CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 37162/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diRaimondo [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, in data 8 ottobre 2024 dal G.u.p. del Tribunale della medesima città, ha escluso l’aumento sanzionatorio a titolo di continuazione interna del reato, confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina continuata ed aggravata (artt. 81 cpv., 628, commi 1 e 3, n. 3-bis, cod. pen.) [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) commesso in data 30 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al ritenuto riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen. non potendosi ritenere il posteggio seminterrato coperto ove ebbe a consumarsi l’azione delittuosa luogo tale da ostacolare la privata difesa solo perché si trattava di spazio asseritamente, ma indimostratamente, “scarsamente illuminato” e isolato. Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che si trattava di un parcheggio custodito e caratterizzato da un servizio continuo di videosorveglianza al punto che le persone offese riuscirono a chiedere aiuto informando dell’accaduto il personale del parcheggio e le forze dell’ordine. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, è manifestamente infondato. La Corte di appello (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) ha debitamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile nel caso di specie la circostanza aggravante de qua, evidenziando non solo le caratteristiche del luogo ma anche il fatto che, come riferito dalle persone offese, l’azione predatoria è avvenuta in un punto isolato del parcheggio aggiungendo che a nulla rileva il fatto che il parcheggio fosse custodito e che esisteva un servizio di videosorveglianza, essendo l’azione delittuosa avvenuta ad un piano seminterrato e a significativa distanza dall’ubicazione dell’addetto alla videosorveglianza che non ha potuto né impedire l’aggressione, né la successiva fuga dell’imputato. Trattasi di valutazioni di merito debitamente esposte, come tali non sindacabili in sede di legittimità, che consentono di affermare che la Corte di appello ha fatto corretto uso dei principi dettati in materia da questa Corte di legittimità, correttamente ritenendo configurabile la contestata circostanza aggravante. Sul punto è, infatti, appena il caso di ricordare che «L'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis), cod. pen. sussiste nel caso in cui il fatto sia commesso in un luogo che renda più difficile la privata difesa senza necessariamente impedirla, essendo sufficiente che questa sia anche solo ostacolata» (Sez. 2, n. 38288 del 13/06/2023, Ferrante, Rv. 285191 – 01), situazione certamente sussistente nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell