CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 41552/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez.1345/2025 UP – 20/11/2025 R.G.N. 29526/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; lette la memoria e le conclusioni depositate in data 05/11/2025 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che – ribadita la fondatezza dei motivi proposti – ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso o, quantomeno, l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata, essendo i reati oggetto della stessa estinti per sopravvenuta prescrizione; lette la memoria e le conclusioni depositate in data 07/11/2025 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che – ribadita la fondatezza dei motivi proposti – ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso o, quantomeno, l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata, essendo i reati oggetto della stessa estinti per sopravvenuta prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41552/2025 Roma, lì, 29/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania – riformando la sentenza di primo grado con riferimento ad alcuni capi di imputazione relativi a reati estinti per prescrizione, durante il tempo necessario alla celebrazione del giudizio – ha confermato la sentenza di condanna dei ricorrenti emessa dal Tribunale di Caltagirone in relazione ai delitti di peculato contestati ai capi E) ed L). In relazione a tali addebiti, il conforme accertamento dei giudici di primo e secondo grado può essere sintetizzato come segue. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è titolare di un’agenzia per il disbrigo di “pratiche auto”; in quanto soggetto autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche per conto di Agenzia delle Entrate, egli riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio. Presso la agenzia per il disbrigo di “pratiche auto” condotta da [OSCURATO:PERSONA] collabora anche il figlio di quest’ultimo, ossia il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Per ambedue le imputazioni che vengono qui in rilievo (e per tutte le altre vicende estinte per prescrizione), le sentenze di merito hanno ritenuto univocamente dimostrato che: (i) i clienti (il sig. [OSCURATO:PERSONA], per il capo E, relativamente ad una tassa automobilistica del 2011; il sig. [OSCURATO:PERSONA] per il capo L, relativamente ad una tassa automobilistica del 2012) si siano rivolti all’agenzia “pratiche auto” [OSCURATO:PERSONA] e abbiano corrisposto quanto dovuto per il pagamento di una tassa automobilistica; (ii) ai clienti sia stata rilasciata una ricevuta, attestante l’avvenuto pagamento della tassa; (iii) il citato pagamento sia stato poi annullato nelle successive 24 ore, con il risultato di privare l’Agenzia delle Entrate del tributo corrisposto, che restava trattenuto dai ricorrenti che, in tal modo, si sono appropriati delle somme ricevute dai clienti a titolo di pagamento delle tasse automobilistiche. La Corte di appello – esclusa la possibilità di qualificare i fatti come truffa – ha dunque ritenuto il concorso nel delitto di ambedue gli imputati nel delitto di peculato e li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia. 2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza della Corte di appello di Catania, con separati ricorsi, in cui deducono motivi qui di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] – articola tre motivi di ricorso, con i quali denuncia vizi di motivazione. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce l’illogicità della motivazione e la violazione del canone decisorio dell’ “oltre il ragionevole dubbio”. La Corte di appello di Catania non avrebbe fatto buon governo di tale regola di giudizio, trascurando di considerare ipotesi di ricostruzione del fatto alternative e non implausibili; alla luce del compendio probatorio, il meccanismo illecito sarebbe infatti ascrivibile a condotte del figlio, [OSCURATO:PERSONA] (tra l’altro, perché autore di alcuni falsi documentali, utilizzati per dissimulare la commissione delle appropriazioni; ciò renderebbe maggiormente plausibile l’ipotesi che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fosse in buona fede). 