art . 3, n . 3; regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] n . 346/88, art . 3, n . 3, e nn . 962/88, 984/88 e 1040/88 )
3 . Responsabilità extracontrattuale - Condizioni - Atto normativo che implichi scelte di politica economica - Violazione grave di una norma giuridica superiore - [OSCURATO:PERSONA] di salvaguardia negli scambi con i paesi terzi adottate in spregio della situazione degli operatori le cui merci sono in corso di spedizione verso la [OSCURATO:PERSONA] - Responsabilità che ne deriva
( Trattato CEE, art . 215, secondo comma; regolamento del Consiglio n . 2707/72, art . 3, n . 3 )
4 . Responsabilità extracontrattuale - Danno - Risarcimento - Domanda d' interessi - Ammissibilità
( Trattato CEE, art . 215, secondo comma )
[OSCURATO:PERSONA]
1 . Un regolamento nel settore degli ortofrutticoli che sospende il rilascio di titoli di importazione per i prodotti originari di un paese terzo riguarda direttamente ed individualmente ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del Trattato, gli importatori le cui merci erano in corso di spedizione verso la [OSCURATO:PERSONA] al momento della sua entrata in vigore nella parte in cui si applica a questa categoria di merci . Li riguarda infatti direttamente perché impone alle autorità nazionali di respingere le richieste di titoli pendenti senza lasciar loro nessun margine di valutazione, ed individualmente nel senso che gli interessati costituiscono un gruppo ristretto sufficientemente individuato rispetto a tutti gli altri importatori dello stesso prodotto e che non può essere ampliato dopo l' entrata in vigore del provvedimento di sospensione, ed in secondo luogo sono legittimati dall' art . 3, n . 3, del regolamento n . 2707/72, ad una tutela specifica di cui devono poter essere in grado di avvalersi proponendo un ricorso giurisdizionale .
2 . L' art . 3, n . 3, del regolamento n . 2707/72, a norma del quale le misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la [OSCURATO:PERSONA], ha l' effetto di consentire ad un importatore le cui merci si trovano in questa situazione di far valere il legittimo affidamento che esclude, salvo inderogabili interessi pubblici, l' applicazione nei suoi confronti dei provvedimenti di sospensione .
[OSCURATO:PERSONA] non poteva, per garantire la particolare tutela attribuita da questa disposizione, limitarsi a riservarsi esplicitamente, come ha fatto con il regolamento n . 346/88, la possibilità di adottare misure di salvaguardia; avrebbe dovuto infatti indicare le situazioni nelle quali il pubblico interesse avrebbe potuto giustificare l' applicazione di misure di salvaguardia nei confronti delle merci in corso di spedizione . Pertanto, non essendo stata garantita detta tutela, i regolamenti nn . 962/88, 984/88 e 1040/88 vanno annullati nella parte in cui riguardano le merci in fase di inoltro .
3 . Costituisce una trasgressione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore, atta a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato nel settore degli ortofrutticoli, senza addurre un interesse pubblico inderogabile, misure di salvaguardia concernenti le importazioni in provenienza da paesi terzi omettendo completamente, in spregio del legittimo affidamento creato dall' art . 3, n . 3, del regolamento n . 2707/72, di prendere in considerazione la situazione degli operatori le cui merci sono in corso di spedizione verso la [OSCURATO:PERSONA] .
L' eventuale danno derivante dall' adozione di siffatti provvedimenti in una situazione del genere eccede i limiti dei rischi economici inerenti all' attività degli operatori nel settore di cui trattasi, dal momento che detta disposizione è appunto intesa a limitare detti rischi per le merci in fase di inoltro .
4 . Trattandosi di responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] ex art . 215, secondo comma, del Trattato, la domanda di interessi va esaminata alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri ai quali rinvia tale disposizione . In base a questi principi, una domanda del genere è in linea generale ammissibile .
