CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 25549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania ha, in riforma della pronuncia emessa in primo grado, dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravato perché estinto per intervenuta prescrizione. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania rappresentando che la sentenza impugnata ha erroneamente rilevato la prescrizione del reato non avendo considerato ai fini della determinazione del termine di prescrizione le aggravanti contestata di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità (querela). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ed invero, non risultano ritenute dal giudice di primo grado entrambe le circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 7, avendo esso fatto riferimento solo ed esclusivamente ad una sola aggravante sia nella motivazione che in dispositivo sicché il termine di prescrizione non può essere individuato in quello indicato dal ricorrente, pari a dodici anni e mezzo, essendo la pena edittale massima stabilita per il reato di furto mono-aggravato di anni sei (che comporta il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo, interamente decorso, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, risalendo la consumazione del reato al 30.10.2014). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.