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce l’illogicità della motivazione in relazione alle massime di esperienza valorizzate in sentenza. La Corte di appello di Catania ha corroborato l’affermazione di responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando il fatto che questi abbia usato un documento falso (la attestazione di bonifico falsificata) per provare ad offrire chiarimenti allorché fu convocato presso la sede dell’ACI. Ma il ragionamento della Corte di appello di Catania sarebbe fondato su una massima di esperienza del tutto illogica (è infatti intimamente contraddittorio – secondo il ricorrente – che l’autore di un reato, sollecitato a rendere chiarimenti, provi a scagionarsi usando elementi documentali che egli sa essere falsificati e facilmente confutabili; proprio questa massima di esperienza intimamente contraddittoria sarebbe stata utilizzata dalla Corte di merito). 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione, non avendo la Corte di appello motivato – se non con motivazione apparente – sul secondo motivo di appello, relativo alla possibile qualificazione del fatto come truffa aggravata, anziché come peculato. 3.4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] memoria conclusiva nella quale ripercorre i motivi di ricorso sopra sintetizzati, sollecitando l’accoglimento degli stessi, con conseguente richiesta di annullamento della sentenza impugnata (annullamento da disporre – secondo il ricorrente – senza rinvio, essendo i reati oramai estinti per decorso del termine di prescrizione). 4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – articola tre motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce manifesta illogicità della motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), poiché «fondata su un fatto/prova inesistente». Dopo avere ripercorso la parte di motivazione che riguarda [OSCURATO:PERSONA] e avere rilevato che la Corte di appello ha ritenuto elementi probatori a carico di questi la falsificazione del bonifico e il fatto che fosse egli ad occuparsi delle pratiche bancarie dell’agenzia di “pratiche auto” (elementi valorizzati per dimostrare l’apporto concorsuale fornito dal ricorrente), il ricorrente evidenzia che: (i) né la sentenza di secondo grado, né quella di primo grado offrono elementi dimostrativi del fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia falsificato un bonifico; (ii) non vi sarebbe – nel compendio probatorio – alcuna dimostrazione testimoniale o documentale attestante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] curasse le pratiche bancarie dell’agenzia. La Corte di appello avrebbe dunque valorizzato – attribuendo loro rilievo decisivo – prove inesistenti. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge penale (ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 314 cod. pen.). Il motivo censura la motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe adeguatamente motivato sulle ragioni per cui è ravvisabile il concorso dell’extraneus nel reato proprio; l’apporto concorsuale del ricorrente non può essere dimostrato sulla base degli elementi probatori che risultano travisati (per quanto detto con il primo motivo); né il concorso nel reato può essere postulato dall’esistenza di legami familiari con il padre co-imputato o dall’essere l’extraneus inserito nell’attività commerciale in cui – in tesi – sarebbe stato commesso il delitto di peculato. La sentenza di merito non avrebbe dunque offerto adeguata motivazione sulle condotte materiali ascrivibili al ricorrente, né sulla sua consapevolezza in ordine alla destinazione delle somme incassate, né sulla sua consapevolezza delle condotte tenute dal titolare dell’agenzia di “pratiche auto” (titolare altresì della qualifica soggettiva), né, infine, sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). La Corte di appello di Catania avrebbe fatto malgoverno della regola di giudizio della responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio” e dei criteri di valutazione della prova codificati dall’art. 192 cod. proc. pen. In particolare, la Corte di appello di Catania avrebbe trascurato di valutare spiegazioni alternative dei fatti (peraltro, fondando il ragionamento su prove travisate); in particolare, la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare la tesi alternativa, esplicitamente segnalata in ricorso (cioè: che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] abbia preso consapevolezza delle condotte illecite tenute dal titolare dell’agenzia di “pratiche auto”, «ben oltre la consumazione del reato di peculato», vale a dire, dopo che il reato si era già consumato). 4.4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] memoria conclusiva nella quale ripercorre i motivi di ricorso sopra sintetizzati, sollecitando l’accoglimento degli stessi, con conseguente richiesta di annullamento della sentenza impugnata (con annullamento da disporre senza rinvio con riferimento al capo E), essendo il reato da ritenere estinto per decorso del termine di prescrizione). 5. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dei ricorsi. 5.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso formulati da [OSCURATO:PERSONA] sarebbero infondati; la Corte di appello di Catania avrebbe offerto adeguata motivazione delle ragioni del coinvolgimento del ricorrente nella commissione del reato (fondando il coinvolgimento del ricorrente sulla qualifica soggettiva rivestita, sull’attivo coinvolgimento nella conduzione dell’agenzia di “pratiche auto”, sulla mancata deduzione di elementi tali da far dubitare che, per scarsa consapevolezza dell’uso delle strumentazioni informatiche, le falsificazioni documentali e le pratiche bancarie potessero avvenire a sua insaputa). Parimenti infondato il terzo motivo di ricorso, considerato che la Corte di appello di Catania avrebbe dato correttamente conto delle ragioni per cui, nel caso in esame, è configurabile il reato di peculato e non quello di truffa (posto che gli artifici documentali sono stati utilizzati per dissimulare agli occhi dei clienti l’appropriazione delle somme e non già per realizzarla). 5.2. I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] sarebbero, anch’essi, infondati. [OSCURATO:PERSONA] generale esclude che la Corte di appello di Catania sia incorsa in travisamenti del fatto: le falsità documentali ascritte in sentenza ad [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero tanto riferibili ad un bonifico falsificato, quanto piuttosto alle false attestazioni di avvenuto pagamento del tributo che detto ricorrente consegnava ai clienti. Ciò posto, secondo il Pubblico ministero, le condotte di falsificazione delle attestazioni di pagamento e l’attivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell’attività svolta presso l’agenzia di “pratiche auto”, il fatto che egli curasse altresì le pratiche bancarie hanno correttamente condotto i giudici di merito a ritenere – con motivazione non illogica – la responsabilità concorsuale del ricorrente. 6. Il procedimento è stato trattato all’udienza del 20 novembre 2025, nessuno avendo chiesto la trattazione orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di passare allo scrutinio dei motivi di ricorso, è necessario premettere che, nel caso in esame, i giudici di primo e secondo grado hanno ricostruito i fatti oggetto di giudizio proponendo una conforme ricostruzione storica, con argomenti – in fatto e in diritto – coerenti tra loro (fatta eccezione per il riferimento operato dalla Corte di appello ad un falso bonifico bancario; riferimento che si assume oggetto di travisamento e di cui si dirà in seguito). Ciò premesso, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso diversi richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove. Ne discende che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01). In secondo luogo, con riferimento ai motivi di ricorso che deducono la violazione del principio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”, si ricorda – in premessa – che, secondo la giurisprudenza di questa Corte l'introduzione di tale principio nel tessuto del codice di rito non ha mutato la fisionomia del sindacato di legittimità della Corte di cassazione sul vizio di motivazione della sentenza; a patto che, ove siano dedotte una pluralità di possibili ricostruzioni alternative, esse siano state oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 01; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600 – 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519 – 01; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579 – 01). Nel caso in esame, le possibili ricostruzioni alternative propugnate dai ricorrenti (l’eventualità che le appropriazioni siano frutto di iniziative unilaterali di uno dei due imputati, all’insaputa dell’altro), sono state considerate da ambedue le sentenze di merito (che hanno ritenuto il concorso nel reato di ambedue i ricorrenti). 2. Ciò posto, per verificare se sussistano i vizi motivazionali denunciati dai due ricorsi, occorre dare schematicamente conto della ricostruzione operata nel duplice accertamento di merito. 2.1. In sede di merito è stato accertato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era – all’epoca dei fatti – titolare di una agenzia di disbrigo “pratiche auto”. Presso quella agenzia collaborava in modo stabile il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (figlio del primo). I clienti dell’agenzia di disbrigo “pratiche auto” si interfacciavano sia con [OSCURATO:PERSONA] (titolare dell’agenzia), sia con [OSCURATO:PERSONA] (figlio del titolare). La sentenza di primo grado ripercorre le testimonianze assunte nel corso del dibattimento (ove si discuteva non solo delle imputazioni ora in esame, ma anche di molti altri episodi, assimilabili a quello oggetto di giudizio con imputazioni relative a reati estinti per decorso del termine di prescrizione). Si tratta di sedici testimoni che hanno riferito di essersi rivolti «agli [OSCURATO:PERSONA]» e all’agenzia «degli [OSCURATO:PERSONA]», consegnando agli imputati le somme di danaro necessarie per il pagamento dei tributi, ricevendo, in cambio, il rilascio di una attestazione di pagamento della tassa, salvo in seguito scoprire che il tributo non era stato poi versato all’Agenzia delle Entrate, con il risultato che i predetti testimoni risultavano inadempimenti rispetto al pagamento della tassa automobilistica da loro dovuta (sentenza di primo grado, pag. 3-7). 2.2. Muovendo dalla deposizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Caltagirone, secondo le sentenze di merito, il modus operandi usato dagli imputati è ricostruibile come segue: il contribuente si rivolgeva agli imputati e versava loro il tributo; gli imputati incameravano la somma di danaro e registravano il pagamento, rilasciando una attestazione di pagamento (non contraffatta) erogata da un dispositivo collegato con la Pubblica amministrazione; sennonché, entro le successive 24 ore, gli imputati annullavano le comunicazioni di pagamento (come consentito dal sistema telematico utilizzato per quei pagamenti da parte di intermediari); ciò che comportava, come risultato pratico, che all’Agenzia delle Entrate non perveniva la somma consegnata dai contribuenti ai due imputati (che, dunque, se ne erano appropriati; cfr. sentenza di primo grado, pag. 2-3; sentenza di secondo grado, p. 5). 2.3. Sotto il profilo della qualificazione giuridica dei fatti, l’appropriazione delle somme da parte dei due imputati – secondo il concorde accertamento dei giudici di merito – integra il delitto di peculato. Si tratta di valutazione che il Collegio condivide, considerato che la giurisprudenza di questa Corte ha già ripetutamente affermato che «integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato alla riscossione delle tasse che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione» (Sez. 6, n. 45082 del 01/10/2015, Marrocco, Rv. 265342 – 01, proprio in un caso di appropriazione di somme di denaro da parte di un gestore di un’agenzia di pratiche automobilistiche autorizzato alla riscossione delle tasse regionali; conf. Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019, dep. 2020, Boggione, Rv. 278708 – 01; Sez. 6, n. 2693 del 29/11/2017, dep. 2018, De, Rv. 272131 – 01 ; Sez. 6, n. 28424 del 12/06/2013, De, Rv. 256353 - 01). 3. I motivi di ricorso – tanto quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], quanto quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] – denunciano il vizio di motivazione relativo alla precisa attribuzione delle singole responsabilità a ciascuno dei due imputati. Detti motivi di ricorso, seppur si incentrino su diversi aspetti della motivazione che si assume viziata, ruotano intorno ad un’idea di fondo: ciascun ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano – erroneamente e con motivazione viziata – ritenuto la responsabilità concorsuale di ambedue gli imputati. Per contro, secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (titolare dell’agenzia di “pratiche auto”) non potrebbe escludersi che l’unico responsabile delle condotte appropriative possa essere individuato in [OSCURATO:PERSONA] (figlio del titolare). Simmetricamente, secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito avrebbero trascurato la possibilità che il responsabile delle condotte appropriative possa essere individuato esclusivamente nel titolare dell’agenzia, [OSCURATO:PERSONA]. 