[OSCURATO:PERSONA] causa C-152/88,
[OSCURATO:PERSONA], società di diritto francese, con sede in Parigi, con gli avv.ti H.J . Bronkhorst, del foro dell' Aia, patrocinante dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA], e E.H . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta all' annullamento dei regolamenti ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 12 e 14 aprile 1988, nn . 962 e 984, che sospendono il rilascio dei titoli di importazione relativi alle mele da tavola originarie del [OSCURATO:PERSONA] ( GU L 95, pag . 10 e L 98, pag . 37 ), e del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 1988, n . 1040, relativo alla fissazione di quantitativi per l' importazione di mele da tavola originarie dei paesi terzi e recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 962/88 ( GU L 102, pag . 23 ), nonché una domanda di risarcimento dei danni,
LA CORTE ( Quinta Sezione ),
composta dai signori [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione,
M . Zuleeg, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 28 settembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate nell' udienza del 22 novembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 maggio 1988, la società di diritto francese [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] ") ha chiesto, a norma dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento dei regolamenti ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 12 e 14 aprile 1988, nn . 962 e 984, che sospendono il rilascio dei titoli d' importazione relativi alle mele da tavola originarie del [OSCURATO:PERSONA] ( GU L 95, pag . 10 e GU L 98, pag . 37 ) nonché del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 1988, n . 1040, relativo alla fissazione di quantitativi per l' importazione di mele da tavola originarie dei paesi terzi e recante modifica del citato regolamento n . 962/88 ( GU L 102, pag . 23 ). Con lo stesso atto, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, a norma dell' art . 215, secondo comma, del Trattato CEE, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] economica europea al risarcimento del danno subito a causa di detti regolamenti .
2 I regolamenti nn . 962/88, 984/88 e 1040/88 sono stati emanati nel contesto del regime di sorveglianza per l' importazione di mele da tavola dai paesi terzi che la [OSCURATO:PERSONA] ha istituito con regolamento ( CEE ) 3 febbraio 1988, n . 346 ( GU L 34, pag . 21 ). Questo regime ha subordinato l' immissione in libera pratica di detta frutta nella [OSCURATO:PERSONA] dei Dieci alla presentazione di un titolo di importazione il cui periodo di validità, dapprima di trenta giorni, veniva successivamente portato, in forza del regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 30 marzo 1988, n . 871, a quaranta giorni . Con i regolamenti nn . 962/88 e 984/88, la [OSCURATO:PERSONA] sospendeva, come misura di salvaguardia, dal 15 al 22 aprile e, rispettivamente, dal 18 al 29 aprile, il rilascio dei titoli di importazione per le mele da tavola originarie dal [OSCURATO:PERSONA] . Con regolamento n . 1040/88 la [OSCURATO:PERSONA] ha, da un lato, mantenuto fino al 31 agosto 1988 la sospensione del rilascio dei titoli di importazione per le mele da tavola originarie del [OSCURATO:PERSONA] e, dall' altro, ha fissato dei quantitativi di importazione di mele originarie, in particolare, dei cinque paesi produttori dell' emisfero australe .
3 Il 31 marzo 1988 la [OSCURATO:PERSONA], che svolge l' attività di importatore e di commerciante all' ingrosso di frutta fresca, imbarcava a [OSCURATO:PERSONA] un carico di 89 514 cartoni di mele da tavola di origine cilena destinati ad essere importati nella [OSCURATO:PERSONA] . Prima dell' arrivo della nave che trasportava detto carico al porto di Marsiglia,avvenuto il 20 aprile 1988, in data 12 aprile 1988 presentava presso l' ente d' intervento francese, l' Oniflhor, una domanda di titoli d' importazione per dette merci, conformemente ai requisiti prescritti dal regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n . 346/88 .
4 Il 18 aprile 1988 l' Oniflhor negava il rilascio dei titoli facendo riferimento ai citati regolamenti nn . 962/88 e 984/88 . Ai sensi dell' art.1, n . 2, del regolamento n . 962/88, le domande di titoli d' importazione pendenti alla data del 18 aprile 1988 dovevano infatti essere respinte .
5 Il 26 maggio 1988, la [OSCURATO:PERSONA] presentava, ai sensi degli artt . 186 del Trattato CEE e 83 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere, per quanto riguarda le mele da tavola che aveva imbarcato a [OSCURATO:PERSONA] in data 31 marzo 1988, la sospensione dell' esecuzione dei regolamenti nn . 962/88, 984/88 e 1040/88 .
6 Con ordinanza 10 giugno 1988, il presidente della Corte accoglieva detta domanda .
7 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo, degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sul ricorso d' annullamento
Sulla ricevibilità
8
Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso di annullamento, si deve esaminare se gli atti controversi riguardino la ricorrente direttamente e individualmente ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del Trattato .
9 La ricorrente è direttamente riguardata dagli atti controversi poiché il regolamento n . 962/88 fa obbligo alle autorità nazionali di respingere le richieste di titoli di importazione pendenti e non concede loro alcun margine di valutazione discrezionale .
10 Per quanto riguarda la questione se la ricorrente sia individualmente riguardata si deve valutare se gli atti controversi la tocchino a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro ( vedasi sentenza 14 luglio 1988, Spijker / [OSCURATO:PERSONA], punto 8 della motivazione, causa 231/82, Racc . pag . 2559 ).
11 Si deve a questo proposito rilevare, in primo luogo, che la ricorrente si trova nella situazione prevista dall' art . 3, n . 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 dicembre 1972, n . 2707, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli ( GU L 291, pag . 3 ), che fa obbligo alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto, al momento dell' adozione di siffatti provvedimenti, della situazione particolare dei prodotti avviati verso la [OSCURATO:PERSONA] . In questa situazione si trovano esclusivamente gli importatori di mele cilene la cui merce, al momento dell' adozione del regolamento n . 962/88, si trovava in corso di spedizione . Questi importatori costituiscono pertanto un gruppo ristretto, sufficientemente individuato rispetto a tutti gli altri importatori di mele cilene e che non può essere ampliato dopo l' entrata in vigore delle controverse misure di sospensione .
12 Si deve in secondo luogo rilevare che il citato art . 3 conferisce una protezione specifica a questi importatori, i quali, pertanto, debbono poter esigere che detta protezione sia rispettata ed essere in grado di proporre a tal fine un ricorso giurisdizionale .
13 Gli importatori,le cui merci erano in corso di spedizione al momento dell' entrata in vigore dei regolamenti impugnati, debbono, di conseguenza, essere considerati da essi individualmente riguardati nei limiti in cui gli atti riguardano dette merci . Il ricorso di annullamento è pertanto ricevibile solo nella parte in cui contesta l' applicazione delle misure di salvaguardia alle merci in corso di spedizione .
Nel merito
14 [OSCURATO:PERSONA] fonda il suo ricorso di annullamento sui seguenti motivi :
- insussistenza di gravi perturbazioni ai sensi dell' art . 29 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 18 maggio 1972, n . 1035, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( GU L 118, pag . 1 ), cui è subordinata l' adozione di misure di salvaguardia;
- abuso di potere risultante dalla sospensione delle importazioni di mele da tavola al fine di effettuare un' analisi del mercato, mentre la [OSCURATO:PERSONA] dispone del potere di sospendere queste importazioni solo al fine di evitare che il mercato subisca gravi perturbazioni in conseguenza di dette importazioni, e violazione del principio di proporzionalità in quanto la sospensione è stata limitata alle importazioni di mele provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e non è stata estesa alle importazioni di mele provenienti da altri paesi terzi;
- violazione dell' art . 3, n . 3, del regolamento n . 2707/72, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di prendere in considerazione la situazione delle merci avviate verso la [OSCURATO:PERSONA];
- mancanza di autorizzazione alla [OSCURATO:PERSONA] per l' istituzione di un sistema di quote come quello da lei istituito con regolamento n . 1040/88 .
15 Poiché il ricorso d' annullamento è ricevibile solo nella parte in cui riguarda la situazione dei prodotti in corso di spedizione, si deve esaminare solo il terzo di detti motivi, che è l' unico che contesta l' applicazione delle misure di salvaguardia a detti prodotti .
16 Ai sensi dell' art . 3, n . 3, primo comma, del regolamento n . 2707/72 "le misure ( di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli ) tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la [OSCURATO:PERSONA] ". Questa disposizione ha l' effetto di consentire ad un importatore, le cui merci si trovano in fase di inoltro, di far valere il legittimo affidamento che esclude, salvo inderogabili interessi pubblici, l' applicazione nei suoi confronti delle misure di sospensione .
