CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 18883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato la memoria già depositata e ha depositato la nota spese, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto, con conferma delle statuizioni civili e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; lette la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con la quale il difensore ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza emessa il 7 febbraio 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] che, in relazione ai delitti di diffamazione a mezzo del quotidiano '[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza' e a mezzo facebook in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannava alla pena di mesi otto di reclusione, riconosciuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, oltre che al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio. Al capo a) veniva contestato il delitto previsto dagli artt.81, comma 2, 595, comma 3, cod. pen. e 13 I. 8 febbraio 1948 n. 47, «perché, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con il mezzo della stampa, quale autore di articoli giornalistici pubblicati nei numeri di seguito indicati del quotidiano "[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza" e comunque nella qualità di direttore responsabile del suddetto quotidiano con riferimento agli articoli giornalistici privi di firma, attribuiva al Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] fatti determinati lesivi della sua reputazione, non rispondenti al vero ed in particolare: - pubblicava, nel numero del 14.1.2015, sotto il titolo "I fratelli musulmani" una foto della persona offesa con la didascalia "[OSCURATO:PERSONA]", nonchè del fratello [OSCURATO:PERSONA] con la didascalia [OSCURATO:PERSONA], accanto alle fotografie dei fratelli Cherif e [OSCURATO:PERSONA], autori della strage terroristica avvenuta a Parigi in data 7.1.2015 ai danni della redazione del settimanale satirica [OSCURATO:PERSONA]", così accostando, in maniera diffamatoria, la figura di [OSCURATO:PERSONA] a quella dei suddetti terroristi franco-algerini; - attribuiva, nel numero del 15.1.2015, alla persona offesa di essersi assegnato, di propria iniziativa un servizio scorta composto da [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Cosenza, mentre, in realtà, "un servizio di continuo e costante accompagnamento nell'ambito degli spostamenti dell'Occhiuto era stato disposto, a cura della locale [OSCURATO:PERSONA], dal Prefetto di Cosenza in data 27.6.2013 nell'ambito dell'intensificazione delle misure di protezione del primo cittadino, contrariamente a quanto scritto dall'indagato; - attribuiva falsamente alla persona offesa condotte agevolatrici di eventuali illeciti dei suoi collaboratori scrivendo testualmente nel numero del 18.1.2015 del suindicato quotidiano: "...l'ipocrisia di gente che predica bene, ti fa la morale e poi spende 54 mila euro sulle spalle dei cittadini per consentire, tra l'altro, al suo caposcorta di andare a puttane"; - pubblicava, nel numero del 19.3.2015, l'articolo intitolato: "L'accordo di potere tra [OSCURATO:PERSONA] e i potenti IGreco', in cui insinuava il perseguimento di interessi privati da parte dell'Occhiuto nell'amministrazione della 'res' pubblica, ed all'interno del quale erano contenute, fra l'altro, le seguenti espressioni diffamatorie della figura della persona offesa: "... Nomina dirigenti e affida incarichi al Comune e alla Provincia senza soluzione di continuità. Un fiume di denaro pubblico che si riversa nelle tasche di soggetti che evidentemente hanno la potenzialità di 'recuperargli' un bel po' di voti per la sua missione impossibile: quella di rimanere a Palazzo dei Bruzi e quindi anche alla Provincia. Per dilapidare i fondi dello Stato e, magari, a riassestare le sue esangui casse.", "Indecoroso lo spreco di denaro pubblico di Occhiuto alla Provincia: 1 milione e mezzo di euro all'anno per i "clienti."; - attribuiva alla persona offesa, nell'articolo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] intitolato: "[OSCURATO:PERSONA]. Una grande lobby di clientele e potere.", una gestione clientelare della Provincia e del Comune di Cosenza, fra l'altro scrivendo testualmente: "Mario usa la politica come ai tempi della prima Repubblica. Nomine e incarichi per avere consenso. La sua squadra è formata da 42 clienti.". Al capo b) a Carchidi veniva contestato il delitto previsto dal!' art. 595, commi 2 e 3, cod. pen. «perché sul social network denominato "facebook", comunicando con più persone, offendeva la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] utilizzando le seguenti espressioni oltraggiose ed ingiuriose: "Oggi il sindaco più squallido e viscido della storia di Cosenza si impossesserà del Castello dei cosentini per i suoi loschi interessi personali. In risposta alla vergognosa propaganda di questo mentecatto, che vorrebbe ancora ammorbarci con la sua falsità e la sua continua ricerca di denaro per appianare i suoi debiti...". Con le aggravanti consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, lesivo dell'altrui reputazione, commesso con un mezzo di pubblicità. In località imprecisata il 12.6.2015». 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale e in particolare degli artt. 484 e ss. e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere infondato il motivo di impugnazione avente ad oggetto la circostanza che in primo grado il Giudice non dichiarò l'apertura del dibattimento né provvide all'ammissione delle prove, impedendo l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, tanto più che il difensore era nominato in sostituzione ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen.. Per altro l'imputato non aveva ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello non ebbe a rilevare la nullità dell'avviso dell'udienza preliminare che non indicava, in caso di mancata comparizione dell'imputato, l'applicazione delle disposizioni «di cui agli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies» bensì l'espressione «avverte l'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza». 5. Il terzo motivo lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione all'imputato, in quanto i Carabinieri notificarono solo due verbali relativi a due differimenti di udienza e non anche il decreto che dispone il giudizio. 6. Il quarto motivo deduce nullità per omesso esame dell'imputato e omesso rinvio ai fini della discussione. 7. Il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla attribuzione del profilo facebook al Carchidi. Lamenta il ricorrente omessa motivazione della Corte di appello a riguardo, a fronte di una decisione della Corte di legittimità che annullava con rinvio per il medesimo vizio in altro procedimento, in quanto non era sufficiente il nickname per l'identificazione, dovendo invece verificarsi l'indirizzo IP. 8. Il sesto motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., con riferimento alla circostanza che la Corte di appello avrebbe confermato la pena detentiva, erroneamente ritenendo che Carchidi abbia istigato alla violenza e all'odio, in difformità rispetto alla giurisprudenza convenzionale e di legittimità. 9. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, avendo i difensori tempestivamente richiesto la discussione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 10. [OSCURATO:PERSONA] ha poi richiesto per iscritto un breve rinvio per impedimento, ma la Corte ha ritenuto, come da ordinanza a verbale, non legittimo l'impedimento. [OSCURATO:PERSONA] concludeva comunque con memoria depositata. L'altra parte oralmente come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Preliminare è la verifica della tempestività del ricorso per cassazione, questione posta dalla parte civile in sede di discussione. Va evidenziato come il ricorso sia tempestivo, in quanto la sentenza della Corte di appello, datata 7 febbraio 2022, risultava andare a scadenza dopo 90 giorni, quindi il 10 maggio 2022, essendo il giorno precedente festivo; da tale data il termine di 45 giorni per prestare l'impugnazione andava a scadere il 23 giugno 2022, ma il deposito del ricorso avveniva il giorno 22 giugno 2022, quindi tempestivamente. 3.. Quanto al primo motivo di ricorso la Corte di appello ha ritenuto a buona ragione che la mancata dichiarazione di apertura del dibattimento non integri alcuna nullità, essendo tale sanzione fondata sul principio di tassatività, escludendo per altro che abbia avuto incidenza sull'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. La Corte territoriale dava atto che la difesa non ebbe a eccepire alcunché a riguardo e che vi era stata la formale attività di assunzione dei mezzi di prova e, quanto alle questioni preliminari, evidenziava come la richiesta di riunione con altro procedimento fu formulata dal difensore prima dell'escussione dei testimoni, quindi ammessa, ma rigettata nel merito, non perché tardiva. In vero infondata è la doglianza ora proposta, in quanto la Corte territoriale ha correttamente escluso la sussistenza di alcuna nullità. Trattandosi di dedotto error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può, e talora deve necessariamente, accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092). Alcuna lesione è derivata alla difesa dell'imputato dall'omessa dichiarazione di apertura del dibattimento, essendo stata consentita la questione preliminare in merito alla riunione ai sensi dell'art. 491, comma 2, cod. proc. pen. Sono poi utilizzabili, ai fini della decisione, le prove acquisite in dibattimento, anche in mancanza di una dichiarazione formale di apertura dello stesso, in quanto l'omissione di tale dichiarazione non dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 3, n. 9372 del 11/02/2020, D., Rv. 278403 - 01). \ 5 Quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione dei mezzi di prova, la Corte di appello si è confrontata con la doglianza formulata come segue: « né sono mai state ammesse liste e/o documentazione». Si tratta di una deduzione generica già in appello, rispetto alla quale la Corte territoriale ha dato ampia risposta. D'altro canto l'espressione aspecifica, senza alcun riferimento all'ordinanza di ammissione delle prove come prevista dall'art. 495 cod. proc. pen., ora formulata, viene smentita dalla circostanza che la documentazione venne acquisita nel corso del giudizio e che i testi furono escussi, senza che la difesa dell'attuale ricorrente ebbe a eccepire alcunché a riguardo. Pertanto la natura aspecifíca del motivo di appello ne determina la preclusione in cassazione. Infatti, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201). Ne consegue che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01; conf. N. 1982 del 1999 Rv. 213230 - 01, N. 10709 del 2015 Rv. 262700 - 01). 4. Quanto al secondo motivo infondata è la deduzione relativa alla nullità del decreto per l'udienza preliminare, non contenendo esso l'indicazione che non comparendo si sarebbero applicate le disposizioni di cui agli artt. 420-bis, 420-ter, 420- quater e 420-quinquies cod. proc. pen. La Corte di appello correttamente rileva come l'imputato abbia avuto corretta informazione con l'avviso che il processo sarebbe continuato in absentia, tanto che la stessa difesa non ebbe a eccepire alcunchè in ordine alla dichiarazione di assenza dell'imputato. D'altro canto la Corte ha fatto buon governo delle norme invocate dal ricorrente, anche perché la nullità prevista dall'art. 419, comma settimo, prodotta dalla violazione dell'art. 419, comma primo, cod. proc. pen. deve ritenersi integrante una nullità di ordine generale di carattere intermedio, che, in quanto tale, è rilevabile se sollevata dalla parte interessata nella sua prima difesa relativa. Nel caso di specie non risulta che il difensore dell'imputato all'udienza del 18 aprile 2016 abbia eccepito alcunché. A ben vedere, e in conclusione, la mera omissione delle norme di riferimento è del tutto irrilevante ai fini della compiuta informazione sulle conseguenze della scelta processuale che egli intendesse operare, rimanendo dunque escluso che tale omissione infici la validità del decreto (tra le altre, Sez. 5, n. 44652 del 2021, Carchidi, non massimata). 5. Il terzo motivo è infondato in quanto, come osserva la Corte di appello, la notifica venne operata da parte dei Carabinieri che hanno dato atto di aver notificato anche il decreto che dispone il giudizio, come emerge dalla nota in atti. 6. Anche in merito al quarto motivo la Corte di appello evidenzia come non fu mai richiesto l'esame dell'imputato: a ben vedere, quand'anche fosse stato richiesto, l'assenza dell'imputato senza la prospettazione di un legittimo impedimento legittimava il giudice di primo grado a revocare l'ordinanza che ne aveva ammesso l'esame medesimo, come effettuato dal Tribunale di Cosenza all'udienza del 5 luglio 2018. Infatti, è legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dell'imputato, allorché questo non sia comparso all'udienza stabilita per l'incombente senza addurre un impedimento ritenuto legittimo dal giudice (Sez. 1, n. 37283 del 24/06/2021, Bosco, Rv. 282009 - 01; conf. N. 40317 del 2006 Rv. 235110 - 01, N. 14914 del 2009 Rv. 244193 - 01), tanto più che, come osserva la Corte territoriale, l'imputato ben può presentarsi in appello e rendere dichiarazioni, a norma dell'art. 523 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 44945 del 11/10/2013, Mazzaferro, Rv. 257312 - 01), come ha osservato correttamete la Corte territoriale. Quanto al rigetto della istanza di sospensione del giudizio di primo grado per consentire la discussione al difensore in udienza successiva, la Corte di appello ha ritenuto legittima l'ordinanza di rigetto del Tribunale di Cosenza, che con adeguata motivazione evidenziava come la discussione fosse stata calendarizzata e non vi fossero ragioni per il differimento. A ben vedere in data 22 febbraio 2018 il Giudice monocratico differiva la trattazione per legittimo impedimento dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], calendarizzando per l'udienza del 5 luglio l'esame della persona offesa, l'esame dell'imputato e la discussione. In tale ultima data il rigetto dell'istanza di ulteriore rinvio era fondato sulla menzionata calendarizzazione, come anche per la circostanza che dall'esame della \\ 7 parte civile non fosse emerso alcunché che giustificasse la sospensione del dibattimento. D'altro canto, l'art. 477, comma 2, cod. proc. pen. prevede che il giudice possa sospendere il dibattimento «soltanto per ragioni di assoluta necessità», nel caso in esame in modo congruo valutate dal primo Giudice e confermate dalla Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica e rispondente al principio di concentrazione salvaguardato dall'art. 477, comma 2, cod. proc. pen. 7. Quanto al quinto motivo, relativo al capo b) dell'imputazione, la Corte di appello ha ritenuto idonea la prova per l'attribuzione dello scritto pubblicato attraverso il profilo facebook a Carchidi, escludendo dubbi in ordine alla attribuibilità. Ciò per il riferimento nominativo a Carchidi del profilo e per l'effigie fotografica dello stesso. E bene tale valutazione non risulta né contraddittoria né manifestamente illogica, anzi avendo la Corte territoriale ha richiamato a buona ragione Sez. 5., n. 24212 del 2021, che ha affermato che non vi è dubbio che il delitto di diffamazione possa essere commesso anche a mezzo di Internet, con uso dei social network (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007; Sez. 5, 28 ottobre 2011 n. 44126; Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741; Sez. 5, 4 aprile 2008 n. 16262, 16 luglio 2010 n. 35511) e che tale ipotesi integra l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, dep. 2017, Manduca, Rv. 269090; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044). Quanto alla riferibilità della diffamazione riteneva questa Sezione che sia attribuibile il profilo facebook anche su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l'argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del suo nickname, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio dall'indirizzo IP dell'utenza telefonica intestata all'imputato medesimo. Si è, inoltre, attribuito rilievo, assieme agli elementi indiziari sopra sottolineati, anche all'assenza di denuncia di cd. furto di identità da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post incriminati (cfr., Sez. 5, n. 45339-18 del 13/07/2018, Petrangelo, n.m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez, n.m.). Pertanto corretta è la decisione della Corte di appello, in quanto in linea con questi criteri logici e connessa a condivise massime di esperienza che comprovano la provenienza del post da Carchidi che ha omesso di denunciare l'uso illecito eventualmente compiuto da parte di terzi. \R, 8 8. Quanto al sesto motivo all'imputato è stata inflitta la pena di mesi otto di reclusione. Va premesso che l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, a seguito della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, è subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si individua nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi d'odio e di incitazione alla violenza (in relazione alla diffamazione a mezzo internet, Sez. 5 - , Sentenza n. 13993 del 17/02/2021, Scaffidi, Rv. 281024 - 01). La Corte costituzionale si è poi interrogata sulla compatibilità costituzionale del regime sanzionatorio delineato dall'articolo 595, comma 3, cod. pen. (che prevede la pena detentiva come alternativa a quella pecuniaria), offrendo una risposta positiva, seppur ristretta entro rigorosi limiti, che sono riferiti espressamente all'intera gamma delle ipotesi contemplate dalla norma, vale a dire ai casi in cui l'offesa è stata recata col mezzo della stampa, con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico. In particolare, la Corte costituzionale ha precisato che l'inflizione della pena detentiva non è incompatibile con le ragioni di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, nei soli casi in cui l'offesa si caratterizzi per la sua eccezionale gravità. Il potere discrezionale che l'art. 595 cod. pen. attribuisce al giudice, nella scelta tra la reclusione e la multa, dunque, deve essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena di cui all'articolo 133 cod. pen., ma anche dei precisi limiti delineati dalla Corte costituzionale. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti le eccezionali ragioni di gravità, giustificanti la pena detentiva, rispondendo allo specifico motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio e rilevando come dalle parole utilizzate da Carchidi traspaia istigazione all'odio e alla violenza, paragonando il sindaco [OSCURATO:PERSONA] ai terroristi islamici nell'ambito di una campagna di disinformazione sistematica e reiterata. A ben vedere la motivazione sul punto risulta non adeguata a adempiere ai predetti requisiti, in violazione dell'art. 133 cod. pen., dovendo specificare il Giudice di merito, nell'esercizio della discrezionalità, quali siano specificamente le condotte di istigazione all'odio e alla violenza rivolte contro la persona offesa, con una attenta lettura dei messaggi che, certamente diffamatori, richiedono un quid pluris motivazionale per l'opzione della pena detentiva, in luogo di quella pecuniaria. In sostanza, occorre verificare se oltre la diffamazione vi sia anche un incitamento significativo a determinare il lettore a compiere un'azione violenta o a suscitare odio verso la persona offesa, con riferimento al contesto specifico ed alle modalità del fatto, tenendo anche in conto del ruolo di sindaco della persona offesa che, come tale, non solo è esposto all'esercizio del diritto di critica politica e alla satira, ma è anche percepito dai consociati come esposto a critiche da parte degli avversari politici. Se questa è la valutazione a farsi, è evidente che si tratta di una decisione che, implicando giudizi concernenti il merito della regiudicanda, spetta al Giudice di merito, il quale dovrà decidere se la meritevolezza della pena detentiva, peraltro non condizionalmente sospesa. In caso contrario, eventualmente esercitando i poteri di ufficio ex art. 597, u.c., cod. proc. pen., il Giudice del rinvio dovrà rimodulare il trattamento sanzionatorio. 9. La sentenza, pertanto, sul punto, deve essere annullata, con conseguente rinvio al giudice di merito, al quale spetta la valutazione in ordine alla verifica dell'eccezionale gravità della condotta e alla conseguente applicabilità della pen