CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11270/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERZOTTOGIANCARLO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatoEMANUELE CARNIELLO;2026- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANDREASITZIA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 25/2021 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 232/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 28162/2021Numero sezionale 339/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GNeunmeerroa dli era ccolta generale 11270/2026Data pubblicazione 27/04/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Padova ha accolto la domanda presentatadai lavoratori in epigrafe indicati nei confronti del “Il GrilloSocietà [OSCURATO:PERSONA]” volta all’adeguamento exart. 36 Cost. della retribuzione loro corrisposta ex CCNLCooperative Sociali parametrandola, invece, al CCNLAssoambiente FISE.2. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata,in accoglimento del gravame presentato dalla società e inriforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato tuttele originarie domande.I giudici di seconde cure, parificata la posizione dei novelavoratori (sebbene per tre, già in forza alla Cooperativaprima dell’appalto del 2014 non era stata data lapossibilità di dimostrare la loro estraneità all’appaltostesso), nell’esaminare l’art. 22 par. 14 del contratto,intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel marzo del 2014,hanno premesso che la clausola in oggetto facevariferimento ai “servizi ambientali” che non era unospecifico contratto collettivo (non potendosi riferire ladisposizione al CCNL Federambiente o Assoambiente perrelationem) e che il CCNL Cooperative sociali era firmatoda [OSCURATO:PERSONA] comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale e ciò faceva dubitareche i Sindacati avessero firmato contratti contrastanti coni parametri dell’art. 36 Cost.; hanno precisato che tra gliobblighi dell’appaltatore vi era quello di assumere a tempoindeterminato gli addetti al servizio prima svolto daNumero registro generale 28162/2021Numero sezionale 339/2026ACEGAS che erano stati impegnati fino al 31.3.201N4um neroe dlli ora ccolta generale 11270/2026Data pubblicazione 27/04/2026stesso servizio di raccolta rifiuti e che la clausolacontrattuale prevedeva le eccezioni per le cooperativesociali di tipo B di non applicare altro contratto collettivo,anche ai fini dell’art. 36 Cost., se non quello daRegolamento interno; inoltre, hanno sottolineato che nonera pertinente il richiamo all’art. 7 co. 4 del D.l. n. 248/07conv. in legge n. 31/08 perché riguardante i soci lavoratorie non i dipendenti (quale era l’odierno ricorrente), ditalché era corretta l’applicazione del CCNL CooperativeSociali valido per tutti i settori di intervento; infine, hannoribadito che il contratto applicato in concreto non violavail disposto di cui all’art. 36 Cost., anche in considerazionedella natura delle Organizzazioni firmatarie dello stesso eche non si trattava di un contratto “pirata”.3. Avverso la sentenza di secondo grado i lavoratori hannoproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui haresistito con controricorso “[OSCURATO:PERSONA]” Società CooperativaSociale.4. Le parti hanno depositato memorie.5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scrittachiedendo l’accoglimento del ricorso.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e dei contratti e accordicollettivi nazionali di lavoro, in relazione all’art. 360 co. 1n. 3 cpc, nonché la violazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ., in riferimento alla interpretazione del contratto diappalto (art. 22 par. 14) di affidamento del servizio diraccolta rifiuti. Si deduce che con la locuzione “osservareun trattamento economico normativo non inferiore aquello previsto dal CCNL del settore servizi ambientali”,Numero registro generale 28162/2021Numero sezionale 339/2026avendo riguardo alla volontà delle parti e al senso leNutmteerroa dli era ccolta generale 11270/2026Data pubblicazione 27/04/2026delle parole adoperate, il riferimento ai servizi ambientali,relativamente all’oggetto del contratto, non poteva cherichiamare il CCNL Federambiente e/o FISE Assoambiente,che erano i CCNL di riferimento nel settore (pubblico eprivato), escludendo altre tipologie contrattuali: ciò anchein considerazione della natura della committente ACEGASAPS e della esigenza di garantire una parità di trattamentoa tutti i partecipanti alla gara pubblica. Si censura, poi,l’assunto che la seconda parte della clausola prevedesseuna deroga indiscriminata, specificando che la stessaavrebbe potuto operare solo nei confronti del personaleeffettivamente svantaggiato.3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e dei contratti e accordicollettivi, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, nonché la mancataapplicazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e la violazionedegli artt. 3 legge n. 142/2001, art. 7 D.l. n. 248/2007 e36 Cost., per non avere la Corte territoriale riconosciutol’obbligo, per le società cooperative, di applicare iltrattamento economico previsto dal CCNL di settore odella categoria affine a quella in cui le stesse operano,derivando ciò da una norma imperativa e non dallaadesione della società ad una determinata associazionesindacale, in una ottica di equiparazione retributiva