17 [OSCURATO:PERSONA] sostiene anzitutto di aver sufficientemente protetto gli operatori le cui merci si trovavano in corso di spedizione procedendo, col regolamento 30 marzo 1988, n . 871 ( GU L 87, pag . 73 ), ad una proroga da trenta a quaranta giorni della validità dei titoli di importazione . Questo argomento non può essere accolto . A questo proposito è sufficiente osservare che la tutela specifica prevista dall' art . 3, n . 3, del regolamento n . 2707/72, riguarda principalmente merci non accompagnate da un titolo .
18 [OSCURATO:PERSONA] sostiene peraltro che un operatore di normale diligenza poteva in qualsiasi momento aspettarsi l' adozione di misure di salvaguardia, dato che essa se ne era riservata esplicitamente la possibilità nell' art . 3, n . 3, del regolamento n . 346/88 . Il fatto di informare gli operatori economici della possibilità di misure di salvaguardia non può essere però considerato sufficiente . Per garantire la particolare tutela prevista all' art . 3, n . 3, del regolamento n . 2707/72, il testo avrebbe dovuto inoltre indicare le situazioni nelle quali il pubblico interesse avrebbe potuto giustificare l' applicazione delle misure di salvaguardia nei confronti delle merci in corso di spedizione .
19 Si deve rilevare che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto alcun interesse pubblico sovraordinato per giustificare l' applicazione di misure di sospensione nei confronti delle merci in fase di inoltro .
20 Di conseguenza, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell' art . 3, n . 3, del citato regolamento .
21 I regolamenti nn . 962/88, 984/88 e 1040/88 debbono pertanto essere annullati nella parte in cui riguardano i prodotti avviati verso la [OSCURATO:PERSONA] . Per il resto il ricorso d' annullamento deve essere respinto .
Sulla domanda di risarcimento danni
22 [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] venga condannata a risarcirle i danni che le ha arrecato impedendole di mettere in commercio nella [OSCURATO:PERSONA] le mele da tavola di origine cilena fino al 10 giugno 1988, data dell' ordinanza con la quale il presidente della Corte ha sospeso l' applicazione di detti regolamenti relativamente agli 89 514 cartoni di mele da tavola in quel momento immagazzinati in transito nel porto di Marsiglia . Emanando questi regolamenti, senza tener conto della situazione delle merci in corso di spedizione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, infatti, trasgredito una norma superiore di diritto ed avrebbe oltrepassato in modo grave e manifesto i limiti dell' esercizio dei suoi poteri .
23 [OSCURATO:PERSONA] nega che sussistano i requisiti per impegnare la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] . I regolamenti impugnati costituirebbero atti normativi che implicano scelte di politica economica, sicché la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere tenuta al risarcimento dei danni solo in presenza delle condizioni elaborate dalla giurisprudenza della Corte in materia di responsabilità extracontrattuale . I provvedimenti controversi non eccederebbero i limiti dei poteri della [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, non li eccederebbero in modo grave e manifesto . Inoltre, la ricorrente non avrebbe subito un danno che eccede i normali rischi inerenti alle attività economiche di cui al caso di specie .
24 Dall' art . 215, secondo comma, del Trattato emerge che in materia di responsabilità extracontrattuale la [OSCURATO:PERSONA] deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dalle sue istituzioni nell' esercizio delle loro funzioni .
25 In materia di atti normativi la Corte ha precisato la portata di questa disposizione in particolare nella sentenza 25 maggio 1978, HNL, punti 4-6 della motivazione, ( cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, Racc . pag . 1209; v . altresì sentenze 4 ottobre 1979, Ireks-Arkady, punto 9 della motivazione, causa 238/78, Racc . pag . 2955; DGV, punto 9 della motivazione, cause riunite 241/78, 242/78, 245/78-250/78, Racc . pag . 3017, e Interquell, punto 12 della motivazione, cause riunite 261/78 e 262/78, Racc . pag . 3045 ). In base a questa giurisprudenza, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per un atto normativo implicante delle scelte di politica economica sussiste solo in caso di violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli .
