CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15008/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'opposizione ex art. 678, comma 1 -ter cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo della quale il Magistrato relatore aveva rigettato l'istanza di affidamento ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], accordandogli invece la detenzione domiciliare ex art. 47 -ter Ord. pen., in relazione alla pena di mesi quattro di reclusione, inflittagli con la sentenza del Tribunale di Lecce del 18/10/2018. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo illogicità e mera apparenza della motivazione, oltre che errata valutazione in ordine alla pericolosità sociale del condannato e, infine, omessa valutazione della personalità dello stesso e del programma trattamentale. Il reato di ricettazione in esecuzione è molto lontano nel tempo e di scarso allarme sociale; non sono emersi elementi concreti, in forza dei quali giungere alla conclusione che il ricorrente sia un soggetto pericoloso ed errata è anche, infine, la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza in punto di revisione critica del pregresso agire, da parte del condannato. 3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto. Dette critiche, altresì, sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, del tutto privo di spunti di illogicità e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di Lecce. Invero, nell'impugnato provvedimento si sottolinea come il condannato non sia meritevole della ampia misura invocata, in considerazione anzitutto dei numerosi pregiudizi annoverati. Viene anche evidenziato come il condannato abbia perpetrato reati anche dopo aver fruito di un primo affidamento in prova, poi revocato, oltre che all'indomani della revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata (ciò a riprova dell'atteggiamento di indifferenza, rispetto alle opportunità trattamentali a lui prospettate e della ininterrotta adozione di uno stile di vita deviante). L'impugnazione, a fronte di tale apparato motivazionale, spende unicamente argomenti assertivi e apodittici, non atti a scalfire la tenuta logica dell'impugnata ordinanza. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro