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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 24579/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste confermava la sentenza con cui il tribunale di Trieste, in data 21.12.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ascrittigli ai capi a); b); c); d); e) ed f) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sotto il seguente profilo.

Il giudice di primo grado, pur riqualificando i fatti di cui ai capi b) ed e) dell'imputazione ai sensi dell'art. 489, c.p., laddove l'originaria contestazione era stata elevata con riferimento al disposto dell'art. 497 bis, co. 2, c.p., ha errato nel non ritenere assorbiti in tali reati i fatti oggetto di contestazione ex art. 494, c.p., di cui ai capi c) ed f), rigettando l'eccezione sollevata sul punto dall'appellante.

2.1. Con requisitoria scritta del 18.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

Con conclusioni scritte del 1.3.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del Salino, avv. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le censure già articolate.

4. Il ricorso va accolto, essendo sorretto da motivi fondati.

Come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494, c.p., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate (cfr. Cass., Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Rv. 263076; Cass., Sez. 2, n. 8754 del 28/01/2005, Rv. 231147; Cass., Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, Rv. 270206).

Più di recente, con altro condivisibile arresto si è chiarito che, contenendo l'art. 494, c.p., una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità, alla luce della quale l'applicazione della fattispecie è condizionata alla circostanza che "il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica", tale ultimo delitto assorbe quello di cui all'art. 494, c.p., nel caso in cui la sostituzione sia attuata con la stessa condotta materiale integrante il reato contro la fede pubblica (cfr. Cass., Sez. 2, n. 39276 del 22/09/2021, Rv. 282204).

Orbene, applicando tali principi al caso in esame, non può non rilevarsi la fondatezza della censura difensiva e, per converso, la violazione di legge in cui è incorsa la corte territoriale.

Ed invero il giudice di appello ha trascurato le conseguenze derivanti dalla circostanza che il giudice di primo grado ha diversamente qualificato i fatti di cui ai capi b) ed e) dell'imputazione, ai sensi dell'art. 489, c.p., ritenendo pertanto che la condotta del Salino (e della coimputata [OSCURATO:PERSONA]) integri gli estremi di concorso in uso di atto falso (ex art. 489, c.p.) e non di concorso in falsificazione di documento valido per l'espatrio, di cui all'art. 497 bis, co. 2, c.p., originariamente contestato con riferimento alle carte di identità, apparentemente rilasciate a nome di [OSCURATO:PERSONA] (capo b) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo c), entrambe recanti l'effige della Incoronato, esibite per trarre in inganno i responsabili della concessionarie di autovetture indicati nei capi a) e d), al fine di consumare in loro danno le truffe descritte in questi ultimi due capi di imputazione.

Ma se ciò è vero, come è vero, appare allora evidente che i delitti ex art. 494, c.p., di cui ai capi c) ed f), devono ritenersi assorbiti in quelli ex art. 489, c.p., di cui ai capi b) ed e), coincidendo la sostituzione di persona con la condotta materiale dell'uso del falso documento di identità, integrante un reato contro la fede pubblica.

5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi c) ed f), in quanto assorbiti nei reati di cui ai capi b) ed e), con eliminazione della relativa pena inflitta a titolo di continuazione.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati di cui ai capi C) ed F) assorbiti, rispettivamente, nei capi B) ed E), con eliminazione della relativa pena inflit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste confermava la sentenza con cui il tribunale di Trieste, in data 21.12.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ascrittigli ai capi a); b); c); d); e) ed f) dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sotto il seguente profilo. Il giudice di primo grado, pur riqualificando i fatti di cui ai capi b) ed e) dell'imputazione ai sensi dell'art. 489, c.p., laddove l'originaria contestazione era stata elevata con riferimento al disposto dell'art. 497 bis, co. 2, c.p., ha errato nel non ritenere assorbiti in tali reati i fatti oggetto di contestazione ex art. 494, c.p., di cui ai capi c) ed f), rigettando l'eccezione sollevata sul punto dall'appellante. 2.1. Con requisitoria scritta del 18.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto. Con conclusioni scritte del 1.3.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del Salino, avv. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le censure già articolate. 4. Il ricorso va accolto, essendo sorretto da motivi fondati. Come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494, c.p., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate (cfr. Cass., Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Rv. 263076; Cass., Sez. 2, n. 8754 del 28/01/2005, Rv. 231147; Cass., Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, Rv. 270206). Più di recente, con altro condivisibile arresto si è chiarito che, contenendo l'art. 494, c.p., una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità, alla luce della quale l'applicazione della fattispecie è condizionata alla circostanza che "il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica", tale ultimo delitto assorbe quello di cui all'art. 494, c.p., nel caso in cui la sostituzione sia attuata con la stessa condotta materiale integrante il reato contro la fede pubblica (cfr. Cass., Sez. 2, n. 39276 del 22/09/2021, Rv. 282204). Orbene, applicando tali principi al caso in esame, non può non rilevarsi la fondatezza della censura difensiva e, per converso, la violazione di legge in cui è incorsa la corte territoriale. Ed invero il giudice di appello ha trascurato le conseguenze derivanti dalla circostanza che il giudice di primo grado ha diversamente qualificato i fatti di cui ai capi b) ed e) dell'imputazione, ai sensi dell'art. 489, c.p., ritenendo pertanto che la condotta del Salino (e della coimputata [OSCURATO:PERSONA]) integri gli estremi di concorso in uso di atto falso (ex art. 489, c.p.) e non di concorso in falsificazione di documento valido per l'espatrio, di cui all'art. 497 bis, co. 2, c.p., originariamente contestato con riferimento alle carte di identità, apparentemente rilasciate a nome di [OSCURATO:PERSONA] (capo b) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo c), entrambe recanti l'effige della Incoronato, esibite per trarre in inganno i responsabili della concessionarie di autovetture indicati nei capi a) e d), al fine di consumare in loro danno le truffe descritte in questi ultimi due capi di imputazione. Ma se ciò è vero, come è vero, appare allora evidente che i delitti ex art. 494, c.p., di cui ai capi c) ed f), devono ritenersi assorbiti in quelli ex art. 489, c.p., di cui ai capi b) ed e), coincidendo la sostituzione di persona con la condotta materiale dell'uso del falso documento di identità, integrante un reato contro la fede pubblica. 5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi c) ed f), in quanto assorbiti nei reati di cui ai capi b) ed e), con eliminazione della relativa pena inflitta a titolo di continuazione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati di cui ai capi C) ed F) assorbiti, rispettivamente, nei capi B) ed E), con eliminazione della relativa pena inflit
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