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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 05715/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 05/03/2020 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestati aggravanti, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa per il tentato furto di varia merce prelevata dai banchi di vendita di un supermercato.

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta omessa motivazione della sentenza impugnata rispetto alla censura formulata con l'atto di appello, quanto al mancato coordinamento tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La ricorrente, nell'atto di appello, aveva lamentato che il Tribunale, nella motivazione, aveva precisato «che le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle ritenute aggravanti giustificano la determinazione della pena base nei minimi edittali»: pertanto la pena base dalla quale partire per applicare le riduzioni per il tentativo, per il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62- bis cod. pen. e per la scelta del rito, avrebbe dovuto essere di quattro mesi di reclusione, oltre alla multa tfr La Corte d'appello, che e ene3 una esplicita ed autonoma motivazione destinata a sorreggere la determinazione della pena applicata, ha implicitamente ed esattamente ritenuto che la denuncia del contrasto tra motivazione e dispositivo fosse destituita di qualunque fondamento.

Infatti, l'imputata, nel suo atto di appello, aveva isolato una parte della motivazione e ne aveva frainteso il significato letterale, che invece emerge dalla lettura complessiva del percorso argomentativo del giudice di primo grado.

Il Tribunale, infatti, che illustra dettagliatamente il metodo di calcolo seguito per giungere alla pena poi irrogata in dispositivo, premette che talune valutazioni - che qui non rileva riprodurre - «inducono a ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle ritenute aggravanti e giustificano la determinazione della pena base nei minimi edittali»: con ciò, come chiarito dalla prima operazione di calcolo eseguita subito dopo, intendendo che, grazie alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, riteneva di poter partire, prima di eseguire le ulteriori riduzioni, da quella che è la pena base per il furto semplice.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ci CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 05/03/2020 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestati aggravanti, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa per il tentato furto di varia merce prelevata dai banchi di vendita di un supermercato. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta omessa motivazione della sentenza impugnata rispetto alla censura formulata con l'atto di appello, quanto al mancato coordinamento tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La ricorrente, nell'atto di appello, aveva lamentato che il Tribunale, nella motivazione, aveva precisato «che le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle ritenute aggravanti giustificano la determinazione della pena base nei minimi edittali»: pertanto la pena base dalla quale partire per applicare le riduzioni per il tentativo, per il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62- bis cod. pen. e per la scelta del rito, avrebbe dovuto essere di quattro mesi di reclusione, oltre alla multa tfr La Corte d'appello, che e ene3 una esplicita ed autonoma motivazione destinata a sorreggere la determinazione della pena applicata, ha implicitamente ed esattamente ritenuto che la denuncia del contrasto tra motivazione e dispositivo fosse destituita di qualunque fondamento. Infatti, l'imputata, nel suo atto di appello, aveva isolato una parte della motivazione e ne aveva frainteso il significato letterale, che invece emerge dalla lettura complessiva del percorso argomentativo del giudice di primo grado. Il Tribunale, infatti, che illustra dettagliatamente il metodo di calcolo seguito per giungere alla pena poi irrogata in dispositivo, premette che talune valutazioni - che qui non rileva riprodurre - «inducono a ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle ritenute aggravanti e giustificano la determinazione della pena base nei minimi edittali»: con ciò, come chiarito dalla prima operazione di calcolo eseguita subito dopo, intendendo che, grazie alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, riteneva di poter partire, prima di eseguire le ulteriori riduzioni, da quella che è la pena base per il furto semplice. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ci CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN
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