CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in per-gen-a 'del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedentb udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 aprile 2022, La Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dal giudice di primo grado del reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 e condannato alla pena di anni due, giorni 20 di reclusione ed euro 6.667,00 di multa. Era contestato all'imputato di avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish, dalla quale erano ricavabili numero 1.012,4 dosi medie singole. Lo stupefacente, custodito nell'abitazione in cui l'imputato era ristretto agli arresti domicliari, veniva spontaneamente consegnaté da questi ai militari operanti. Avverso la sentenza di condanna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, lamentando quanto segue. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 530, 546, comma 1, lettera e), 192 cod. proc. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. L'impugnata sentenza sarebbe illegittima perché adottata in spregio ai criteri normativi stabiliti nelle norme richiamate e assecondata da una motivazione illogica e lacunosa in più punti. I giudici di secondo grado, nella pronuncia impugnata, non hanno fornito logica ed esaustiva risposta alle specifiche doglianze mosse dalla difesa in relazione ai fatti di causa. Con argomentare contraddittorio ed incoerente hanno ritenuto di ravvisare in atti la fattispecie di cui all'articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/90, escludendo la possibilità dell'uso personale della sostanza caduta in sequestro. Se i giudici territoriali avessero fatto buon governo dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, sarebbero dovuti pervenire ad una pronuncia di esclusione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente, stante l'assenza di elementi oggettivi atti a dimostrare la detenzione dello stupefacente a fini di vendita e cessione. Le risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di merito conducono univocamente a ritenere che la sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente fosse destinata ad un uso strettamente personale. Gli unici elementi a suffragio delle argomentazioni accusatorie sono rinvenibili nel dato ponderale della sostanza caduta in sequestro e nel confezionamento in involucri di carta stagnola. Deve rammentarsi come, secondo costante insegnamento della Corte di legittimità in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale non determini alcuna presunzione circa la destinazione della droga ad un uso non personale, potendo essere tale elemento considerato un mero indizio. Merita ampia censura, in diritto, il postulato argomentativo della Corte di secondo grado nella parte in cui afferma che le precarie condizioni economiche del ricorrente ed i suoi precedenti penali, anche specifici, ben difficilmente avrebbero permesso di acquistare una tale provvista. Un simile ordine argomentativo si pone certamente in contrasto con i dettami normativi: i precedenti penali non possono essere valutati quali elementi probatori sintomatici di un'azione illecita; l'elemento i-r-,TIrtztarró delle precarie condizioni economiche è un dato puramente congetturale, neppure rispondente alla realtà dei fatti, considerato che il valore commerciale di 144 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish è piuttosto modesto, aggirandosi intorno ai 200-300 euro. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., 133 cod. pen., 73, cornma 5, d.P.R. 309/90. In via subordinata rispetto al primo motivo di ricorso, la motivazione espressa in sentenza dovrebbe essere reputata illogica e inadeguata con riferimento alla tematica riguardante la mancata riqualificazione del reato contestato nella fattispecie di lieve entità. I giudici di secondo grado, nella pronuncia impugnata, non hanno fornito congrua ed esaustiva risposta alle specifiche doglianze mosse sul punto dalla difesa nell'atto di gravame. Avrebbero dovuto argomentare in maniera maggiormente approfondita e congrua sulle ragioni specifiche ostative alla mancata riqualificazione dei fatti contestati al ricorrente nell'ambito della fattispecie invocata. Hanno omesso di consderare come la suddivisione dello stupefacente in stecchette già preconfezionate, avvolte in carta stagnola, fosse sintomatica di una destinazione dello stupefacente ad una vendita al minuto, riconducibile nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Terzo motivo: violazione degli articoli 546, comma 1, lettera e) cod. proc. peri., 133 e 62-bis cod. pen. I giudici di appello non hanno fornito congrua ed esaustiva risposta alle specifiche dogl,anze mosse dalla difesa nell'atto di gravame in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Quarto motivo: violazione degli articoli 133 e 99-bis cod. pen. Il giudice del gravame avrebbe dovuto argomentare in maniera approfondita e congrua sulle ragioni specifiche poste a fondamento della riconosciuta recidiva. La motivazione adottata dai giudici territoriali si pone in contrasto con i principi stabiliti in sede di legittimità. La recidiva, anche reiterata, conserva natura di circostanza aggravante facoltativa, con conseguente possibilità per il giudice di escluderla laddove, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, la condotta serbata dall'imputato non appaia sintomatica di una maggiore colpevolezza e pericolosità del soggetto agente. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La valutazione circa la destinazione alla vendita ed alla cessione della sostanza stupefacente caduta in sequestro è sostenuta da conferente motivazione. Con argomentare logico, la Corte di merito ha posto in evidenza come il quantitativo non modesto della sostanza caduta in sequestro e la sua parziale suddivisione in dosi fossero indicativi della destinazione ad un uso non personale dello stupefacente. Altrettanto logica e coerente con la ricostruzione offerta in sentenza si appalesa l'ulteriore considerazione riguardante le precarie condizioni economiche dell'imputato, che non avrebbero consentito di acquistare il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente detenuto allo scopo di realizzare una provvista personale. Il riferimento ai precedenti penali specifici annoverati dall'imputato, nel contesto in cui è inserito, rappresenta un'aggiunta del tutto marginale: si tratta di circostanza che lumeggia la personalità dell'imputato, ma che non è utilizzata ai fini dell'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato per cui si procede. 2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha sostenuto in motivazione la non riconducibilità dei fatti nell'ambito della previsione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. In proposito ha osservato come il quantitativo di stupefacente detenuto, la percentuale di THC presente nella sostanza e le modalità della condotta, essendo lo stupefacente detenuto presso l'abitazione in cui il ricorrente si trovava ristretto agli arresti domiciliari, non potessero consentire l'inquadramento del fatto nell'ambito della lieve entità, attribuendo valore preponderante a detti aspetti. La giustificazione a corredo della decisione, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, non è incentrata solo sul dato ponderale, ma anche sulla qualità della sostanza (elevata presenta di principio attivo) e sulle modalità della condotta serbata dall'imputato, coerentemente desunte dalle emergenze processuali, che contribuiscono a definire il disvalore del fatto. Oltre al dato ponderale ed alla percentuale di principio attivo, la sentenza evidenzia come la detenzione illecita sia avvenuta nella contestualità dello stato restrittivo. Il riferimento, sebbene succinto, lascia chiaramente intendere che il ricorrente avesse estrema faciltà di addivenire all'approvvigionamento dello stupefacente anche agli arresti domiciliari e che, quindi, avesse familiarità con ambienti criminali inseriti nel circuito criminale del commercio degli stupefacenti, aspetti suscettibili di denotare una professionalità incompatibile con fatti connotati da minimo disvalore. Le argomentazioni poste a fondamento del decisum fanno buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, l'art. 73, comma quinto, del D.P.R. n. 309/90 introduce una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell'ordinamento allorché i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di minima offensività, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione). Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore conferma nella pronuncia a Sezioni Unite ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 51063 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Murolo, Rv. 274076 - 01), la quale, oltre ad avere affermato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, ha anche ribadito, confermando il precedente arresto delle Sezioni Unite Primavera (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668 - 01) che, qualora uno degli elementi valutati assuma in concreto valore negativo assorbente, non può essere compensato da altri fattori di segno eventualmente opposto. Il riferimento ai precedenti specifici, i quali non rilevano nell'ambito della valutazione da esperirsi in materia (cfr. Sez. 3, n. 13120 del 06/02/2020, Dardi, Rv. 279233: "In materia di stupefacenti, ai fini della configurabilità del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno alcun valore preclusivo i precedenti penali specifici del soggetto attivo, risultando gli stessi estranei agli indici sintomatici previsti dalla disposizione, da valutare complessivamente") non haitTe la capacità di disarticolare l'intero ragionamento sostenuto in sentenza. 3. Inammissibili sono le doglianze che riguardano la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva (motivi terzo e quarto di ricorso). La sentenza, con riferimento ai suddetti punti, è sostenuta da conferente apparato argomentativo. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte distrettuale ha rimarcato la negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti penali anche specificire le allarmanti modalità del fatto. Le argomentazioni richiamate devono essere reputate idonee a rendere conto del decisum: secondo consolidato orientamento di questa Corte. la é ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. peri., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»). Quanto alla recidiva, la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi stabiliti in questa sede, ponendo in rilievo come i fatti per i quali è intervenuta condanna siano espressione di accresciuta pericolosità sociale del prevenuto, il quale, come già detto in precedenza annovera precedenti penali della stessa indole (cfr., al riguardo, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039). 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art.616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de