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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 03316/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17211/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1375/2021 depositata il 15/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel 2007 [OSCURATO:PERSONA]Aria , promissario acquirente , e [OSCURATO:PERSONA] , promittente venditore, stipularono un preliminare di vendita avente a oggetto un appezzamento di terreno.

Fuversata caparra confirmatoria e, secondo il promissario acquirente , furono versate ulteriori somme in più tranche, per complessivi € 103.980,99, mentreil promittente venditore nega va di aver ricevuto somme oltre la caparra.

Nel 2011 il promissario acquirente conveniva il promittente venditore dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento della veridicità delle sottoscrizioni sul preliminare, l’accertamento del proprio adempimento e dell’inadempimento del promittente venditore per mancata stipula del definitivo e il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. dell’immobile, nonché il risarcimento del danno.

Il convenuto promittente venditore a sua volta proponeva domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente e l’accertamento del proprio diritto a trattenere la caparra. [OSCURATO:PERSONA] la domanda ex art. 2932 c.c. dell’attore e rigettava la domanda riconvenzionale; riteneva non essenziale il termine per la stipula del definitivo,sul rilievo che la tempistica era subordinata alla definizione del frazionamento del terreno e che la documentazione bancaria prodotta dimostrava dazioni a titolo di acconto sul prezzo; rigettava la domanda risarcitoriadell’attore per difetto di prova del danno.

La pronuncia è stata confermata in secondo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, che ha anche condannato l’appellante Zoglio alla rifusione delle spese del grado a favore dell’appellato D’Aria. 2.Ha proposto ricorsocassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi, illustrati da memoria.

Ha resistitoElvio [OSCURATO:PERSONA]Aria con controricorso.

All’esito della camera di consiglio del 4-2-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivosi denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. , rilevando che l’appello è stato qualificato parzialmente inammissibile.

Si sostiene che la sentenza impugnata abbia errato , perché le parti della sentenza appellata sono specificamente indicate nel ricorso, ed è sufficiente l’indicazione dei passi e delle doglianze senza la necessità di una ricostruzione alternativa della decisione. 1.1.Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio della pronuncia impugnata.

L’iniziale affermazionecontenuta nella sentenza , di inammissibilità per genericità-non riferita a ll’appello nella sua totalità, ma al primo motivo di impugnazione-, è sta ta immediatamente superata d alla disamina nel merito del motivomedesimo, specificamente svolta alla pag. 6 della sentenzae quindi da ritenere preponderante, sebbene la Corte territoriale non abbia esplicitato tale preponderanza.

LaCorte ha attestato la correttezza della decisione di primo grado , con riguardo al perdurante interesse delle parti alla conclusione del contratto nonostante il tempo trascorso; ciò, sulla base dell’ammissione del convenuto in sede di interrogatorio formale in ordine al fatto di avere ricevuto più inviti verbali a recarsidal notaio per la stipula; inoltre, attesa la produzione in atti del fax inviato dallo Zoglio in data 26 maggio 2011, con il quale, in riscontro alla prima formale convocazione dinanzi al notaio, questi, invece di eccepire l’inadempimento del promissario acquirente e di rappresentare la sopravvenuta carenza d’interesse alla stipula del contratto definitivo, si limitava a chiedere un rinvio per imprescindibili impegni di famiglia.

In questo modo , la Corte ha esaminato nel merito le deduzioni con le quali l’appellante aveva lamentato il mancato rispetto del termine per la stipula del contratto definitivo, e ne ha ritenuto l’inconsistenza.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1457 e 2932 c.c., lamentando la mancata dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di D’Aria, stante il decorso di oltre tre anni tra la data del preliminare e l’invito alla stipula.

Si sostiene che la condotta di D’Aria abbia privato di interesse alla stipula definitiva. 2.1.Il motivo è i n ammissibile laddove mira esclusivamente a ottenere una diver sa ricognizione della fattispecie concreta, in termini del tutto estranei al vizio di violazione di legge prospettato.

Già escluso dal giudice di primo grado che il termine per la conclusione del contratto definitivo fosse essenziale e non censurata in alcun mododal ricorrente in questa sede la sentenza di secondo grado per non avere ritenutoa sua volta l’essenzialità del termine, la questione rimane esclusivamente nell’ambito della valutazione della condotta delle parti, con riguardo all’ accerta mento dell’inadempimentoe della permanenza dell’interesse alla stipula del contratto definitivo.

La Corte d’appello, eseguendo l’apprezzamento in fatto delle risultanze istruttorie riservato al giudice di merito , ha ritenuto -come già esposto- che il perdurante interesse del le parti alla conclusione del contratto risultasse dallestesse ammissioni del promittente venditorein sede di interrogatorio formale, in ordine al fatto che aveva ricevuto più inviti verbali alla stipula; ha altresì ritenuto chetale interesse emergesse dalla rich iesta di rinvio della stipula, eseguita dal promittente venditore adducendo impegni di famigliae senza eccepire l’inadempimento della controparte .

Inoltre, la Corte d’appello non ha individuato , in fatto, profili di inadempimento in capo al promissario acquirente e, quindi, le ulteriori affermazioni del ricorrente in ordine all’inadempimento del promissario acquirente non possono trovare qui ingresso.

Invece, il motivo è manifestamente infondato laddove espone la tesi secondo la quale,decorso il termine di tre anni dalla stipulazione del contratto preliminare, venga meno in sé l’interesse alla stipula del contratto definitivo.

La tesi non trova fondamento nella pronuncia a tal fine richiamata dal ricorrente di Cass. n. 22454/2014, che riguarda la diversa questione della trascrizione del contratto preliminare e della rilevabilità d’ufficio dell’inutile decorso del termine triennale di cui all’art. 2645-bis co. 3 c.c.

3. Con il terzo motivosi denuncia violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., in punto di mancata compensazione delle spese di lite.

Si assume che, stante il rigetto dell’appello in ragione della mancata contestazione di talune circostanze in primo grado, la Corte distrettuale avrebbe dovuto compensare le spese integralmente o almeno parzialmente. 3.1.Il motivo è inammissibile in quanto, in tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri motivi che giustifichino la compensazione (Cass. n. 24502/2017, n. 8421/2017, n.15317/2013).

4. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.600 , 00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese forfettarie, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17211/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1375/2021 depositata il 15/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel 2007 [OSCURATO:PERSONA]Aria , promissario acquirente , e [OSCURATO:PERSONA] , promittente venditore, stipularono un preliminare di vendita avente a oggetto un appezzamento di terreno. Fuversata caparra confirmatoria e, secondo il promissario acquirente , furono versate ulteriori somme in più tranche, per complessivi € 103.980,99, mentreil promittente venditore nega va di aver ricevuto somme oltre la caparra. Nel 2011 il promissario acquirente conveniva il promittente venditore dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento della veridicità delle sottoscrizioni sul preliminare, l’accertamento del proprio adempimento e dell’inadempimento del promittente venditore per mancata stipula del definitivo e il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. dell’immobile, nonché il risarcimento del danno. Il convenuto promittente venditore a sua volta proponeva domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente e l’accertamento del proprio diritto a trattenere la caparra. [OSCURATO:PERSONA] la domanda ex art. 2932 c.c. dell’attore e rigettava la domanda riconvenzionale; riteneva non essenziale il termine per la stipula del definitivo,sul rilievo che la tempistica era subordinata alla definizione del frazionamento del terreno e che la documentazione bancaria prodotta dimostrava dazioni a titolo di acconto sul prezzo; rigettava la domanda risarcitoriadell’attore per difetto di prova del danno. La pronuncia è stata confermata in secondo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, che ha anche condannato l’appellante Zoglio alla rifusione delle spese del grado a favore dell’appellato D’Aria. 2.Ha proposto ricorsocassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi, illustrati da memoria. Ha resistitoElvio [OSCURATO:PERSONA]Aria con controricorso. All’esito della camera di consiglio del 4-2-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivosi denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. , rilevando che l’appello è stato qualificato parzialmente inammissibile. Si sostiene che la sentenza impugnata abbia errato , perché le parti della sentenza appellata sono specificamente indicate nel ricorso, ed è sufficiente l’indicazione dei passi e delle doglianze senza la necessità di una ricostruzione alternativa della decisione. 1.1.Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio della pronuncia impugnata. L’iniziale affermazionecontenuta nella sentenza , di inammissibilità per genericità-non riferita a ll’appello nella sua totalità, ma al primo motivo di impugnazione-, è sta ta immediatamente superata d alla disamina nel merito del motivomedesimo, specificamente svolta alla pag. 6 della sentenzae quindi da ritenere preponderante, sebbene la Corte territoriale non abbia esplicitato tale preponderanza. LaCorte ha attestato la correttezza della decisione di primo grado , con riguardo al perdurante interesse delle parti alla conclusione del contratto nonostante il tempo trascorso; ciò, sulla base dell’ammissione del convenuto in sede di interrogatorio formale in ordine al fatto di avere ricevuto più inviti verbali a recarsidal notaio per la stipula; inoltre, attesa la produzione in atti del fax inviato dallo Zoglio in data 26 maggio 2011, con il quale, in riscontro alla prima formale convocazione dinanzi al notaio, questi, invece di eccepire l’inadempimento del promissario acquirente e di rappresentare la sopravvenuta carenza d’interesse alla stipula del contratto definitivo, si limitava a chiedere un rinvio per imprescindibili impegni di famiglia. In questo modo , la Corte ha esaminato nel merito le deduzioni con le quali l’appellante aveva lamentato il mancato rispetto del termine per la stipula del contratto definitivo, e ne ha ritenuto l’inconsistenza. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1457 e 2932 c.c., lamentando la mancata dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di D’Aria, stante il decorso di oltre tre anni tra la data del preliminare e l’invito alla stipula. Si sostiene che la condotta di D’Aria abbia privato di interesse alla stipula definitiva. 2.1.Il motivo è i n ammissibile laddove mira esclusivamente a ottenere una diver sa ricognizione della fattispecie concreta, in termini del tutto estranei al vizio di violazione di legge prospettato. Già escluso dal giudice di primo grado che il termine per la conclusione del contratto definitivo fosse essenziale e non censurata in alcun mododal ricorrente in questa sede la sentenza di secondo grado per non avere ritenutoa sua volta l’essenzialità del termine, la questione rimane esclusivamente nell’ambito della valutazione della condotta delle parti, con riguardo all’ accerta mento dell’inadempimentoe della permanenza dell’interesse alla stipula del contratto definitivo. La Corte d’appello, eseguendo l’apprezzamento in fatto delle risultanze istruttorie riservato al giudice di merito , ha ritenuto -come già esposto- che il perdurante interesse del le parti alla conclusione del contratto risultasse dallestesse ammissioni del promittente venditorein sede di interrogatorio formale, in ordine al fatto che aveva ricevuto più inviti verbali alla stipula; ha altresì ritenuto chetale interesse emergesse dalla rich iesta di rinvio della stipula, eseguita dal promittente venditore adducendo impegni di famigliae senza eccepire l’inadempimento della controparte . Inoltre, la Corte d’appello non ha individuato , in fatto, profili di inadempimento in capo al promissario acquirente e, quindi, le ulteriori affermazioni del ricorrente in ordine all’inadempimento del promissario acquirente non possono trovare qui ingresso. Invece, il motivo è manifestamente infondato laddove espone la tesi secondo la quale,decorso il termine di tre anni dalla stipulazione del contratto preliminare, venga meno in sé l’interesse alla stipula del contratto definitivo. La tesi non trova fondamento nella pronuncia a tal fine richiamata dal ricorrente di Cass. n. 22454/2014, che riguarda la diversa questione della trascrizione del contratto preliminare e della rilevabilità d’ufficio dell’inutile decorso del termine triennale di cui all’art. 2645-bis co. 3 c.c. 3. Con il terzo motivosi denuncia violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., in punto di mancata compensazione delle spese di lite. Si assume che, stante il rigetto dell’appello in ragione della mancata contestazione di talune circostanze in primo grado, la Corte distrettuale avrebbe dovuto compensare le spese integralmente o almeno parzialmente. 3.1.Il motivo è inammissibile in quanto, in tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri motivi che giustifichino la compensazione (Cass. n. 24502/2017, n. 8421/2017, n.15317/2013). 4. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.600 , 00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese forfettarie, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di
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