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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 32356/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento - sezione riesame del 9 dicembre esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; vista la memoria di replica fatta pervenire dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 dicembre 2021, il Tribunale di 11-rento, in parziale accoglimento del riesame proposto dall' indagata ha annullato il provvedimento di sequestro disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento il 12 novembre 2021 ed eseguito il 19 novembre 2021 limitatamente ad una risma di carta bianca.

Il provvedimento di sequestro riguarda altresì una stampante, un personal computer, una chiavetta usb ed è stato disposto ed eseguito risultando [OSCURATO:PERSONA] indagata del delitto di cui all'articolo 612 cod. pen. commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione della legge processuale per avere il Tribunale del riesame erroneamente disatteso l'eccezione difensiva di perdita di efficacia del sequestro probatorio per omessa trasmissione da parte del Pubblico Ministero dell'annotazione dei Carabinieri di Lavis nonché dei verbali di sommarie informazioni rese da due informatori nell'ambito di altro procedimento.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione della legge processuale per mancanza del fumus commíssi delictí e per l'insussistenza del potere di integrazione motivazionale da parte del Tribunale del riesame.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione della legge processuale in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. con riferimento al principio di adeguatezza e proporzionalità.

2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione della legge processuale in relazione all'art. 324 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame dichiarato la sua incompetenza a disporre la restituzione dei dispositivi previa estrazione delle copie forensi.

Il ricorrente ha prodotto in data 11 maggio 2022 una memoria di replica alle deduzioni del Procuratore generale corredata da documentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve premettersi che non può essere esaminata, atteso il disposto di cui all'art. 611, primo comma, ultima parte, cod. proc. pen., la documentazione posta a corredo della memoria di replica posto che non é legislativamente contemplata la facoltà per il difensore di presentare della dpcumentazione nei cinque giorni precedenti all'udienza.

2. Il ricorso è inammissibile.2.1.

Inammissibile è il primo motivo in quanto il ricorrente ripropone il medesimo motivo fatto valere in sede di riesame senza confrontarsi c:on la motivazione, corretta, resa dal Tribunale secondo cui è pienamente rispettoso delle norme procedurali il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero che si basa sulla relazione dei Carabinieri di Trento richiamando, senza allegarli, il contenuto di un' annotazione dei Carabinieri di Lavis e di due verbali di sommarie informazioni rese in altro procedimento.

Il Tribunale, infatti, nel ritenere pienamente legittimo il decreto di sequestro, ha fatto buon uso dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità secondo cui «il richiamo nel corso di un atto di indagine del contenuto di un precedente atto ovvero la lettura del relativo processo verbale non comportano un onere di allegazione di quanto richiamato o letto, non essendo tale formalità contemplata da alcuna norma in materia di documentazione degli atti» (ex rnultis e, da ultimo, Sez. 1, n. 54342 del 20/11/2018, Cotugno, Rv. 274544).

Trattasi di un legittimo provvedimento per relationem che, in difetto di una norma che prevede il contrario, non implica la necessità di formale fisica allegazione degli atti essendo sufficiente il precipuo richiamo allo specifico documento acquisito agli atti del procedimento ed esaminato dall'autorità giudiziaria.

2.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

Con esso il ricorrente, in parte reitera il medesimo motivo fatto valere dinanzi al Tribunale del riesame e concernente l'insussistenza del fumus e, per altra parte, lamenta il difetto del potere del Tribunale del riesame di integrare il provvedimento del Pubblico Ministero.

Orbene, costituisce ius receptum il principio secondo cui va riconosciuto al Tribunale del riesame il potere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen., di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro disposto dal pubblico ministero, purché tale ultimo provvedimento non sia del tutto carente di motivazione, dell'enunciazione dei fatti oggetto di indagine nonché delle esigenze probatorie.

Solo in questi casi, infatti, il giudice del riesame «non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse». (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C., Ferazzi in proc.

Bevilacqua, RV. 226712).

Orbene, la motivazione resa dal Pubblico Ministero, nel caso di che trattasi, come già rilevato dal Tribunale del riesame, ha tutti i requisiti richiesti affinché dalla stessa possano dedursi le finalità investigative e probatorie in relazione al reato individuato e le integrazioni apposte in sede di riesame non c:olmano certo delle lacune essenziali del provvedimento della pubblica accusa, ma costituiscono espressione della generale ammissibilità dei poteri integrativi demandati al giudice del riesame in ordine alla motivazione dei provvedimenti sottoposti al suo sindacato, poteri che devono ritenersi sussistere quando, come nel caso in esame, il decreto di sequestro probatorio presenti, sotto il profilo dell'indicazione delle ragioni che devono giustificarlo, soltanto incompletezze o lacune, peraltro di massima compatibili con la tendenziale attenuazione dell'obbligo di motivazione che caratterizza i provvedimenti di cautela reale rispetto a quelli destinati ad incidere sulla libertà personale.

2.3. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che non risultano in alcun modo violati i principi di adeguatezza e proporzionalità che devono sostenere la misura cautelare disposta.

Corretta è da ritenersi, infatti, la motivazione in parte qua del Tribunale del riesame posto che il sequestro non risulta essere meramente esplorativo, ma indirizzato a beni specifici, funzionalmente collegati al reato per cui si procede e strumentale rispetto all'acquisizione mirata di dati contenuti nei beni sequestrati, da eseguirsi mediante apposita strumentazione in uso al R.I.S.

CC di Parma non risultando idonee né altre analisi di personale non specializzato, che prescindano dall'esame diretto della strumentazione, né il mero back-up dei dati su supporto usb in uso all'indagata a cui viene contestato, in via provvisoria, di aver posto in essere delle condotte minatorie nei confronti della persona offesa a mezzo l'invio di un biglietto scritto con un personal computer e successivamente stampato.

Risultano, pertanto, contemperate le finalità investigative e le esigenze di proporzionalità e il motivo di ricorso deve, quindi, ritenersi inammissibile.

2.4. Con l'ultimo motivo di ricorso, nessuna critica costruttiva viene proposta avverso la decisione impugnata in cui , con chiarezza, si ricorda che al tribunale del riesame non è dato di disporre la restituzione di quanto sequestrato, rientrando tale potere nelle competenze del pubblico ministero e potendo il Tribunale esclusivamente valutare la correttezza di un eventuale provvedimento reiettivo dell'autorità inquirente.

