CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, accogliendo, invece, la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando l'inosservanza o erronea applicazione dell'ad 47 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposta per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e non scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i spese processuali e della somma di euro tremila la cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente