CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOpato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha recepito la richiesta delle parti, formulata ai sensi degli artt. 444 e seguenti, cod. proc. pen., applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione ai reati oggetto di imputazione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge in relazione all'art.129 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, per avere il Giudice omesso di motivare in relazione all'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi della citata disposizione processuale. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deduce motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017, che limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, il ricorso non può essere ammesso con riferimento alla violazione di legge o al difetto di motivazione concernenti l'insussistenza dei presupposti per l'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. :129 cod. proc. pen. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/2/2018, S., Rv. 272389). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.