inconsiderazione dell’oggettivo e corretto contenutocontrattuale.4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e dei contratti e accordicollettivi nazionali di lavoro, in relazione all’art. 360 co. 1n. 3 cpc, nonché la violazione dell’art. 1411 Cod. civ., inrelazione al mancato inquadramento della clausola di cuiall’art. 22 par. 14 del contratto di appalto come contrattoNumero registro generale 28162/2021Numero sezionale 339/2026a favore di terzo; si rappresenta che la Corte terrNiutmoerroia dli era ccolta generale 11270/2026Data pubblicazione 27/04/2026non aveva considerato che il contratto speciale di appalto,all’art. 22, era un contratto a favore del terzo e laviolazione di tale clausola costituiva un inadempimentocontrattuale.5. Il primo motivo è fondato.A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegeticisopra richiamati e non è esaustiva sia con riguardoall’esame della clausola del contratto speciale di appalto(art. 22 par. 14) di affidamento del servizio raccolta rifiuti,intercorso nel caso concreto, sia con riferimento alla realevolontà dei contraenti.6. In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che l’art. 1362cod. civ., sia sotto il profilo del “chiaro tenore letterale”del testo, sia sotto l’aspetto della “comune intenzione delleparti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere,quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comunedelle parti, al punto che non sussistano residue ragioni didivergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intentoeffettivo dei contraenti (Cass. 28 agosto 2007, n. 18180;Cass. 21 agosto 2013, n. 19357; Cass. 4 maggio 2017, n.10850); dall’altro, va sottolineato che esso non ènecessariamente decisivo ai fini della ricostruzionedell'accordo; e ciò perché il significato delle dichiarazioninegoziali non è un prius, ma l'esito di un processointerpretativo che non può arrestarsi al tenore letteraledelle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriorielementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore(Cass. 15 luglio 2016, n. 14432), anche secondo unainterpretazione orientata dal criterio di buona fede, anorma dell’art. 1366 c.c., avuto riguardo allo “scopopratico” perseguito dalle parti con la stipulazione delNumero registro generale 28162/2021Numero sezionale 339/2026contratto, e quindi della relativa “causa concreta”N u(mCearos dsi r.a ccolta generale 11270/2026Data pubblicazione 27/04/202617 novembre 2021, n. 34795; Cass. 25 gennaio 2022, n.2173).Nella fattispecie in esame, quindi, alla stregua di taliprincipi, dalla opzione ermeneutica dei giudici di secondecure non risulta così inequivocamente chiaro perché unacommittente ([OSCURATO:PERSONA]), che svolge la propria attivitànell’ambito dei servizi ambientali (e che applica il CCNLchiaramente specificato che ”la società aggiudicatariadeve osservare un trattamento economico e normativonon inferiore a quello previsto dal ccnl del settore serviziambientali”, con la chiara intenzione, quindi, di garantire,nell’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti unaparità di trattamento in materia di gare pubbliche inossequio all’osservanza del principio di concorrenza,mentre, poi, in realtà, la società aggiudicataria si ritengalibera di potere applicare anche un diverso contrattocollettivo.Inoltre, aderendo a questa tesi, non è spiegato perché,qualora la suddetta clausola, come interpretata dalla Cortedi appello, avesse consentito la applicazione anche di altrocontratto collettivo in presenza di progetti di inserimentosociale per persone svantaggiate, sarebbe stato poinecessario inserire una seconda parte (in cui lacommittente accettava la applicazione di un c.c.n.l. anchediverso dai “servizi ambientali”), che prevedesse unaderoga della prima, e non invece ritenere che questa fosseunicamente una sua specificazione, atteso il riferimentoed il richiamo testuale, in essa, all’art. 8 Federambiente,e solo in presenza dei suddetti progetti.Numero registro generale 28162/2021Numero sezionale 339/2026Di tutte queste possibilità, ai fini di una corrNeumtterao di era ccolta generale 11270/2026Data pubblicazione 27/04/2026plausibile interpretazione in iure della clausola in oggetto,si deve tenere conto.È opportuno, infine, precisare che in sede di legittimità lainterpretazione di una clausola contrattuale di un similecontratto speciale di appalto, formulata in terminisovrapponibili (Cass. n. 12279/2025) a quella delpresente giudizio, è stata già avvalorata in mododivergente da quella adottata dalla Corte territoriale.7. In conclusione, pertanto, il primo motivo deve essereaccolto con assorbimento della trattazione egli altri.8. La gravata sentenza va cassata in relazione al motivoaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello diVenezia, in diversa composizione, che procederà ad unnuovo esame tenendo conto anche delle problematicheriguardanti il testo dei contratti individuali dei dipendenti,della presenza di eventuali lavoratori svantaggiati e dellaloro adibizione all’appalto di cui è processo, provvedendo,altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presentegiudizio.La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri;cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di appello di Venezia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27.1.2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneIl cons. estDott. [OSCURATO:PERSONA]