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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37513/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett& le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermandone l'affermazione di responsabilità per i reati di omesso versamento dell' IVA in acconto, relativa al periodo di imposta 2013 e al 2016 (capi 1 e 3)4e di omesso versamento delle ritenute dovute sulla tal=i5rECUU base dee certificazioni rilasciate ai sostituti nel periodo di imposta 2014 (capo 2), commessi nella qualità di legale rappresentante della società COESI ha rideterminato la pena in mesi due e giorni venti di reclusione, confermando la pronuncia impugnata nel resto. 2..

Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati in contestazione.

In particolare, con riferimento ai reati di omesso versamento dell'Iva, l'assenza del dolo è evidenziata dal fatto che l'ammontare dell'imposta evasa è stata accertata • sulla base della medesima dichiarazione dei redditi presentata dall'imputato e che l'omesso versamento è stato determinato da una situazione di improvvisa ed inevitabile crisi di liquidità che ha impedito al rappresentante legale di poter provvedere al regolare adempimento.

Il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte del giudice di merito di alcune circostanze dedotte dalla difesa, quali il venir meno degli affidamenti bancari e del sistema di anticipazione del pagamento delle fatture, la conseguente crisi di liquidità, e tuttavia, l'aver manifestato una determinata volontà di assolvere il debito con l'Erario mediante la previsione di un piano di rateizzazione dei debiti erariali che veniva puntualmente rispettato e che consentiva, strategicamente, di affrontare i debiti e di proseguire l'attività imprenditoriale provvedendo al pagamento di fornitori e dipendenti.

Tale situazione è stata tuttavia bruscamente alterata dal sopraggiungere di due provvedimenti di sequestro preventivo, notificati l'uno a distanza di un anno dall'altro, dell'ammontare complessivo di oltre 800.00,00 euro, che hanno definitivamente impedito l'assolvimento del debito.

Entrambi i provvedimenti sono stati revocati, a fronte della offerta da parte del ricorrente di idonee garanzie ipotecarie, di proprietà della medesima società ed afferenti al suo patrimonio personale, e a fronte della prova della sussistenza del piano di rateizzazione già concordato con l'Agenzia delle Entrate e del regolare pagamento delle rate, tuttavia, l'ultimo definitivo colpo di grazia all'attività dell'azienda, che già versava in una condizione di difficoltà finanziaria, è stato inferto dalla crisi economica determinata dalla pandemia Covid del 2020, che ha impedito in modo assoluto di poter assolvere al pagamento rateale del debito tributario.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi I' inammissibilità del ricorso.4.

Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La doglianza non può trovare accoglimento.

Si premette che, secondo il consolidato principio, espressc dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rispettivamente in tema di omesso versamento di :-itenute dovute e certificate e dell'IVA, è sufficiente il consapevole inadempimento, da parte del contribuente, dell'obbligazione tributaria così come risultante dalle dichiarazioni annuali dal medesimo presentate (Sez. 3, n. 35786 del 15/02/2017, Furneri, Rv.270728).

Al riguardo, d& plesso argomentativo costituito dalla saldatura tra gli apparati motivazionali delle sentenze ci primo e di secondo grado si evince, infatti, che entrambi i giudici di merito hanno affermato che la crisi finanziana e di liquidità lamentata dal ricorrente non può assumere la valenza di causa di esclusione del dolo, considerato che il medesimo ricorrente nonché il teste Pastomerlo, che lo coadiuvava nella gestione amministrativa e contabile della società, hanno affe:-mato che era stata una precisa scelta aziendale quella di affrontare la crisi di liquidità manifestatasi fin dal 2008 destinando le risorse disponibili al pagamento di fornitori e dipendenti, pur di proseguire l'attività imprenditoriale, al fine di mantenere la posizione sul mercato, premettendo il pagamento dei debiti tributari.

Costituisce d'altronde, ius receptum, nella giurisprudenza Ci questa Corte, il principio dell'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluire in un corpus unic:o, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), a condizione che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44413 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi). in particolare„ il giudice di prime grado ha affermato che è stata una vera e propria scelta strategica dell'imputato quella di poter accedere alla rateizzazione del debito tributario itutitig da poter impiegare la ridotta liquidità in altro modo, in previsione di una futura ottica espansiva.

