CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2006
Cassazione n. 23481/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo hashish del peso pari a grammi 46,416. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della finalità ad uso personale dello stupefacente. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo hashish da cui erano estraibili oltre 645 dosi medie singole e dal rinvenimento nell'abitazione del ricorrente della documentazione della contabilità dell'attività di spaccio svolta, con indicazione di nomi e cifre riconducibili alle somme ricavate. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M