Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 49473/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 febbraio 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 18 febbraio 2021 del Tribunale di Noia resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], confiscato il tabacco in sequestro e riconosciuta la recidiva, era stato condannato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 560.000 di multa per il reato di cui agli artt. 291-bis e 291-ter d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo.

2.1. In particolare, quanto alla dedotta irrilevanza della confessione resa in difetto di contributo alle indagini, il ricorrente ha osservato che nel dichiararsi responsabile egli aveva tentato di illustrare al Giudice, senza reticenze, i motivi di stringente natura economica che lo avrebbero indotto a delinquere.

Le difficoltà economiche erano da collegare al periodo di immediato seguito all'emergenza sanitaria, che avevano inciso sulle condizioni economiche dell'imputato di mero trasportare di tabacco lavorato estero.

In ordine poi alla ritenuta recidiva, le pregresse condanne dell'imputato riguardavano condotte risalenti nel tempo, e l'aumento di pena pari a mesi nove di reclusione era del tutto sproporzionato rispetto alla pena base fissata in anni uno mesi tre di reclusione.

In definitiva le attenuanti generiche quantomeno equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva avrebbero consentito di elidere l'ostatività dell'aggravante di cui all'art. 291 cit., consentendo l'accesso a regimi alternativi alla detenzione.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso, inammissibile nel resto, è fondato per quanto di ragione.

5. In relazione invero all'invocato riconoscimento delle attenuanti generiche, è nozione comune che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (in specie è stato così ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 dei 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

5.1. In proposito la Corte territoriale ha appunto non illogicamente rievocato - al fine di negare la speciale benevolenza - tanto i numerosi precedenti penali del ricorrente quanto l'assenza di utili contributi alle indagini, a fronte altresì dell'evidenza dei fatti e della richiamata valutazione negativa della personalità.Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, l'impugnazione è in parte qua manifestamente infondata, con la conseguente inammissibilità del ricorso sul punto, irrevocabile l'accertamento di responsabilità.

Né, per vero, il ricorrente ha mai revocato in dubbio l'illiceità penale della condotta ascrittagli.

6. In relazione invece alla ritenuta recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

E' compito invero del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr. altresì Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè e altro, Rv. 247838).

6.1. Siffatta indagine è in specie del tutto mancata, la valutazione della sentenza impugnata essendosi limitata a legare il giudizio sulla personalità dell'odierno ricorrente all'esistenza di numerosi e specifici precedenti penali.

7. In ragione dei rilievi che precedono, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto concernente la recidiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Nel resto il ricorso (v. supra) deve essere dichiarato inammissibile, con irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'accertamento di responsabilità.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 18 febbraio 2021 del Tribunale di Noia resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], confiscato il tabacco in sequestro e riconosciuta la recidiva, era stato condannato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 560.000 di multa per il reato di cui agli artt. 291-bis e 291-ter d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo. 2.1. In particolare, quanto alla dedotta irrilevanza della confessione resa in difetto di contributo alle indagini, il ricorrente ha osservato che nel dichiararsi responsabile egli aveva tentato di illustrare al Giudice, senza reticenze, i motivi di stringente natura economica che lo avrebbero indotto a delinquere. Le difficoltà economiche erano da collegare al periodo di immediato seguito all'emergenza sanitaria, che avevano inciso sulle condizioni economiche dell'imputato di mero trasportare di tabacco lavorato estero. In ordine poi alla ritenuta recidiva, le pregresse condanne dell'imputato riguardavano condotte risalenti nel tempo, e l'aumento di pena pari a mesi nove di reclusione era del tutto sproporzionato rispetto alla pena base fissata in anni uno mesi tre di reclusione. In definitiva le attenuanti generiche quantomeno equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva avrebbero consentito di elidere l'ostatività dell'aggravante di cui all'art. 291 cit., consentendo l'accesso a regimi alternativi alla detenzione. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso, inammissibile nel resto, è fondato per quanto di ragione. 5. In relazione invero all'invocato riconoscimento delle attenuanti generiche, è nozione comune che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (in specie è stato così ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 dei 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 5.1. In proposito la Corte territoriale ha appunto non illogicamente rievocato - al fine di negare la speciale benevolenza - tanto i numerosi precedenti penali del ricorrente quanto l'assenza di utili contributi alle indagini, a fronte altresì dell'evidenza dei fatti e della richiamata valutazione negativa della personalità.Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, l'impugnazione è in parte qua manifestamente infondata, con la conseguente inammissibilità del ricorso sul punto, irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Né, per vero, il ricorrente ha mai revocato in dubbio l'illiceità penale della condotta ascrittagli. 6. In relazione invece alla ritenuta recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). E' compito invero del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr. altresì Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè e altro, Rv. 247838). 6.1. Siffatta indagine è in specie del tutto mancata, la valutazione della sentenza impugnata essendosi limitata a legare il giudizio sulla personalità dell'odierno ricorrente all'esistenza di numerosi e specifici precedenti penali. 7. In ragione dei rilievi che precedono, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto concernente la recidiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Nel resto il ricorso (v. supra) deve essere dichiarato inammissibile, con irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 49473/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris