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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15879/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16523/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - intimat a - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Grosseto; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] : −nel 2005 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Grosseto,contestando il minacciato diritto di [OSCURATO:PERSONA] di agire in executivis nei suoi confronti in forza del decreto ingiuntivo n. 5129/1990 emesso dal Tribunale di Firenze il 2-3/8/1990, titolo recante un credito prescritto; −d opo una prima decisione favorevole all’opponente emessa dal Tribunale di Grosseto, la Corte d’appello di Firenze (sentenza n. 392 del 17/2/2017), dichiarata la nullità della pronuncia impugnata, rimetteva la causa al primo giudice in applicazione dell’art.354 cod. proc. civ.; −nel processo riassunto la società opposta eccepiva la litispendenza rispetto al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Firenze dallo stesso Andreini e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riguardante la perdita di efficacia del succitato titolo esecutivo in ragione della prescrizione del credito oggetto di ingiunzione (il decreto monitorio era stato azionato con due distinti precetti); la decisione di primo grado del Tribunale fiorentino, favorevole all’opponente, era stata appellata dalla società e il processo di secondo grado era stato dichiarato estinto (sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1286 del 22/6/2021), con conseguente passaggio in giudicato della statuizione del giudice di prime cure; −c on l’ ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Grosseto dichiarava la litispendenza e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo con la seguente motivazione: «rilevato che la litispendenza debba valutarsi al tempo della notificazione della citazione, trattandosi di presupposto processuale; considerato che la pendenza della lite, in caso di notificazione dell’atto, si ha solo in caso di perfezionamento del procedimento notificatorio in una delle forme previste dall’ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ.S.U. n. 23675/2014); ritenuto che nel caso di specie, stante la dichiarazione di nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio n. 3970/2005 RG, la pendenza della odierna lite debba apprezzarsi al momento della notificazione dell’atto che ha introdotto il presente processo, avvenuta il 29.01.2018, non rilevando la notificazione della citazione introduttiva del giudizio de 2005; ritenuto che, essendo la domanda introduttiva del presente giudizio notificata in data 29.10.2018, al tempo della proposizione del presente giudizio era già pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze un giudizio avente ad oggetto le stesse parti e la stessa azione, come sopra descritto; ritenuto pertanto che, per le considerazioni svolte, debba dichiararsi la litispendenza rispetto al presente giudizio»; −a vverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] proponeva tempestivo regolamento di competenza; non svolgeva difese la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; −a ll’esito della camera di consiglio del 15 / 5 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − c ome osserva il P.M. (che richiama Cass. , Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41505 del 24/12/2021), costituisce indefettibile presupposto della declaratoria di litispendenza che «il giudizio preventivamente adito sia ancora pendente al momento della decisione [non dell’introduzione della causa, come erroneamente affermato dal Tribunale di Grosseto] e non sia stato definito con sentenza passata in giudicato»; −si rileva che manca agli atti la prova – costituita dalla certificazione prevista dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.– del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1286 del 22/6/2021; tuttavia, alla mancata produzione della predetta certificazione può ritenersi equipollente l’esplicita ammissione della controparte circa l’intervenuta formazione del giudicato (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023, Rv. 669781-01, la quale ha precisato che non è equivalente, invece, la mera non contestazione);−nel caso in esame, nelle note difensive autorizzate nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. presentate all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (documento 8 del ricorrente), la società affermavaquanto segue: «Risulta pacifico che l’Andreini ha proposto due domande (una di fronte al Tribunale di Firenze -causa n. 15579/2012 R.G., terminata con sentenza n. 1427/15, l’altra di fronte al Tribunale di Grosseto, qui pendente) entrambe finalizzate ad ottenere lo stesso risultato: dichiararsi prescritto il diritto di credito, azionato nei suoi confronti dalla società creditrice, qui convenuta, consacrato nel decreto ingiuntivo n. 5129/90 emesso dal Presidente del Tribunale di Firenze il 2-3/8/1990.

Fino alla data della precedente udienza le due cause risultavano entrambe pendenti: da qui la richiesta della dichiarazione di litispendenza della presente causa in quanto introdotta per “seconda”.

Senonché, alla data odierna, la sentenza n. 1286/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze il 21/6/2021, risultanon più impugnabile per decorrenza del termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., cosicché anche la sentenza del Tribunale di Firenze, la n. 1427/15 (che ha dichiarato prescritto il credito) è divenuta irrevocabile.

Dovrà pertanto tenersi conto degli effetti del giudicato e delle conseguenti preclusioni.

