CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 1989
Cassazione n. 13057/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ..IAWAD nato il 11/06/1989 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Prato ed ha ridotto la :iena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 come contestati nei capi di imputazione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione di legge e il vizio di n- c:ivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 4. Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. )en. è stato argomentato in ragione delle circostanze del fatto (cessioni ripetute in un rildwante arco temporale) e dei precedenti penali specifici. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede :li legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elemertl.i, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti ganeriche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 1.3/04/2017, Rv. 271269 - 01) e, quanto al caso in esame, oltre ai precedenti penali la corte territoriale ha individuato un ulteriore comportamento di sicura valenza negativa, ai sensi cl ell'art. 133 cod.pen., della gravità del fatto. Si tratta di un giudizio che appare ccn gruamente argomentato e pertanto incensurabile in questa sede. Va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un icorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, : -tanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. :129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della senter12 . 3 in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). 5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costit . Azionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la :irte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativameni e fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti: , delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]