4. I giudici di merito – con una conforme valutazione, resa con un giudizio di fatto articolato con motivazione non manifestamente illogica e non suscettibile di censure da parte di questa Corte, cui non è consentita la rivalutazione di merito della ricostruzione in punto di fatto – ritengono univocamente dimostrato che ambedue i ricorrenti abbiano contribuito alla commissione dei fatti di reato qui giudicati. 4.1. Si è detto supra (considerato in diritto 2.1) che tutti i clienti che hanno lamentato di essere risultati morosi presso l’Agenzia delle Entrate hanno fatto riferimento all’Agenzia «degli [OSCURATO:PERSONA]» e, più in generale, «agli [OSCURATO:PERSONA]». I giudici di primo grado registrano questa difficoltà probatoria (sentenza di primo grado, pagina 7), ma ne traggono argomento per ritenere che i ricorrenti fossero stabilmente inseriti – ambedue con ruoli operativi e sostanzialmente fungibili – nella gestione dell’agenzia. Ne è conferma che la stessa sentenza di primo grado esamina il caso di alcuni clienti dell’agenzia che hanno corrisposto il tributo ad [OSCURATO:PERSONA] e – una volta scoperto di risultare inadempienti al versamento del tributo presso l’Agenzia delle Entrate – di avere ricevuto chiarimenti e rassicurazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] (si veda la sintesi della deposizione di Failla, pagina 6 della sentenza di primo grado); o di altri clienti che – nel riferirsi all’Agenzia di “pratiche auto” – ne attribuiscono, significativamente e a dispetto dell’intestazione formale, la titolarità ad [OSCURATO:PERSONA] (si veda la sintesi della deposizione Tasca, pagina 7 della sentenza di primo grado). Tanto la sentenza di primo grado, quanto quella di secondo grado reputano dunque – con accertamento conforme nei due gradi di giudizio – che, presso l’agenzia di “pratiche auto”, operassero materialmente sia [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. I giudici di primo grado, evidenziano che «anche rispetto alle posizioni dei testi che, con certezza, ricordavano di avere parlato con [OSCURATO:PERSONA] e avere versato a lui la somma in contanti, comunque, poi, emergeva anche un successivo coinvolgimento del padre, non solo e non sempre in ragione della sua formale qualifica di titolare dell’agenzia, ma anche perché era il soggetto che poi riceveva le lamentele dei clienti e offriva loro rassicurazioni e spiegazioni» (v. sentenza di primo grado, pag. 7 e 10-11; il passaggio riportato è a pagina 11). 4.3. Secondo la Corte di appello si può giungere al medesimo risultato probatorio sulla scorta di un percorso argomentativo che è così schematizzabile: la responsabilità dell’intraneus [OSCURATO:PERSONA] discenderebbe dall’essere egli il titolare dell’agenzia di “pratiche auto” (e dunque diretto portatore dell’interesse a trattenere le somme, pur non essendovi esplicita prova che i clienti le abbiano consegnate a lui direttamente) e il titolare della qualifica soggettiva (che lo onerava di penetranti poteri e doveri di controllo sulla gestione degli incassi e dei pagamenti); inoltre, la Corte di appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere il titolare dell’Agenzia, fosse anche persona attivamente coinvolta nella gestione dell’attività, tanto da interessarsi e ad offrire giustificazioni a fronte dei reclami dei clienti e dei rilievi mossi dall’ACI, allorché il meccanismo illecito ha cominciato ad emergere (sentenza di secondo grado, pag. 2-4). La responsabiltà dell’extraneus [OSCURATO:PERSONA] discenderebbe dall’avere egli attivamente cooperato – quale esecutore materiale – nel delitto di peculato ascrivibile al padre come titolare della qualifica soggettiva; i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] fosse persona stabilmente inserita nella gestione e nella struttura dell’agenzia, alla cui attività ha dunque portato un fondamentale spinta propulsiva. Inoltre – aggiunge la sentenza impugnata – [OSCURATO:PERSONA] sarebbe la persona che curava le pratiche bancarie dell’agenzia (sentenza di secondo grado, pag. 4-5). 