L’Andreini ha già ottenuto, con sentenza ormai irrevocabile (la n. 1427/15, Tribunale di Firenze), ciò che aveva richiesto: la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato nei suoi confronti in forza del decreto ingiuntivo n. 5129/90 e non può, quindi, pretendere, sulla stessa materia, un’altra pronuncia stante il disposto dell’art.2909 c.c..»; −l a formazione del giudicato, dunque, costituisce esplicita ammissione e rende manifesto l’errore del giudice di merito; −il ricorso va, dunque, accolto e l’ordinanza del Tribunale di Grosseto, con cui è stata dichiarata la litispendenza e disposta la cancellazione della causa dal ruolo,dev’essere annullata; −la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità è rimess a al giudice di merito;p. q. m. la Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnatae dispone la prosecu- zione del giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16523/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - intimat a - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Grosseto; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] : −nel 2005 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Grosseto,contestando il minacciato diritto di [OSCURATO:PERSONA] di agire in executivis nei suoi confronti in forza del decreto ingiuntivo n. 5129/1990 emesso dal Tribunale di Firenze il 2-3/8/1990, titolo recante un credito prescritto; −d opo una prima decisione favorevole all’opponente emessa dal Tribunale di Grosseto, la Corte d’appello di Firenze (sentenza n. 392 del 17/2/2017), dichiarata la nullità della pronuncia impugnata, rimetteva la causa al primo giudice in applicazione dell’art.354 cod. proc. civ.; −nel processo riassunto la società opposta eccepiva la litispendenza rispetto al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Firenze dallo stesso Andreini e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riguardante la perdita di efficacia del succitato titolo esecutivo in ragione della prescrizione del credito oggetto di ingiunzione (il decreto monitorio era stato azionato con due distinti precetti); la decisione di primo grado del Tribunale fiorentino, favorevole all’opponente, era stata appellata dalla società e il processo di secondo grado era stato dichiarato estinto (sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1286 del 22/6/2021), con conseguente passaggio in giudicato della statuizione del giudice di prime cure; −c on l’ ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Grosseto dichiarava la litispendenza e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo con la seguente motivazione: «rilevato che la litispendenza debba valutarsi al tempo della notificazione della citazione, trattandosi di presupposto processuale; considerato che la pendenza della lite, in caso di notificazione dell’atto, si ha solo in caso di perfezionamento del procedimento notificatorio in una delle forme previste dall’ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ.S.U. n. 23675/2014); ritenuto che nel caso di specie, stante la dichiarazione di nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio n. 3970/2005 RG, la pendenza della odierna lite debba apprezzarsi al momento della notificazione dell’atto che ha introdotto il presente processo, avvenuta il 29.01.2018, non rilevando la notificazione della citazione introduttiva del giudizio de 2005; ritenuto che, essendo la domanda introduttiva del presente giudizio notificata in data 29.10.2018, al tempo della proposizione del presente giudizio era già pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze un giudizio avente ad oggetto le stesse parti e la stessa azione, come sopra descritto; ritenuto pertanto che, per le considerazioni svolte, debba dichiararsi la litispendenza rispetto al presente giudizio»; −a vverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] proponeva tempestivo regolamento di competenza; non svolgeva difese la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; −a ll’esito della camera di consiglio del 15 / 5 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − c ome osserva il P.M. (che richiama Cass. , Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41505 del 24/12/2021), costituisce indefettibile presupposto della declaratoria di litispendenza che «il giudizio preventivamente adito sia ancora pendente al momento della decisione [non dell’introduzione della causa, come erroneamente affermato dal Tribunale di Grosseto] e non sia stato definito con sentenza passata in giudicato»; −si rileva che manca agli atti la prova – costituita dalla certificazione prevista dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.– del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1286 del 22/6/2021; tuttavia, alla mancata produzione della predetta certificazione può ritenersi equipollente l’esplicita ammissione della controparte circa l’intervenuta formazione del giudicato (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023, Rv. 669781-01, la quale ha precisato che non è equivalente, invece, la mera non contestazione);−nel caso in esame, nelle note difensive autorizzate nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. presentate all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (documento 8 del ricorrente), la società affermavaquanto segue: «Risulta pacifico che l’Andreini ha proposto due domande (una di fronte al Tribunale di Firenze -causa n. 15579/2012 R.G., terminata con sentenza n. 1427/15, l’altra di fronte al Tribunale di Grosseto, qui pendente) entrambe finalizzate ad ottenere lo stesso risultato: dichiararsi prescritto il diritto di credito, azionato nei suoi confronti dalla società creditrice, qui convenuta, consacrato nel decreto ingiuntivo n. 5129/90 emesso dal Presidente del Tribunale di Firenze il 2-3/8/1990. Fino alla data della precedente udienza le due cause risultavano entrambe pendenti: da qui la richiesta della dichiarazione di litispendenza della presente causa in quanto introdotta per “seconda”. Senonché, alla data odierna, la sentenza n. 1286/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze il 21/6/2021, risultanon più impugnabile per decorrenza del termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., cosicché anche la sentenza del Tribunale di Firenze, la n. 1427/15 (che ha dichiarato prescritto il credito) è divenuta irrevocabile. Dovrà pertanto tenersi conto degli effetti del giudicato e delle conseguenti preclusioni. L’Andreini ha già ottenuto, con sentenza ormai irrevocabile (la n. 1427/15, Tribunale di Firenze), ciò che aveva richiesto: la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato nei suoi confronti in forza del decreto ingiuntivo n. 5129/90 e non può, quindi, pretendere, sulla stessa materia, un’altra pronuncia stante il disposto dell’art.2909 c.c..»; −l a formazione del giudicato, dunque, costituisce esplicita ammissione e rende manifesto l’errore del giudice di merito; −il ricorso va, dunque, accolto e l’ordinanza del Tribunale di Grosseto, con cui è stata dichiarata la litispendenza e disposta la cancellazione della causa dal ruolo,dev’essere annullata; −la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità è rimess a al giudice di merito;p. q. m. la Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnatae dispone la prosecu- zione del giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimit
Decreto Cassazione n. 15879/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris