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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 12145/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente confermato la decisione del Tribunale di Sciacca, con la quale è stata affermata la responsabilità penale dei ricorrenti in relazione al reato di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, articolando plurimi motivi.

3. Con memoria trasmessa in data 11 gennaio 2022, il difensore degli imputati ha ribadito le proposte doglianze, prospettando, altresì, l'intervenuta prescrizione del reato.

4. Il rilievo della non manifesta infondatezza dei motivi impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4.1. Con l'impugnazione di merito, invero, gli imputati avevano contestato - tra l'altro - la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 585, primo comma, ultima parte cod. pen., ritenuta in assenza di specifica contestazione e, sul punto, la Corte d'appello ha, nell'ambito della rinnovazione istruttoria disposta su richiesta del PG, reputato, senza adeguata motivazione, la superfluità dell'esame del teste a discarico e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Sicchè, se è vero che i ricorrenti non hanno introdotto specifici elementi di decisività, ex se idonei a disarticolare la motivazione resa in primo grado, nondimeno le censure proposte con il ricorso di legittimità s'appalesano - a fronte di un impianto argomentativo solo apparente esplicato nella sentenza impugnata - infondate, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.

4.2. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente confermato la decisione del Tribunale di Sciacca, con la quale è stata affermata la responsabilità penale dei ricorrenti in relazione al reato di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, articolando plurimi motivi. 3. Con memoria trasmessa in data 11 gennaio 2022, il difensore degli imputati ha ribadito le proposte doglianze, prospettando, altresì, l'intervenuta prescrizione del reato. 4. Il rilievo della non manifesta infondatezza dei motivi impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4.1. Con l'impugnazione di merito, invero, gli imputati avevano contestato - tra l'altro - la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 585, primo comma, ultima parte cod. pen., ritenuta in assenza di specifica contestazione e, sul punto, la Corte d'appello ha, nell'ambito della rinnovazione istruttoria disposta su richiesta del PG, reputato, senza adeguata motivazione, la superfluità dell'esame del teste a discarico e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Sicchè, se è vero che i ricorrenti non hanno introdotto specifici elementi di decisività, ex se idonei a disarticolare la motivazione resa in primo grado, nondimeno le censure proposte con il ricorso di legittimità s'appalesano - a fronte di un impianto argomentativo solo apparente esplicato nella sentenza impugnata - infondate, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure. 4.2. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore
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