CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 24424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 3 novembre 2022 la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, pronunciando sulla richiesta del pubblico ministero di revoca dell'indulto e della difesa di dichiarazione dell'estinzione della pena per prescrizione, ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'indulto già applicato nella misura di anni uno di reclusione ed C 583,60 di multa, ai sensi del d.P.R. n. 865/1986, di anni due di reclusione, ai sensi del d.P.R. n. 394/1990, e di anni tre di reclusione ed C 2.100 di multa, ai sensi della legge n. 241/2006. L'ordinanza ha ritenuto non fondati i rilievi della difesa secondo i quali alcune pene - cui era stato applicato l'indulto - erano estinte per prescrizione, osservando che il termine di prescrizione decorre dalla irrevocabilità della condanna che determina la revoca dell'indulto, e il termine decennale non risultava in nessun caso decorso. In particolare, la prima sentenza di condanna così detta revocante era divenuta irrevocabile in data 23 marzo 2012 e l'ordine di esecuzione era stato emesso in data 23 febbraio 2022. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 172 cod. pen., sia in relazione alla individuazione della decorrenza del termine di prescrizione della pena sia in relazione all'assenza, nel caso di applicazione dell'indulto, di subordinazione dell'esecuzione della pena alla scadenza di un termine ovvero al verificarsi di una condizione. Il termine decennale di prescrizione era interamente decorso tra la data di irrevocabilità di ciascuna condanna, in relazione allè quali era stato applicato l'indulto, e la data di irrevocabilità delle sentenze di condanna che avevano determinato la revoca del beneficio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. Con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione della pena, cui sia stato applicato l'indulto poi revocato, la giurisprudenza è consolidata nel senso il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, Maiorella, Rv. 261399). E' incontestato che la revoca dell'applicazione dell'indulto, applicato sulle pene inflitte con diverse sentenze di condanna, era stata determinata dalla sopravvenienza di ulteriori condanne, pronunciate con sentenze che erano divenute irrevocabili, l'una, in data 23 marzo 2012 e, l'altra, in data 10 febbraio 2022. E' documentato, poi, che l'esecuzione era iniziata in data 24 febbraio 2022, data nella quale era stato notificato l'ordine di esecuzione, emesso in data 23 febbraio 2022 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, a [OSCURATO:PERSONA], che era detenuto presso la casa circondariale di Prato. Data nella quale il termine decennale di prescrizione non era decorso. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua