CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37300/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 101 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto all'identificazione del ricorrente come il soggetto che si era recato presso l'albergo, che lasciava fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risultava priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, cfr. tra tante, Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 275299); - (secondo motivo) critiche manifestamente infondate, in quanto quel che rileva (al di là della motivazione offerta dal giudice di merito) è che l'allontanamento ingiustificato dall'abitazione da parte del condannato ammesso all'esecuzione domiciliare è punito a titolo di evasione; - (terzo motivo) censure sul trattamento sanzionatorio generiche (quanto ai motivi di appello non considerati) e aspecifiche, in quanto non correlate alla motivazione della sentenza impugnata (che ha spiegato le ragioni per un legittimo ricorso alla motivazione per relationem); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec