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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 22715/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ilette/sentitee conclusioni del 1::?.6 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in data 8 settembre 2022.

Deduce mancata pronuncia in ordine alla sua doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altre formalità di procedura.

Il ricorso, infatti, è relativo a motivi rinunciati e diversi da quelli ammessi, come emerge dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ilette/sentitee conclusioni del 1::?.6 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in data 8 settembre 2022. Deduce mancata pronuncia in ordine alla sua doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altre formalità di procedura. Il ricorso, infatti, è relativo a motivi rinunciati e diversi da quelli ammessi, come emerge dalla sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 22715/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris