CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 1980
Cassazione n. 15719/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1980 avverso l'ordinanza del 12/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della liberazione anticipata, per avere fatto leva solo sulla persistenza dei collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata senza tener conto del comportamento inframurario tenuto), non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che nei semestri per i quali si chiede la liberazione anticipata il Cuomo è stato attinto da plurime ordinanze di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa e reati satellite, commessi dal 2019 fino ad ottobre 2021. Il Tribunale di sorveglianza di L'aquila fa riferimento, inoltre, alle note del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 2.2.2023 e della DDA di Salerno del 6.4.2023„ confermative della persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata in epoca recente, tali da far ritenere il suddetto figura di primissimo piano nei territori dell'agro nocerino. Evidenzia, infine, che lo stesso ha dimostrato di non aver aderito in maniera adeguata all'opera di rieducazione nei periodi di cui alla richiesta del beneficio penitenziario, non avendo mai collaborato con la giustizia ed anzi non avendo mai ammesso i fatti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo