Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 12473/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto oggetto del ricorso, la Corte di appello di Catania - decidendo a seguito di sentenza n. 51666/106 della Sesta sezione di questa Corte che ha annullato con rinvio, in punto di confisca, il decreto emesso il 14/01/2016 da altra sezione della stessa Corte territoriale - ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la confisca del terreno oggetto di sequestro, rilevando come la pericolosità del ricorrente fosse da collocare nell'arco temporale degli acquisti.

Contro il decreto della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo la violazione e falsa applicazione della legge con riferimento agli artt. 16, 18 e 24 d.lgs. n. 159/2011 in relazione alla confisca e la violazione dell'art. 4 comma 1 lett. a) d.lgs n. 159/2011 per errata applicazione del concetto di appartenenza all'associazione di stampo mafioso, che la Corte di merito aveva ricavato da indici privi di efficacia dimostrativa quali il richiamo a rapporti di mera frequentazione o vicinanza, peraltro nel caso in esame del tutto sporadici (si trattava di un'unica occasione).

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 30/11/2021, ritenendo infondati i motivi, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per essere entrambi i profili di doglianza manifestamente infondati.

Non sussiste, infatti, la dedotta violazione di legge ove la Corte di appello decidendo, a seguito di annullamento con rinvio, ha richiamato la sentenza del 26 aprile 2006 con la quale il ricorrente è stato condannato per aver fatto parte, con il ruolo di organizzatore, all'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", e evidenziato come, da intercettazioni, emergesse il ruolo rivestito dal ricorrente nel clan mafioso.

L'accertamento in sentenza è riferito ad arco temporale dal 2000 al 2007, ma la Corte di appello ha spiegato che dal 1994 egli si collocava in ambiente mafioso.

In particolare, la Corte territoriale, nel richiamare, anzitutto, il contenuto di diverse intercettazioni, ha sottolineato come il ricorrente già nell'anno 2000 ricoprisse un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito della cosca di riferimento, posizione logicamente assunta a seguito di una pregressa fattiva militanza in quel consesso mafioso.

Inoltre, dato tratto da un'informativa dei Ros del 24/07/2017, ha fatto riferimento a un fermo, in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del clan Santapaola legato alla consorteria [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel 1994, dal quale risulta che il Rindone si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], altro esponente mafioso.

Tale episodio non si esaurisce, per come prospettato nel ricorso, nel mero accertamento di una sporadica frequentazione con un soggetto mafioso ma, in realtà, per come precisato dal provvedimento impugnato sulla scorta di puntuali elementi di fatto, il ricorrente stava accompagnando il [OSCURATO:PERSONA] presso il covo del latitante Aiello.

Attesa la caratura criminale tanto del [OSCURATO:PERSONA] che dell'Aiello e lo stato di latitanza di quest'ultimo, correttamente i giudici di merito ne hanno tratto - quale logica conseguenza - che il Rindone fosse già inserito a pieno titolo nell'organigramma del clan malavitoso, altrimenti non spiegandosi non solo la sua presenza sui luoghi (essendo risultate le sue giustificazioni mendaci), ma soprattutto che al ricorrente fosse consentito avvicinarsi ad un covo di un importante latitante, circostanza che notoriamente deve restare coperta da assoluto riserbo, in quanto relativa ad uno degli esponenti di spicco del clan.

D'altro canto, il dato della relazione con gli ambienti mafiosi trova poi successiva conferma nella condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in cui sono emersi proprio i collegamenti con quei soggetti e quelle consorterie (si precisa, infatti, come l'Aiello fosse un noto esponente di spicco della consorteria mafiosa catanese denominata Santapaola-Ercolano, cui era legata la mafia calatina, cui a sua volta era legato il ricorrente).

La Corte di appello, dunque, in tema di appartenenza all'associazione mafiosa, risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte, anche a Sezioni unite, secondo cui il concetto di appartenenza ad un'associazione mafiosa rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si può ben sostanziare in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi (sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271512).

