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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29120/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/09/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe, emesso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibili le istanze di ammissione all'affidamento in prova di cui all'art. 47 Ord. pen. e alla detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter Ord. pen., avanzate dal detenuto Rosario CARUSO, sul presupposto che la condanna che aveva determinato l'irrogazione della pena in espiazione fosse stata pronunciata per reati ostativi, ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen., alla concessione di benefici penitenziari.

2. L'interessato propone, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, in relazione a due profili: la sussistenza delle condizioni legittimanti il procedimento planario; l'applicazione delle regole concernenti l'esatta delimitazione dell'art. 4-bis Ord. pen. 3.

Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

2. Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, l'espiazione di pena inflitta per reato ostativo alla fruizione dei benefici penitenziari a norma dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 non può concretizzare, di per sé sola, la mancanza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che autorizza una declaratoria di inammissibilità dell'istanza dell'interessato da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza.

Ed invero, neanche la condizione di soggetto condannato per uno dei delitti elencati nel citato art. 4-bis preclude, in assoluto, l'affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi accertare se l'interessato abbia prestato collaborazione con gli organi inquirenti ovvero se si versi in ipotesi di collaborazione ininfluente o impossibile, come statuito dall'articolo medesimo nel testo risultante a seguito delle parziali dichiarazioni di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze n. 357/94 e n. 68/95 della Corte costituzionale (Sez. i , n. 9926 del 6/12/2001, Condon, Rv. 221488; Sez. 1, n. 3374 del 9/6/1998, Tosto, Rv. 211023).

Alla luce del consolidato principio esposto, va detto che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel dichiarare inammissibile l'istanza di ammissione all'affidamento in prova del CARUSO, è incorso in un duplice errore: in primo luogo, per aver deciso de plano e, in secondo luogo, per aver fatto discendere, automaticamente, la declaratoria di inammissibilità censurata dalla mera considerazione del carattere ostativo del reato di cui alla pena in espiazione.3.

Quanto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, è stato affermato che la condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall'art. 47-ter Ord. pen. all'art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest'ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd.

"fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976).

D'altra parte, è stato, pure, affermato, in relazione a determinate forme di detenzione domiciliare, che deve ritenersi illegittimo il decreto che dichiara l'inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare, di cui agli artt. 47-ter e 47-quinquies Ord. pen., emesso "de plano" dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, sull'assunto che il richiedente, condannato per reati aggravati dall'art. 7 legge n. 203 del 1991 (oggi riprodotto nell'art. 416-bis.1 cod. pen.), non aveva compiuto un formale atto dissociativo, consistente nella collaborazione con la giustizia secondo la previsione dell'art. 58-ter Ord. pen. (Sez. 1, n. 35817 del 10/5/2016, Troia, Rv. 267583: in motivazione, la Corte ha ribadito che la pronuncia d'inammissibilità "de plano" implica l'inesistenza di presupposti minimi indefettibili, senza i quali la domanda non potrebbe mai trovare accoglimento).

3.1. Dai richiamati orientamenti si desume che l'ostatività alla fruizione del beneficio potrebbe essere ravvisabile con riguardo alla detenzione domiciliare "generica" di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.; non, invece, con riguardo a quella di cui all'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), Ord. pen., dal momento che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 239/2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., l'art. 4- bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47- ter, comma 1, lett. a) e b).

Atteso che il decreto impugnato, per la sua laconicità, non consente di individuare, con chiarezza, di quale detenzione domiciliare si tratti in relazione al CARUSO, si ritiene di dover pervenire a decisione di annullamento del provvedimento anche con riferimento alla istanza di detenzione domiciliare.

4. [OSCURATO:PERSONA] opta per la formula dell'annullamento con rinvio in adesione al recente orientamento di legittimità, per cui, in tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio in applicazione della regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Selis, Rv. 280524: fattispecie in cui era stata dichiarata l'inammissibilità "de plano" dell'istanza del detenuto di ammissione alla semilibertà in violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.).5.

Il giudice del rinvio va individuato nel Tribunale di sorveglianza di Sassari, che riconsidererà le istanze di ammissione alle misure alternative presentate dal ricorrente in composizione collegiale e nel contraddittorio delle parti, attenendosi ai principi di diritto richiamati.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, emesso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibili le istanze di ammissione all'affidamento in prova di cui all'art. 47 Ord. pen. e alla detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter Ord. pen., avanzate dal detenuto Rosario CARUSO, sul presupposto che la condanna che aveva determinato l'irrogazione della pena in espiazione fosse stata pronunciata per reati ostativi, ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen., alla concessione di benefici penitenziari. 2. L'interessato propone, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, in relazione a due profili: la sussistenza delle condizioni legittimanti il procedimento planario; l'applicazione delle regole concernenti l'esatta delimitazione dell'art. 4-bis Ord. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, l'espiazione di pena inflitta per reato ostativo alla fruizione dei benefici penitenziari a norma dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 non può concretizzare, di per sé sola, la mancanza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che autorizza una declaratoria di inammissibilità dell'istanza dell'interessato da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza. Ed invero, neanche la condizione di soggetto condannato per uno dei delitti elencati nel citato art. 4-bis preclude, in assoluto, l'affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi accertare se l'interessato abbia prestato collaborazione con gli organi inquirenti ovvero se si versi in ipotesi di collaborazione ininfluente o impossibile, come statuito dall'articolo medesimo nel testo risultante a seguito delle parziali dichiarazioni di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze n. 357/94 e n. 68/95 della Corte costituzionale (Sez. i , n. 9926 del 6/12/2001, Condon, Rv. 221488; Sez. 1, n. 3374 del 9/6/1998, Tosto, Rv. 211023). Alla luce del consolidato principio esposto, va detto che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel dichiarare inammissibile l'istanza di ammissione all'affidamento in prova del CARUSO, è incorso in un duplice errore: in primo luogo, per aver deciso de plano e, in secondo luogo, per aver fatto discendere, automaticamente, la declaratoria di inammissibilità censurata dalla mera considerazione del carattere ostativo del reato di cui alla pena in espiazione.3. Quanto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, è stato affermato che la condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall'art. 47-ter Ord. pen. all'art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest'ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd. "fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976). D'altra parte, è stato, pure, affermato, in relazione a determinate forme di detenzione domiciliare, che deve ritenersi illegittimo il decreto che dichiara l'inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare, di cui agli artt. 47-ter e 47-quinquies Ord. pen., emesso "de plano" dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, sull'assunto che il richiedente, condannato per reati aggravati dall'art. 7 legge n. 203 del 1991 (oggi riprodotto nell'art. 416-bis.1 cod. pen.), non aveva compiuto un formale atto dissociativo, consistente nella collaborazione con la giustizia secondo la previsione dell'art. 58-ter Ord. pen. (Sez. 1, n. 35817 del 10/5/2016, Troia, Rv. 267583: in motivazione, la Corte ha ribadito che la pronuncia d'inammissibilità "de plano" implica l'inesistenza di presupposti minimi indefettibili, senza i quali la domanda non potrebbe mai trovare accoglimento). 3.1. Dai richiamati orientamenti si desume che l'ostatività alla fruizione del beneficio potrebbe essere ravvisabile con riguardo alla detenzione domiciliare "generica" di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.; non, invece, con riguardo a quella di cui all'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), Ord. pen., dal momento che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 239/2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., l'art. 4- bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47- ter, comma 1, lett. a) e b). Atteso che il decreto impugnato, per la sua laconicità, non consente di individuare, con chiarezza, di quale detenzione domiciliare si tratti in relazione al CARUSO, si ritiene di dover pervenire a decisione di annullamento del provvedimento anche con riferimento alla istanza di detenzione domiciliare. 4. [OSCURATO:PERSONA] opta per la formula dell'annullamento con rinvio in adesione al recente orientamento di legittimità, per cui, in tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio in applicazione della regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Selis, Rv. 280524: fattispecie in cui era stata dichiarata l'inammissibilità "de plano" dell'istanza del detenuto di ammissione alla semilibertà in violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.).5. Il giudice del rinvio va individuato nel Tribunale di sorveglianza di Sassari, che riconsidererà le istanze di ammissione alle misure alternative presentate dal ricorrente in composizione collegiale e nel contraddittorio delle parti, attenendosi ai principi di diritto richiamati. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso in Roma, il
Decreto Cassazione n. 29120/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris