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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2023

Cassazione n. 31288/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; m • OSSERVA

1. Visti i ricorsi di Leoluca ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le memorie depositate dal difensore di quest'ultimo e di Ippolito in data 8.5.2023, con le quali si rinnovano le ragioni dei ricorsi.

2. Ritenuto che i motivi dedicati a contestare, in tutti i ricorsi, la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione da parte della Corte d'Appello sono manifestamente infondati, poiché basati o sull'inesatta elencazione delle udienze di rinvio (il ricorso a motivo unico di Trombaturi) o su un presupposto errato (gli altri due ricorsi): l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non è stata affatto rinviata, come dicono le difese, per la concomitante ragione d'ufficio dell'assenza dei due testi del pubblico ministero, da ricitare, ma soltanto, ed in via assolutamente unica e preliminare, in considerazione dell'astensione di categoria cui il difensore ha dichiarato di aderire (ciò risulta pacificamente dal verbale di udienza, cui il Collegio ha avuto accesso), con conseguente, espressa sospensione dei termini di prescrizione per tutto il periodo di rinvio, fino al 14.12.2017.

Calcolato tale periodo, la sospensione sposta il termine di prescrizione in avanti di circa nove mesi, e non dei soli 4 mesi e 7 giorni ammessi dagli stessi ricorrenti (con prescrizione da loro calcolata al 16.3.2022); si è ben oltre, quindi, la data della sentenza di secondo grado del 21.4.2022 (i fatti sono del 10.5.2014), sicchè l'inammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso, di cui si dirà tra poco, rende impossibile rilevare in questa sede l'intervenuta estinzione del reato ex art. 157 cod. pen. (vedi, da ultimo, Sez.

U Ricci, in motivazione, e prima Sez.

U [OSCURATO:PERSONA]).

3. Gli ulteriori motivi contenuti nei ricorsi di Brucia e Ippolito, tutti incentrati sul trattamento sanzionatorio (nella specie, bilanciamento delle circostanze ed eccessività della pena), sono aspecifici e rivalutativi di un giudizio ragionevolmente espresso dal giudice di merito (cfr. le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata).

4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; m • OSSERVA 1. Visti i ricorsi di Leoluca ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le memorie depositate dal difensore di quest'ultimo e di Ippolito in data 8.5.2023, con le quali si rinnovano le ragioni dei ricorsi. 2. Ritenuto che i motivi dedicati a contestare, in tutti i ricorsi, la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione da parte della Corte d'Appello sono manifestamente infondati, poiché basati o sull'inesatta elencazione delle udienze di rinvio (il ricorso a motivo unico di Trombaturi) o su un presupposto errato (gli altri due ricorsi): l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non è stata affatto rinviata, come dicono le difese, per la concomitante ragione d'ufficio dell'assenza dei due testi del pubblico ministero, da ricitare, ma soltanto, ed in via assolutamente unica e preliminare, in considerazione dell'astensione di categoria cui il difensore ha dichiarato di aderire (ciò risulta pacificamente dal verbale di udienza, cui il Collegio ha avuto accesso), con conseguente, espressa sospensione dei termini di prescrizione per tutto il periodo di rinvio, fino al 14.12.2017. Calcolato tale periodo, la sospensione sposta il termine di prescrizione in avanti di circa nove mesi, e non dei soli 4 mesi e 7 giorni ammessi dagli stessi ricorrenti (con prescrizione da loro calcolata al 16.3.2022); si è ben oltre, quindi, la data della sentenza di secondo grado del 21.4.2022 (i fatti sono del 10.5.2014), sicchè l'inammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso, di cui si dirà tra poco, rende impossibile rilevare in questa sede l'intervenuta estinzione del reato ex art. 157 cod. pen. (vedi, da ultimo, Sez. U Ricci, in motivazione, e prima Sez. U [OSCURATO:PERSONA]). 3. Gli ulteriori motivi contenuti nei ricorsi di Brucia e Ippolito, tutti incentrati sul trattamento sanzionatorio (nella specie, bilanciamento delle circostanze ed eccessività della pena), sono aspecifici e rivalutativi di un giudizio ragionevolmente espresso dal giudice di merito (cfr. le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata). 4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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