CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16428/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del provvedimento impugnato, per i primi tre dei quali era già stata riconosciuta la preordinazione criminosa. [OSCURATO:PERSONA] che i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] non risultavano tra loro omogenei e non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con quanto affermato dal Tribunale di Roma a pagina 2 del provvedimento impugnato, che la rapina di cui al punto 4 è stata commessa «ad oltre un anno di distanza rispetto agli altri, ed inoltre presenta carattere del tutto estemporaneo quanto alla scelta della vittima e dei beni da asportare [...]». [OSCURATO:PERSONA] che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], venendo sanzionata da fattispecie di differente natura giuridica, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M