26 A questo proposito si deve ricordare in primo luogo che l' art . 3, n . 3, primo comma, del regolamento n . 2707/72, ha lo scopo di tutelare gli operatori economici, che importano nella [OSCURATO:PERSONA] le merci su cui verte detto regolamento, dalle conseguenze sfavorevoli che derivano dalle misure di salvaguardia che possono essere adottate dalle istituzioni comunitarie . Detta disposizione crea pertanto un legittimo affidamento la cui inosservanza integra una violazione di una norma superiore di diritto .
27 Si deve in secondo luogo osservare che la [OSCURATO:PERSONA], omettendo completamente, senza addurre un interesse pubblico inderogabile, di prendere in considerazione la situazione degli operatori economici come la [OSCURATO:PERSONA], ha trasgredito in modo sufficientemente grave la norma di cui all' art . 3, n . 3, del regolamento n . 2707/72 .
28 In terzo luogo, il danno allegato dalla [OSCURATO:PERSONA] eccede i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore di cui trattasi, dal momento che detta disposizione è appunto intesa a limitare detti rischi per le merci in fase di inoltro .
29 In considerazione di quanto sopra, si deve, pertanto, concludere che la [OSCURATO:PERSONA] deve risarcire i danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa dell' adozione dei regolamenti controversi .
30 Per quanto riguarda l' ammontare dell' indennizzo, occorre invitare le parti ad accordarsi, con riserva di una successiva decisione della Corte, circa la sua liquidazione entro 12 mesi, tenendo conto dei prezzi effettivamente ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione della vendita delle mele in seguito alla citata ordinanza del presidente della Corte e dei prezzi che avrebbe potuto spuntare subito dopo l' arrivo delle merci al porto di sbarco .
31 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] venga condannata al pagamento degli interessi al tasso del 9,5% annuo a far data dal giorno della presentazione della replica nella presente causa .
32 Trattandosi di responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art . 215, secondo comma, la domanda va esaminata alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, ai quali rinvia tale disposizione . In base a questi principi, la domanda relativa agli interessi è in linea generale ammissibile . Secondo i criteri adottati dalla Corte in cause analoghe, l' obbligo di corrispondere gli interessi sorge dalla data della presente sentenza, in quanto essa dichiara l' obbligo di risarcire il danno ( v . le sentenze 4 ottobre 1979, già citate, 18 maggio 1983, [OSCURATO:PERSONA], punto 17 della motivazione, causa 256/81, Racc . pag . 1707, e 13 novembre 1984, [OSCURATO:PERSONA], punto 37 della motivazione, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80 e 267/80, 5/81 e 51/81 e 282/82, Racc . pag . 3693 ). Il tasso d' interesse da applicare è dell' 8 %.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE ( Quinta Sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) I regolamenti ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 12 e 14 aprile 1988, nn . 962 e 984, che sospendono il rilascio dei titoli d' importazione relativi alle mele da tavola originarie del [OSCURATO:PERSONA] nonché il regolamento ( CEE ) della [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 1988, n . 1040, relativo alla fissazione di quantitativi per l' importazione di mele da tavola originarie dei paesi terzi e recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 962/88, sono annullati nella parte in cui riguardano le merci in corso di spedizione verso la [OSCURATO:PERSONA] .
2 ) Per il resto, il ricorso di annullamento è respinto .
3 ) [OSCURATO:PERSONA] economica europea è condannata a risarcire il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa dell' applicazione dei regolamenti ( CEE ) nn . 962/88, 984/88 e 1040/88 .
4 ) Le somme dovute vanno maggiorate degli interessi al tasso annuo dell' 8% a decorrere dalla data della presente sentenza .
5 ) Le parti comunicheranno alla Corte, entro dodici mesi dalla pronuncia della presente sentenza, i dati relativi all' entità del risarcimento stabiliti di comune accordo .
6 ) In mancanza di accordo, le parti faranno pervenire alla Corte, entro dodici mesi dalla pronuncia della presente sentenza, le loro conclusioni suffragate da dati numerici .
7 ) Le spese sono riservate .