4.4. Gli argomenti con cui i giudici di merito di primo e secondo grado ritengono che ambedue i ricorrenti abbiano contribuito alla realizzazione dei fatti di reato qui in esame sono esplicitati con una motivazione non manifestamente illogica, che prende le mosse da dati probatori di cui non si assume il travisamento (se non nella parte che verrà qui di seguito considerata). Si tratta, dunque, di un apprezzamento di fatto che è sottratto alla cognizione di questa Corte di legittimità. 5. Tutto ciò premesso, sono da rigettare i primi due motivi di ricorso spesi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con riferimento al dedotto travisamento della prova (con il quale si assume che la Corte di appello, travisando i fatti, abbia ritenuto – in assenza di prove sul punto – che [OSCURATO:PERSONA] abbia usato un documento falsificato per giustificarsi di fronte ai funzionari ACI che gli contestavano la mancata corresponsione dei tributi). Nella requisitoria, il Procuratore generale ipotizza che, con tale riferimento ad un documento non genuino, la Corte di appello intenda alludere agli attestati di pagamento rilasciati ai clienti. La prospettazione del Procuratore generale non è confortata dal tenore della motivazione della sentenza impugnata; si deve inoltre osservare che, effettivamente, il riferimento a tale segmento della vicenda compare nella sola sentenza di secondo grado, ove però non si indica la fonte di prova dalla quale trae questa informazione. Ma, – anche ove si versasse in un caso di prova travisata e anche ove si elidesse idealmente l’elemento di prova di cui si assume il travisamento – la sentenza impugnata, letta congiuntamente al conforme giudizio di primo grado, offre una motivazione adeguata e non manifestamente illogica delle ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] deve essere ritenuto responsabile dei due delitti di peculato a lui attribuiti (per le ragioni che sono state sopra evidenziate, ai punti 4.2. e 4.3). 5.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, non si ravvisa la denunciata illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado (che avrebbe fatto illogico impiego di improprie massime di esperienza, ritenendosi irragionevole – da parte del ricorrente – che [OSCURATO:PERSONA] possa essere andato a discolparsi presso la sede ACI, addirittura usando documentazione falsa). Il motivo è infondato. In realtà, la denunciata illogicità non è affatto manifesta. Il ricorrente evoca massime di esperienza che, in tesi, sarebbero maggiormente plausibili. Le massime di esperienza debbono formarsi non su base congetturale, ma su base esperienziale e secondo i canoni dell’ id quod prelumque accidit ed essere suscettibili di una qualche verifica empirica. Ne discende che è impropria l’evocazione della massima di esperienza elaborata dal ricorrente, posto che non è dato generalizzare una massima di esperienza che cristallizzi – nel senso auspicato dal ricorrente – quale sia il comportamento che è ragionevole attendersi da una persona accusata della commissione di un reato che tenta di discolparsi. Vi possono essere persone innocenti che si difendono usando inconsapevolmente prove falsificate; ma vi possono essere persone colpevoli che – vistesi scoperte e non avendo altro modo di provare ad ostacolare l’accertamento dei fatti – si risolvono ad usare prove falsificate. E proprio la possibilità di delineare tali scenari alternativi dimostra la scarsa efficacia dimostrativa della (pretesa) massima di esperienza che il ricorrente introduce nel motivo di ricorso. Con l’evocazione di una (pretesa) massima di esperienza (che non risulta affatto maggiormente plausibile rispetto al ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata), in realtà, il motivo di ricorso in esame tenta di introdurre nel giudizio di legittimità una nuova rivalutazione del fatto che, però, non è consentita in sede di legittimità, se non in caso di manifesta illogicità della motivazione (ipotesi che qui non ricorre) 5.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce infine violazione di legge e vizio di motivazione (che sarebbe apparente) in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe da qualificare come truffa aggravata e non come peculato. Secondo il ricorrente, l’operazione di annullamento telematico del pagamento nelle 24 ore successive alla consegna del denaro (che, come visto sopra, era il modus operandi usato dai ricorrenti) è la condotta che consentiva ai ricorrenti di appropriarsi delle somme di danaro consegnate dai clienti. Sicché l’artificio sarebbe lo strumento per realizzare l’appropriazione, con conseguente necessità di qualificare il fatto come truffa e non come peculato. Il motivo è infondato. Va ricordato che, secondo la ricostruzione fattuale, i clienti consegnavano ai due ricorrenti la somma di danaro in contanti, ricevendo in cambio l’attestazione di avvenuto pagamento (quella che, poi, veniva annullata nelle 24 ore successive). Sicché, i due ricorrenti entravano nella disponibilità della somma di danaro (si ripete: in contanti) al momento della consegna. Ciò posto, è sufficiente ricordare che – secondo la già citata giurisprudenza di legittimità - «integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato a ricevere il pagamento delle tasse automobilistiche che si appropri delle somme riscosse nell'adempimento della funzione pubblica, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione (…)» (Sez. 6, n. 2693 del 29/11/2017, dep. 2018, De, Rv. 272131 – 01 e l’ulteriore giurisprudenza sopra citata al considerato in diritto n. 2.3). Inquadrata in questa premessa, è corretta la risposta che i giudici di merito hanno offerto alla richiesta di riqualificare il fatto come truffa, anziché come peculato. I giudici di merito hanno correttamente ritenuto che l’incaricato di pubblico servizio che omette di versare ciò che ha ricevuto per conto della PA non è inadempiente ad un proprio debito pecuniario, ma all’obbligo di consegna del denaro che è già della Pubblica amministrazione; e la mancata consegna di tale denaro realizza l’interversione del possesso, rispetto alla quale gli artifici documentali (ossia il rilascio – a consegna dei contanti già avvenuta – dell’attestazione di pagamento e il suo successivo annullamento) rappresentano solo lo strumento per occultare la commissione dell’illecito (in termini Sez. 6, n. 24096 del 13/03/2025, Tasselli, Rv. 288297 – 01, secondo cui ricorre il peculato e non la truffa quando gli artifizi e raggiri sono finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della "res" già nella sua disponibilità in ragione del servizio ricoperto). 6. Sono infondati anche i tre motivi di ricorso proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Il primo motivo denuncia un travisamento della prova (non essendovi elementi indicativi del fatto – invece affermato in sentenza – che [OSCURATO:PERSONA] si occupasse delle pratiche bancarie, né che egli abbia falsificato alcun bonifico, affinché il padre lo esibisse come prova quando fu convocato presso la sede ACI). Anche sotto questo profilo, la Corte di appello introduce e valorizza due dati di fatto (l’occuparsi [OSCURATO:PERSONA] delle pratiche bancarie e l’avere egli falsificato un bonifico) non esplicitamente considerati dai giudici di primo grado e senza fare riferimento alle fonti di prova da cui ricava tali informazioni. Ma, anche elidendo idealmente tali fatti dalla trama motivazionale della sentenza impugnata, questa – letta congiuntamente a quella di primo grado – offre compiuta e non illogica motivazione delle ragioni per cui deve essere affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] (in ragione del fatto che, come evidenziato al punto 4.2 e 4.3 della motivazione che precede, egli: aveva rapporti con i clienti; riceveva da loro somme di danaro e rilasciava gli attestati di pagamento; capitava anche che offrisse rassicurazioni ai clienti che avanzavano rimostranze; da taluni veniva addirittura identificato come il titolare dell’agenzia). 6.2. Il secondo motivo lamenta una carenza di motivazione in ordine al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato proprio ascritto al padre, titolare della qualifica soggettiva rilevante per il delitto di peculato in contestazione (non essendo sufficiente l’evocazione di dati probatori travisati o la semplice esistenza di un legame parentale con il titolare della qualifica pubblicistica); né – si aggiunge – la sentenza indica la realizzazione delle condotte di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero realizzato un contributo causale e consapevole alla realizzazione del fatto tipico. Il terzo motivo, che può essere letto congiuntamente al secondo, lamenta vizio motivazionale per avere la Corte di appello trascurato l’eventualità che [OSCURATO:PERSONA] sia venuto a conoscenza delle appropriazioni (in tesi) perpetrate dal padre solo successivamente alla loro consumazione. Si tratta di motivi di ricorso del tutto generici, che non si confrontano con le argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado. Queste, lungi dal valorizzare il mero legame parentale tra i due imputati e trarne argomento di prova utilizzabile nei confronti dell’extraneus, hanno indicato in modo sufficientemente analitico le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] ha offerto un contributo materiale e consapevole alla realizzazione dei fatti di reato. Quanto al contributo materiale, è sufficiente ricordare che, nelle sentenze di merito, si indica proprio in [OSCURATO:PERSONA] la persona che spesso riceveva le somme di danaro dai clienti e rilasciava loro le attestazioni di pagamento. Egli, dunque, ricevendo il denaro dai clienti dell’agenzia aveva dato un contributo materiale e causalmente rilevante alla realizzazione di un segmento della condotta tipica (posto che la ricezione della somma è il presupposto fattuale del mancato versamento della stessa e, dunque, della appropriazione). Quanto alla consapevolezza delle condotte appropriative (in concomitanza con i fatti e non successivamente alla loro consumazione), il Collegio si limita ad osservare che i giudici di merito hanno messo in luce come, talora, fu anche [OSCURATO:PERSONA] ad offrire rassicurazioni ai clienti che chiedevano spiegazioni per il fatto che l’Agenzia delle Entrate li riteneva inadempimenti rispetto al dovere tributario. Essendo la formulazione di spiegazioni e rassicurazioni (ai clienti che si lamentavano) condotta logicamente incompatibile con la inconsapevolezza del fatto che le somme non erano state corrisposte all’Agenzia delle Entrate, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato – con motivazione non manifestamente illogica – che [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente consapevole del meccanismo di illecita (e ripetuta) appropriazione delle somme corrisposte dai clienti per il pagamento delle tasse automobilistiche. Anche sotto tali profili, le sentenze di merito offrono una motivazione adeguata e non manifestamente illogica. 7. I motivi di ricorso proposti dai ricorrenti, pur ammissibili, non sono fondati e comportano il rigetto dei ricorsi. Non è fondata la richiesta formulata – nelle memorie difensive depositate in via telematica – da ambedue i ricorrenti di accertare l’estinzione dei due reati oggetto di giudizio per decorso dei termini di prescrizione (richiesta formulata in modo generico dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e in modo più puntuale dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che allega l’intervenuta estinzione del solo reato contestato capo E, per prescrizione maturata in data 18/10/2015). Il primo dei due reati che vengono in rilievo è il delitto di peculato contestato al capo E) che risulta commesso in data 04/05/2011. Il termine di prescrizione è pari a dieci anni, aumentati di un quarto (anni dodici e mesi sei). Occorre però tenere conto dei periodi in cui il corso della prescrizione è stato sospeso; e non si tratta dei soli periodi indicati dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella memoria difensiva datata 7 novembre 2025 (in cui si indicano come periodi di sospensione del corso della prescrizione quelli dal 18.07.2017 al 6.12.2018; dal 15.5.2018 al 23.10.2018; dal 22.1.2019 al 7.5.2019; 3.12.2019 al 12.5.2020; dal 25.5.2021 al 15.6.2021; dal 21.9.2021 al 23.11.2021, commisurando la durata complessiva dei periodi di sospensione in 714 giorni di sospensione). Infatti, oltre ai periodi indicati nella citata memoria, il corso della prescrizione è da ritenere sospeso quantomeno anche nei periodi dal 08/02/2022 al 26/04/2022; dal 28/06/2022 al 25/10/2022; computando tale sospensione del corso della prescrizione, alla data di emissione della presente pronuncia, il più risalente dei due delitti di peculato in contestazione (quello contestato al capo E) non risulta estinto per prescrizione. A maggior ragione, non risulta estinto per prescrizione nemmeno il delitto di peculato contestato al capo L) (che è stato commesso in data 29/02/2012). I ricorsi vanno dunque rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/11/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]