Parimenti, ancorando la pericolosità a specifiche circostanze dalle quali emergeva l'appartenenza del ricorrente imp31 clan mafioso anteriormente all'arco temporale ritenuto in sentenza e già all'epoca di acquisto e/o insistenza dei beni confiscati, si è fatta corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte - e richiamato nella sentenza di annullamento della Sesta sezione - secondo cui "con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. t 3 Così deciso, il Z/01/2022 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto oggetto del ricorso, la Corte di appello di Catania - decidendo a seguito di sentenza n. 51666/106 della Sesta sezione di questa Corte che ha annullato con rinvio, in punto di confisca, il decreto emesso il 14/01/2016 da altra sezione della stessa Corte territoriale - ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la confisca del terreno oggetto di sequestro, rilevando come la pericolosità del ricorrente fosse da collocare nell'arco temporale degli acquisti. Contro il decreto della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo la violazione e falsa applicazione della legge con riferimento agli artt. 16, 18 e 24 d.lgs. n. 159/2011 in relazione alla confisca e la violazione dell'art. 4 comma 1 lett. a) d.lgs n. 159/2011 per errata applicazione del concetto di appartenenza all'associazione di stampo mafioso, che la Corte di merito aveva ricavato da indici privi di efficacia dimostrativa quali il richiamo a rapporti di mera frequentazione o vicinanza, peraltro nel caso in esame del tutto sporadici (si trattava di un'unica occasione). 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 30/11/2021, ritenendo infondati i motivi, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per essere entrambi i profili di doglianza manifestamente infondati. Non sussiste, infatti, la dedotta violazione di legge ove la Corte di appello decidendo, a seguito di annullamento con rinvio, ha richiamato la sentenza del 26 aprile 2006 con la quale il ricorrente è stato condannato per aver fatto parte, con il ruolo di organizzatore, all'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", e evidenziato come, da intercettazioni, emergesse il ruolo rivestito dal ricorrente nel clan mafioso. L'accertamento in sentenza è riferito ad arco temporale dal 2000 al 2007, ma la Corte di appello ha spiegato che dal 1994 egli si collocava in ambiente mafioso. In particolare, la Corte territoriale, nel richiamare, anzitutto, il contenuto di diverse intercettazioni, ha sottolineato come il ricorrente già nell'anno 2000 ricoprisse un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito della cosca di riferimento, posizione logicamente assunta a seguito di una pregressa fattiva militanza in quel consesso mafioso. Inoltre, dato tratto da un'informativa dei Ros del 24/07/2017, ha fatto riferimento a un fermo, in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del clan Santapaola legato alla consorteria [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel 1994, dal quale risulta che il Rindone si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], altro esponente mafioso. Tale episodio non si esaurisce, per come prospettato nel ricorso, nel mero accertamento di una sporadica frequentazione con un soggetto mafioso ma, in realtà, per come precisato dal provvedimento impugnato sulla scorta di puntuali elementi di fatto, il ricorrente stava accompagnando il [OSCURATO:PERSONA] presso il covo del latitante Aiello. Attesa la caratura criminale tanto del [OSCURATO:PERSONA] che dell'Aiello e lo stato di latitanza di quest'ultimo, correttamente i giudici di merito ne hanno tratto - quale logica conseguenza - che il Rindone fosse già inserito a pieno titolo nell'organigramma del clan malavitoso, altrimenti non spiegandosi non solo la sua presenza sui luoghi (essendo risultate le sue giustificazioni mendaci), ma soprattutto che al ricorrente fosse consentito avvicinarsi ad un covo di un importante latitante, circostanza che notoriamente deve restare coperta da assoluto riserbo, in quanto relativa ad uno degli esponenti di spicco del clan. D'altro canto, il dato della relazione con gli ambienti mafiosi trova poi successiva conferma nella condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in cui sono emersi proprio i collegamenti con quei soggetti e quelle consorterie (si precisa, infatti, come l'Aiello fosse un noto esponente di spicco della consorteria mafiosa catanese denominata Santapaola-Ercolano, cui era legata la mafia calatina, cui a sua volta era legato il ricorrente). La Corte di appello, dunque, in tema di appartenenza all'associazione mafiosa, risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte, anche a Sezioni unite, secondo cui il concetto di appartenenza ad un'associazione mafiosa rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si può ben sostanziare in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi (sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271512). Parimenti, ancorando la pericolosità a specifiche circostanze dalle quali emergeva l'appartenenza del ricorrente imp31 clan mafioso anteriormente all'arco temporale ritenuto in sentenza e già all'epoca di acquisto e/o insistenza dei beni confiscati, si è fatta corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte - e richiamato nella sentenza di annullamento della Sesta sezione - secondo cui "con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. t 3 Così deciso, il Z/01/2022 Il co
Decreto Cassazione n. 12473/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris