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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 41402/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente che si è riportato ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.7541, emessa in data 24 gennaio 2024, questa Corte di Cassazione - III Sezione Penale - ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila il 4 aprile 2023.

2. [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore di fiducia, propone ricorso straordinario avverso detta sentenza, per errore di fatto, ex art. 625 bis cod. proc. pen.. 2.1 Secondo la difesa si sarebbe verificato, nel giudizio di legittimità, un errore percettivo, non avendo la Corte di legittimità esaminato il quarto motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la violazione degli articoli 99 e 133 del codice penale, per omessa motivazione da parte della Corte di appello 4: in ordine all'entità del trattamento sanzionatorio ed in relazione alla mancata esclusione della recidiva, ritenuta sussistente sulla base della sola considerazione dei precedenti penali.

Si sostiene che il motivo non esaminato non sia stato neppure implicitamente disatteso, dato che la decisione era intervenuta su questioni giuridiche diverse, con argomenti inidonei ad assorbire il motivo non affrontato.

Il motivo, d'altro canto, era da ritenersi decisivo, in quanto utile a provocare una deliberazione diversa da quella adottata, in ordine al profilo della quantificazione della pena, la quale, nel caso in esame era stata aumentata dal primo giudice in misura della metà per la recidiva contestata, e così poi confermata dal giudice d'appello.

Il ricorrente chiede inoltre, ai sensi del secondo comma dell'articolo 625 bis, cod.proc.pen., la sospensione degli effetti della sentenzas[Córte di appello di L'Aquila, divenuta definitiva il 24 gennaio 2024, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione e, conseguentemente, del procedimento di esecuzione frattanto instaurato.

3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 La lettura della sentenza oggetto del ricorso straordinario dimostra come tutte le deduzioni esposte dal ricorrente in ordine al quarto motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la violazione degli articoli 99 e 133 del codice penale, fossero state analiticamente riportate al paragrafo 2 del "Ritenuto in fatto"; e tuttavia, non affrontate, neppure implicitamente, nel "Considerato in diritto".

Si pone, pertanto, la questione della mancata valutazione del suddetto motivo di ricorso. 1.2 Va premesso che, per costante interpretazione nomofilattica (v.

Sez.

U. n.16103 del 27.3.2002), il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu ocull.

O ancora, lì dove, per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo), sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività.

Per quanto di specifico interesse in questa sede, si rammenta che la prevalente giurisprudenza di questa Corte e le Sezioni unite ammettono che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell'errore di fatto quando, sempre restando ai limiti prima segnati, risulti dipesa "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovverosia quando l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo.

Le Sezioni Unite penali ( SSUU n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 e n.18651 del 2015, Moroni) hanno precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sè, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, condivide la linea interpretativa che, a partire da Sez.

U. 27 marzo 2002, Basile, una volta apprezzata l'esistenza di un 'errore percettivo', apre alla modalità 'bifasica di definizione del ricorso straordinario.

Si tratta di un orientamento che, in presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità e di una constatazione di un errore quantomeno rilevante, assicura il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio.

In particolare quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone le riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa della inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (così, Sez.VI n. 20093/2003, rv 225247). 1.2 Ciò posto, va rilevato che : a) il ricorso straordinario qui in valutazione è ammissibile, essendo stato tempestivamente proposto avverso la decisione che ha reso irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità del Picciano; b) è fondata la prospettazione difensiva quanto all'avvenuto esame, nel giudizio che ha condotto alla emissione della sentenza impugnata, dei soli primi tre motivi, non essendo stato esaminato il quarto afferente al trattamento sanzionatorio.

In particolare, il Collegio osserva che ad essere evidente e rilevante è l'omesso esame del quarto motivo di ricorso dell'originario atto, i cui contenuti, al di là delle valutazioni che verranno sviluppate in fase rescissoria, non risultano assorbiti dalle argomentazioni formulate sui motivi precedenti.

Si tratta, di un punto obiettivamente rilevante nella economia complessiva della decisione, concernente il trattamento sanzionatorio, il che rende necessaria — per le considerazioni superiormente espresse — l'apertura della fase rescissoria.

P.Q.

M. Revoca la sentenza emessa da questa Corte nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] n.33689/23 R.G. dei [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 04/04/2023 dalla Corte di appello di L'Aquila.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, anche in relazione all'acquisizione del fascicolo originario.

Così deciso in data 25 settembre 2024 Il consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente che si è riportato ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.7541, emessa in data 24 gennaio 2024, questa Corte di Cassazione - III Sezione Penale - ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila il 4 aprile 2023. 2. [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore di fiducia, propone ricorso straordinario avverso detta sentenza, per errore di fatto, ex art. 625 bis cod. proc. pen.. 2.1 Secondo la difesa si sarebbe verificato, nel giudizio di legittimità, un errore percettivo, non avendo la Corte di legittimità esaminato il quarto motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la violazione degli articoli 99 e 133 del codice penale, per omessa motivazione da parte della Corte di appello 4: in ordine all'entità del trattamento sanzionatorio ed in relazione alla mancata esclusione della recidiva, ritenuta sussistente sulla base della sola considerazione dei precedenti penali. Si sostiene che il motivo non esaminato non sia stato neppure implicitamente disatteso, dato che la decisione era intervenuta su questioni giuridiche diverse, con argomenti inidonei ad assorbire il motivo non affrontato. Il motivo, d'altro canto, era da ritenersi decisivo, in quanto utile a provocare una deliberazione diversa da quella adottata, in ordine al profilo della quantificazione della pena, la quale, nel caso in esame era stata aumentata dal primo giudice in misura della metà per la recidiva contestata, e così poi confermata dal giudice d'appello. Il ricorrente chiede inoltre, ai sensi del secondo comma dell'articolo 625 bis, cod.proc.pen., la sospensione degli effetti della sentenzas[Córte di appello di L'Aquila, divenuta definitiva il 24 gennaio 2024, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione e, conseguentemente, del procedimento di esecuzione frattanto instaurato. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 La lettura della sentenza oggetto del ricorso straordinario dimostra come tutte le deduzioni esposte dal ricorrente in ordine al quarto motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la violazione degli articoli 99 e 133 del codice penale, fossero state analiticamente riportate al paragrafo 2 del "Ritenuto in fatto"; e tuttavia, non affrontate, neppure implicitamente, nel "Considerato in diritto". Si pone, pertanto, la questione della mancata valutazione del suddetto motivo di ricorso. 1.2 Va premesso che, per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002), il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu ocull. O ancora, lì dove, per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo), sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività. Per quanto di specifico interesse in questa sede, si rammenta che la prevalente giurisprudenza di questa Corte e le Sezioni unite ammettono che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell'errore di fatto quando, sempre restando ai limiti prima segnati, risulti dipesa "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovverosia quando l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo. Le Sezioni Unite penali ( SSUU n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 e n.18651 del 2015, Moroni) hanno precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sè, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, condivide la linea interpretativa che, a partire da Sez. U. 27 marzo 2002, Basile, una volta apprezzata l'esistenza di un 'errore percettivo', apre alla modalità 'bifasica di definizione del ricorso straordinario. Si tratta di un orientamento che, in presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità e di una constatazione di un errore quantomeno rilevante, assicura il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio. In particolare quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone le riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa della inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (così, Sez.VI n. 20093/2003, rv 225247). 1.2 Ciò posto, va rilevato che : a) il ricorso straordinario qui in valutazione è ammissibile, essendo stato tempestivamente proposto avverso la decisione che ha reso irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità del Picciano; b) è fondata la prospettazione difensiva quanto all'avvenuto esame, nel giudizio che ha condotto alla emissione della sentenza impugnata, dei soli primi tre motivi, non essendo stato esaminato il quarto afferente al trattamento sanzionatorio. In particolare, il Collegio osserva che ad essere evidente e rilevante è l'omesso esame del quarto motivo di ricorso dell'originario atto, i cui contenuti, al di là delle valutazioni che verranno sviluppate in fase rescissoria, non risultano assorbiti dalle argomentazioni formulate sui motivi precedenti. Si tratta, di un punto obiettivamente rilevante nella economia complessiva della decisione, concernente il trattamento sanzionatorio, il che rende necessaria — per le considerazioni superiormente espresse — l'apertura della fase rescissoria. P.Q. M. Revoca la sentenza emessa da questa Corte nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] n.33689/23 R.G. dei [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 04/04/2023 dalla Corte di appello di L'Aquila. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, anche in relazione all'acquisizione del fascicolo originario. Così deciso in data 25 settembre 2024 Il consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 41402/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris