CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PESAROnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa M. F. LOY, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro ha omesso di provvedere sulla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di avere colloqui con il detenuto [OSCURATO:PERSONA], già autorizzato ad intrattenere colloqui con familiari e difensore. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che la competenza a provvedere spetta al pubblico ministero perché nel caso concreto non è in atto una fase che attribuisca al Giudice per le indagini preliminari una qualche competenza, perché dopo l'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare gli atti sono restituiti al pubblico ministero. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Pesaro, che ha richiesto l'annullamento dell'ordinanza con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro per nuovo esame, dopo aver ricordato che, per orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili in cassazione. Ha quindi evidenziato che la competenza a provvedere durante la fase delle indagini preliminari spetta in ogni caso al giudice per le indagini preliminari. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Va anzitutto premesso, siccome si controverte di una questione in senso lato di competenza, che il pubblico ministero non avrebbe potuto proporre conflitto negativo con il giudice per le indagini preliminari che, nel dichiararsi incompetente funzionalmente, ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica, perché, sì come statuito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, "il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei casi analoghi previsti dall'art. 28 cod. proc. pen." - Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 257989 -.Il ricorso proposto dal pubblico ministero è quindi ammissibile, e ciò anche avendo riguardo al provvedimento che ne è oggetto, atteso che "i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost." - Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927 -. 3. La competenza a provvedere in ordine alle richieste di colloquio dei detenuti nel corso delle indagini preliminari spetta al Giudice per le indagini preliminari, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per la quale, appunto, "la competenza a concedere, durante la fase delle indagini preliminari, il permesso di colloquio all'indagato sottoposto alla misura cautelare in carcere, spetta al GIP, che provvede dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero" - Sez. 1, n. 37834 del 07/05/2015, Rv. 265010: Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Rv. 258824; v., anche Sez. 1, n. 38048 del 06/07/2017, Rv. 270976, che ha affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il pubblico ministero abbia deciso su un'istanza di colloquio di un detenuto in custodia cautelare, in quanto, rispetto ad essa, il p.m. è titolare di un mero diritto di interlocuzione e non del potere decisionale, che appartiene esclusivamente al giudice per le indagini preliminari in forza di una competenza funzionale ed inderogabile, la cui violazione è pertanto rilevabile anche d'ufficio" -. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribun