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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 40728/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.i.p. del Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA], in adesione all'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili di plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, deducendo, nell'unico motivo, vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. perì., lamentando assenza di valutazione in ordine alla coerenza e congruità della pena concordata.

2. Trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della

I. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo gli imputati, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero.

Il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza, sia che si riferisca ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato, sia che si riferisca alla quantificazione della pena concordata.

Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., istituto sovrapponibile al precedente, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia, aspetti, questi, non dedotti nel ricorso in esame [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234)

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.i.p. del Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA], in adesione all'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili di plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, deducendo, nell'unico motivo, vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. perì., lamentando assenza di valutazione in ordine alla coerenza e congruità della pena concordata. 2. Trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo gli imputati, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero. Il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza, sia che si riferisca ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato, sia che si riferisca alla quantificazione della pena concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., istituto sovrapponibile al precedente, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia, aspetti, questi, non dedotti nel ricorso in esame [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234) 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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