CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18259/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 043L8CS ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto con strappo; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata rende una motivazione congrua e logica sul rigetto della relativa doglíanza (si vedano pagg. 4 e 5), facendo riferimento ai plurimi precedenti penali gravanti sull'imputato nonché all'assenza di elementi di natura processuale o extraprocessuale positivamente valutabili tali da giustificare il riconoscimento del beneficio; invero, è principio consolidato di questa Corte quello secondo cui non è necessario che il giudice dì merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi '01 o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549); considerato che, inoltre, il motivo di ricorso è aspecifico, perché non si confronta con la natura ostativa valorizzata dalla Corte territoriale dei precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così