CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con un primo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 648 comma 2 cod. pen. e che esso è inammissibile atteso che la motivazione formulata dal giudice appare conforme al principio per cui la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res". (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017 Rv. 271154 - 01 rilevato che anche il secondo motivo inerente i vizi di violazione di legge e di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva specifica, è manifestamente infondato avendo i giudici coerentemente considerato i precedenti a carico e la loro correlazione con il fatto qui contestato in linea con la giurisprudenza di legittimità; considerato che il terzo motivo, riguardante i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. sono anche essi inammissibili, in presenza di una congrua motivazione nel cui contesto invero si tiene conto della personalità del ricorrente nonché della mancanza di elementi favorevoli, in linea con l'indirizzo per cui quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche esso può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. (dep. 30/08/2017 ) Rv. 270986 - 01), ed inoltre «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. H, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il con igliere estensore