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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 07118/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20104/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] MACELLIn. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio de ll’ avvocat o DOMENIC O FORMICHELLI e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresenta no e difendonounitamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1086/2018 , depositata il04/04/2018, R.G.N. 549/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1.la Corte di Appello di Roma, decidendo su due cause riunite tra le parti in epigrafe, ha accolto le domande dell’ex-dirigente di condanna della società al rimborso integrale di spese sanitarie in forza di accordo transattivo di risoluzione del rapporto di lavoro; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso la società con cinque motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente la società ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, per essere intervenuto tra le parti accordo transattivo in data 25/10/2018 con definizione di ogni controversia in essere, inclusa la presente e regolazione delle spese legali; ha altresì allegato dichiarazione di accettazione della rinuncia, e chiesto l’estinzione del processo; Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio regolate dalle parti nel negozio transattivo; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20104/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] MACELLIn. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio de ll’ avvocat o DOMENIC O FORMICHELLI e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresenta no e difendonounitamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1086/2018 , depositata il04/04/2018, R.G.N. 549/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1.la Corte di Appello di Roma, decidendo su due cause riunite tra le parti in epigrafe, ha accolto le domande dell’ex-dirigente di condanna della società al rimborso integrale di spese sanitarie in forza di accordo transattivo di risoluzione del rapporto di lavoro; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso la società con cinque motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente la società ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, per essere intervenuto tra le parti accordo transattivo in data 25/10/2018 con definizione di ogni controversia in essere, inclusa la presente e regolazione delle spese legali; ha altresì allegato dichiarazione di accettazione della rinuncia, e chiesto l’estinzione del processo; Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio regolate dalle parti nel negozio transattivo; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in
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