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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 settembre 2022

Cassazione n. 06706/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro dichiarava la inammissibilità per tardività della istanza di ricusazione avanzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle dottoresse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al quale è in corso il processo in cui il prevenuto è imputato.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Cirianni, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.38 e 41 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la tardività della dichiarazione di ricusazione presentata nei riguardi dei due citati magistrati, senza considerare che la denunciata causa di incompatibilità era sorta fuori dal processo, in ragione del deposito della motivazione della sentenza emessa in altro processo (c.d. 'Nemea') da un collegio di cui i due predetti magistrati avevano fatto parte, pronuncia nella quale erano state formulate valutazioni circa la responsabilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; e, soprattutto, in conseguenza dell'acquisita conoscenza del successivo provvedimento con il quale la Corte di appello di Catanzaro aveva accolto, proprio in relazione alla posizione delle dottoresse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento al processo in corso, la dichiarazione di ricusazione che il [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, nell'ipotesi in cui il giudice abbia presentato una dichiarazione di astensione, non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata (in questo senso Sez.

U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260095-01).

Di tale regula iuris la Corte di appello di Catanzaro ha fatto corretta applicazione osservando come, nel caso di specie, la causa di ipotetica incompatibilità non era divenuta conosciuta fuori dal processo, ma nel corso dello stesso, sicché il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., l'odierno ricorrente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di ricusazione nei confronti dei magistrati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era quello della fine dell'udienza dell'8 settembre 2022 nel corso della quale quella causa di ricusazione era divenuta nota all'imputato: tenuto conto che in quella udienza il Presidente del Collegio aveva comunicato alle parti che il Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato le dichiarazioni di ricusazione che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] avevano in precedenza presentato (circostanza di cui pure era stata data notizia alle parti nella precedente udienza del 2 settembre 2022) motivando l'istanza con il riferimento alla circostanza di aver fatto parte del collegio che, nel citato processo c.d. 'Nemea', si era pronunciato sul medesimo reato associativo sia pur nei confronti di altri imputati (uno dei quali - tal Accorinti - aveva avanzato una dichiarazione di ricusazione che era stata accolta dalla Corte di appello).

A fronte di tale precisa indicazione, il ricorso appare aspecifico laddove si è sostenuto che il Cirianni sarebbe venuto a conoscenza della prospettata situazione di incompatibilità non all'udienza dell'8 settembre 2022 ma solamente quando, nel corso della successiva udienza del 15 settembre 2022, il Presidente del Tribunale del processo a quo aveva comunicato alle parti che, in ragione dell'ulteriore accoglimento di una dichiarazione di ricusazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], i giudici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano presentato una nuova dichiarazione di astensione: ciò tenuto conto che nella ordinanza impugnata la Corte territoriale ha precisato che nella seconda delle due indicate udienze le parti erano state informate che i due predetti magistrati si erano limitati a reiterare, con le stesse argomentazioni, la dichiarazione di astensione che era stata già rigettata dal Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di talché "la sostenuta causa di incompatibilità ...(era per le parti)... tutt'altro che nuova o sopravvenuta".

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro dichiarava la inammissibilità per tardività della istanza di ricusazione avanzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle dottoresse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al quale è in corso il processo in cui il prevenuto è imputato. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Cirianni, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.38 e 41 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la tardività della dichiarazione di ricusazione presentata nei riguardi dei due citati magistrati, senza considerare che la denunciata causa di incompatibilità era sorta fuori dal processo, in ragione del deposito della motivazione della sentenza emessa in altro processo (c.d. 'Nemea') da un collegio di cui i due predetti magistrati avevano fatto parte, pronuncia nella quale erano state formulate valutazioni circa la responsabilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; e, soprattutto, in conseguenza dell'acquisita conoscenza del successivo provvedimento con il quale la Corte di appello di Catanzaro aveva accolto, proprio in relazione alla posizione delle dottoresse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento al processo in corso, la dichiarazione di ricusazione che il [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, nell'ipotesi in cui il giudice abbia presentato una dichiarazione di astensione, non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata (in questo senso Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260095-01). Di tale regula iuris la Corte di appello di Catanzaro ha fatto corretta applicazione osservando come, nel caso di specie, la causa di ipotetica incompatibilità non era divenuta conosciuta fuori dal processo, ma nel corso dello stesso, sicché il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., l'odierno ricorrente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di ricusazione nei confronti dei magistrati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era quello della fine dell'udienza dell'8 settembre 2022 nel corso della quale quella causa di ricusazione era divenuta nota all'imputato: tenuto conto che in quella udienza il Presidente del Collegio aveva comunicato alle parti che il Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato le dichiarazioni di ricusazione che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] avevano in precedenza presentato (circostanza di cui pure era stata data notizia alle parti nella precedente udienza del 2 settembre 2022) motivando l'istanza con il riferimento alla circostanza di aver fatto parte del collegio che, nel citato processo c.d. 'Nemea', si era pronunciato sul medesimo reato associativo sia pur nei confronti di altri imputati (uno dei quali - tal Accorinti - aveva avanzato una dichiarazione di ricusazione che era stata accolta dalla Corte di appello). A fronte di tale precisa indicazione, il ricorso appare aspecifico laddove si è sostenuto che il Cirianni sarebbe venuto a conoscenza della prospettata situazione di incompatibilità non all'udienza dell'8 settembre 2022 ma solamente quando, nel corso della successiva udienza del 15 settembre 2022, il Presidente del Tribunale del processo a quo aveva comunicato alle parti che, in ragione dell'ulteriore accoglimento di una dichiarazione di ricusazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], i giudici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano presentato una nuova dichiarazione di astensione: ciò tenuto conto che nella ordinanza impugnata la Corte territoriale ha precisato che nella seconda delle due indicate udienze le parti erano state informate che i due predetti magistrati si erano limitati a reiterare, con le stesse argomentazioni, la dichiarazione di astensione che era stata già rigettata dal Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di talché "la sostenuta causa di incompatibilità ...(era per le parti)... tutt'altro che nuova o sopravvenuta". 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in
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