3. Sulla base delle considerazioni svolte„ il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 23000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento - sezione riesame del 9 dicembre esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; vista la memoria di replica fatta pervenire dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2021, il Tribunale di 11-rento, in parziale accoglimento del riesame proposto dall' indagata ha annullato il provvedimento di sequestro disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento il 12 novembre 2021 ed eseguito il 19 novembre 2021 limitatamente ad una risma di carta bianca. Il provvedimento di sequestro riguarda altresì una stampante, un personal computer, una chiavetta usb ed è stato disposto ed eseguito risultando [OSCURATO:PERSONA] indagata del delitto di cui all'articolo 612 cod. pen. commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione della legge processuale per avere il Tribunale del riesame erroneamente disatteso l'eccezione difensiva di perdita di efficacia del sequestro probatorio per omessa trasmissione da parte del Pubblico Ministero dell'annotazione dei Carabinieri di Lavis nonché dei verbali di sommarie informazioni rese da due informatori nell'ambito di altro procedimento. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione della legge processuale per mancanza del fumus commíssi delictí e per l'insussistenza del potere di integrazione motivazionale da parte del Tribunale del riesame. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione della legge processuale in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. con riferimento al principio di adeguatezza e proporzionalità. 2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione della legge processuale in relazione all'art. 324 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame dichiarato la sua incompetenza a disporre la restituzione dei dispositivi previa estrazione delle copie forensi. Il ricorrente ha prodotto in data 11 maggio 2022 una memoria di replica alle deduzioni del Procuratore generale corredata da documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve premettersi che non può essere esaminata, atteso il disposto di cui all'art. 611, primo comma, ultima parte, cod. proc. pen., la documentazione posta a corredo della memoria di replica posto che non é legislativamente contemplata la facoltà per il difensore di presentare della dpcumentazione nei cinque giorni precedenti all'udienza. 2. Il ricorso è inammissibile.2.1. Inammissibile è il primo motivo in quanto il ricorrente ripropone il medesimo motivo fatto valere in sede di riesame senza confrontarsi c:on la motivazione, corretta, resa dal Tribunale secondo cui è pienamente rispettoso delle norme procedurali il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero che si basa sulla relazione dei Carabinieri di Trento richiamando, senza allegarli, il contenuto di un' annotazione dei Carabinieri di Lavis e di due verbali di sommarie informazioni rese in altro procedimento. Il Tribunale, infatti, nel ritenere pienamente legittimo il decreto di sequestro, ha fatto buon uso dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità secondo cui «il richiamo nel corso di un atto di indagine del contenuto di un precedente atto ovvero la lettura del relativo processo verbale non comportano un onere di allegazione di quanto richiamato o letto, non essendo tale formalità contemplata da alcuna norma in materia di documentazione degli atti» (ex rnultis e, da ultimo, Sez. 1, n. 54342 del 20/11/2018, Cotugno, Rv. 274544). Trattasi di un legittimo provvedimento per relationem che, in difetto di una norma che prevede il contrario, non implica la necessità di formale fisica allegazione degli atti essendo sufficiente il precipuo richiamo allo specifico documento acquisito agli atti del procedimento ed esaminato dall'autorità giudiziaria. 2.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Con esso il ricorrente, in parte reitera il medesimo motivo fatto valere dinanzi al Tribunale del riesame e concernente l'insussistenza del fumus e, per altra parte, lamenta il difetto del potere del Tribunale del riesame di integrare il provvedimento del Pubblico Ministero. Orbene, costituisce ius receptum il principio secondo cui va riconosciuto al Tribunale del riesame il potere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen., di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro disposto dal pubblico ministero, purché tale ultimo provvedimento non sia del tutto carente di motivazione, dell'enunciazione dei fatti oggetto di indagine nonché delle esigenze probatorie. Solo in questi casi, infatti, il giudice del riesame «non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse». (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C., Ferazzi in proc. Bevilacqua, RV. 226712). Orbene, la motivazione resa dal Pubblico Ministero, nel caso di che trattasi, come già rilevato dal Tribunale del riesame, ha tutti i requisiti richiesti affinché dalla stessa possano dedursi le finalità investigative e probatorie in relazione al reato individuato e le integrazioni apposte in sede di riesame non c:olmano certo delle lacune essenziali del provvedimento della pubblica accusa, ma costituiscono espressione della generale ammissibilità dei poteri integrativi demandati al giudice del riesame in ordine alla motivazione dei provvedimenti sottoposti al suo sindacato, poteri che devono ritenersi sussistere quando, come nel caso in esame, il decreto di sequestro probatorio presenti, sotto il profilo dell'indicazione delle ragioni che devono giustificarlo, soltanto incompletezze o lacune, peraltro di massima compatibili con la tendenziale attenuazione dell'obbligo di motivazione che caratterizza i provvedimenti di cautela reale rispetto a quelli destinati ad incidere sulla libertà personale. 2.3. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che non risultano in alcun modo violati i principi di adeguatezza e proporzionalità che devono sostenere la misura cautelare disposta. Corretta è da ritenersi, infatti, la motivazione in parte qua del Tribunale del riesame posto che il sequestro non risulta essere meramente esplorativo, ma indirizzato a beni specifici, funzionalmente collegati al reato per cui si procede e strumentale rispetto all'acquisizione mirata di dati contenuti nei beni sequestrati, da eseguirsi mediante apposita strumentazione in uso al R.I.S. CC di Parma non risultando idonee né altre analisi di personale non specializzato, che prescindano dall'esame diretto della strumentazione, né il mero back-up dei dati su supporto usb in uso all'indagata a cui viene contestato, in via provvisoria, di aver posto in essere delle condotte minatorie nei confronti della persona offesa a mezzo l'invio di un biglietto scritto con un personal computer e successivamente stampato. Risultano, pertanto, contemperate le finalità investigative e le esigenze di proporzionalità e il motivo di ricorso deve, quindi, ritenersi inammissibile. 2.4. Con l'ultimo motivo di ricorso, nessuna critica costruttiva viene proposta avverso la decisione impugnata in cui , con chiarezza, si ricorda che al tribunale del riesame non è dato di disporre la restituzione di quanto sequestrato, rientrando tale potere nelle competenze del pubblico ministero e potendo il Tribunale esclusivamente valutare la correttezza di un eventuale provvedimento reiettivo dell'autorità inquirente. 3. Sulla base delle considerazioni svolte„ il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 23000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle amm
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