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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1999

Cassazione n. 23768/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/07/1999 avverso la sentenza del 23/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CUNEOT.dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Cuneo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione per i reati di lesioni aggravate e tentata violenza privata in concorso; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 66 e 99 cod. pen. e connesso vizio di motivazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena (ritenuta, in concreto, solamente incongrua) o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/07/1999 avverso la sentenza del 23/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CUNEOT.dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Cuneo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione per i reati di lesioni aggravate e tentata violenza privata in concorso; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 66 e 99 cod. pen. e connesso vizio di motivazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena (ritenuta, in concreto, solamente incongrua) o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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