Il ricorrente ha infatti optato nel senso di privilegiare fornitori e dipendenti in modo da mantenere una posizione di mercato in modo da poter così - a suo dire- offrire una reale garanzia ai debiti tributari.

Inoltre, i: giudice di primo grado da atto che dalla documentazione prodotta dalla difesa è emerso che aHa data della prima udienza dibattimentale svoltasi nel 2021, il difensore di fiducia dell'imputato ha depositato un nuovo piano di rateizzazione concernente anche il periodo relativo alla crisi economica determinata dalla pandemia Covid che però si presentava con tempistiche di pagamento incompatibili con lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, mentre l'ultimo piano d: rateizzazione accettato dall'Agenzia delle Entrate risalente al 3/04/2018, risuta onorato solo con il pagamento delle prime 7 rate, posto che, in occasione del verificarsi della prima ondata oandemca, l'imputato ha sospeso i pagamenti previsti dal piano di rateizzazione al 'rine di privilediare i dipendenti.

Entrambi i giudici di merito, quindi, hanno ritenuto che non si è determinata alcuna assoluta, oggettiva, impossibilità di ottemperare ai debiti, tale da causare l'esclusione dell'elemento soggettivo del colo, in quanto l'imputato non ha adeguatamente documentato l'adozione di misure idonee a fronteggiare l'emergenza creditoria.

Sr precisa in proposito che, in tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (Sez.3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967).

D'altra parte, anche la Corte territoriale ha affermato che l'imputato non ha prodotto elementi dimostrativi dell'inesigibilità del comportamento doveroso a fronte di sopravvenuti ed imprevedibili accadimenti, considerata la reiterazione dei comportamenti per diversi anni di imposta e per importi assai rilevanti.

Né la deliberata sospensione dei pagamenti rateali concordati con l'Agenzia, per importi superiori alle soglie e per diversi anni di imposta costituisce una causa di giustificazione, ma al contrario, ha determinato il sopraggiungere di provvedimenti cautelari.

2. Il ricorso deve, dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett& le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermandone l'affermazione di responsabilità per i reati di omesso versamento dell' IVA in acconto, relativa al periodo di imposta 2013 e al 2016 (capi 1 e 3)4e di omesso versamento delle ritenute dovute sulla tal=i5rECUU base dee certificazioni rilasciate ai sostituti nel periodo di imposta 2014 (capo 2), commessi nella qualità di legale rappresentante della società COESI ha rideterminato la pena in mesi due e giorni venti di reclusione, confermando la pronuncia impugnata nel resto. 2.. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati in contestazione. In particolare, con riferimento ai reati di omesso versamento dell'Iva, l'assenza del dolo è evidenziata dal fatto che l'ammontare dell'imposta evasa è stata accertata • sulla base della medesima dichiarazione dei redditi presentata dall'imputato e che l'omesso versamento è stato determinato da una situazione di improvvisa ed inevitabile crisi di liquidità che ha impedito al rappresentante legale di poter provvedere al regolare adempimento. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte del giudice di merito di alcune circostanze dedotte dalla difesa, quali il venir meno degli affidamenti bancari e del sistema di anticipazione del pagamento delle fatture, la conseguente crisi di liquidità, e tuttavia, l'aver manifestato una determinata volontà di assolvere il debito con l'Erario mediante la previsione di un piano di rateizzazione dei debiti erariali che veniva puntualmente rispettato e che consentiva, strategicamente, di affrontare i debiti e di proseguire l'attività imprenditoriale provvedendo al pagamento di fornitori e dipendenti. Tale situazione è stata tuttavia bruscamente alterata dal sopraggiungere di due provvedimenti di sequestro preventivo, notificati l'uno a distanza di un anno dall'altro, dell'ammontare complessivo di oltre 800.00,00 euro, che hanno definitivamente impedito l'assolvimento del debito. Entrambi i provvedimenti sono stati revocati, a fronte della offerta da parte del ricorrente di idonee garanzie ipotecarie, di proprietà della medesima società ed afferenti al suo patrimonio personale, e a fronte della prova della sussistenza del piano di rateizzazione già concordato con l'Agenzia delle Entrate e del regolare pagamento delle rate, tuttavia, l'ultimo definitivo colpo di grazia all'attività dell'azienda, che già versava in una condizione di difficoltà finanziaria, è stato inferto dalla crisi economica determinata dalla pandemia Covid del 2020, che ha impedito in modo assoluto di poter assolvere al pagamento rateale del debito tributario. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi I' inammissibilità del ricorso.4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La doglianza non può trovare accoglimento. Si premette che, secondo il consolidato principio, espressc dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rispettivamente in tema di omesso versamento di :-itenute dovute e certificate e dell'IVA, è sufficiente il consapevole inadempimento, da parte del contribuente, dell'obbligazione tributaria così come risultante dalle dichiarazioni annuali dal medesimo presentate (Sez. 3, n. 35786 del 15/02/2017, Furneri, Rv.270728). Al riguardo, d& plesso argomentativo costituito dalla saldatura tra gli apparati motivazionali delle sentenze ci primo e di secondo grado si evince, infatti, che entrambi i giudici di merito hanno affermato che la crisi finanziana e di liquidità lamentata dal ricorrente non può assumere la valenza di causa di esclusione del dolo, considerato che il medesimo ricorrente nonché il teste Pastomerlo, che lo coadiuvava nella gestione amministrativa e contabile della società, hanno affe:-mato che era stata una precisa scelta aziendale quella di affrontare la crisi di liquidità manifestatasi fin dal 2008 destinando le risorse disponibili al pagamento di fornitori e dipendenti, pur di proseguire l'attività imprenditoriale, al fine di mantenere la posizione sul mercato, premettendo il pagamento dei debiti tributari. Costituisce d'altronde, ius receptum, nella giurisprudenza Ci questa Corte, il principio dell'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluire in un corpus unic:o, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), a condizione che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44413 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi). in particolare„ il giudice di prime grado ha affermato che è stata una vera e propria scelta strategica dell'imputato quella di poter accedere alla rateizzazione del debito tributario itutitig da poter impiegare la ridotta liquidità in altro modo, in previsione di una futura ottica espansiva. Il ricorrente ha infatti optato nel senso di privilegiare fornitori e dipendenti in modo da mantenere una posizione di mercato in modo da poter così - a suo dire- offrire una reale garanzia ai debiti tributari. Inoltre, i: giudice di primo grado da atto che dalla documentazione prodotta dalla difesa è emerso che aHa data della prima udienza dibattimentale svoltasi nel 2021, il difensore di fiducia dell'imputato ha depositato un nuovo piano di rateizzazione concernente anche il periodo relativo alla crisi economica determinata dalla pandemia Covid che però si presentava con tempistiche di pagamento incompatibili con lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, mentre l'ultimo piano d: rateizzazione accettato dall'Agenzia delle Entrate risalente al 3/04/2018, risuta onorato solo con il pagamento delle prime 7 rate, posto che, in occasione del verificarsi della prima ondata oandemca, l'imputato ha sospeso i pagamenti previsti dal piano di rateizzazione al 'rine di privilediare i dipendenti. Entrambi i giudici di merito, quindi, hanno ritenuto che non si è determinata alcuna assoluta, oggettiva, impossibilità di ottemperare ai debiti, tale da causare l'esclusione dell'elemento soggettivo del colo, in quanto l'imputato non ha adeguatamente documentato l'adozione di misure idonee a fronteggiare l'emergenza creditoria. Sr precisa in proposito che, in tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (Sez.3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967). D'altra parte, anche la Corte territoriale ha affermato che l'imputato non ha prodotto elementi dimostrativi dell'inesigibilità del comportamento doveroso a fronte di sopravvenuti ed imprevedibili accadimenti, considerata la reiterazione dei comportamenti per diversi anni di imposta e per importi assai rilevanti. Né la deliberata sospensione dei pagamenti rateali concordati con l'Agenzia, per importi superiori alle soglie e per diversi anni di imposta costituisce una causa di giustificazione, ma al contrario, ha determinato il sopraggiungere di provvedimenti cautelari. 2. Il ricorso deve, dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese proce
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