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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30119/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Treviso per il reato di furto con destrezza (artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen.).

In data 02/04/2024, il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire memoria difensiva con cui insiste per l'insussistenza della ritenuta aggravante e rileva l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.

Considerato che il primo motivo prospettato dal ricorrente (con cui si invoca l'esclusione dell'aggravante contestata) è fondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, a mente del quale "In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo" (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088); Considerato che l'esclusione dell'aggravante comporta la procedibilità a querela del reato così diversamente qualificato e che, nel caso di specie, detta condizione di procedibilità risulta mancante; Rilevato pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Treviso per il reato di furto con destrezza (artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen.). In data 02/04/2024, il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire memoria difensiva con cui insiste per l'insussistenza della ritenuta aggravante e rileva l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Considerato che il primo motivo prospettato dal ricorrente (con cui si invoca l'esclusione dell'aggravante contestata) è fondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, a mente del quale "In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo" (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088); Considerato che l'esclusione dell'aggravante comporta la procedibilità a querela del reato così diversamente qualificato e che, nel caso di specie, detta condizione di procedibilità risulta mancante; Rilevato pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 30119/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris