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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 22556/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22029/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege -controricorrenti- avverso il PROVVEDIMENTO d el [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].G. n. 2782/2023 depositat o i l 14/09/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento n. 6868/2023, pubblicato in data 14.09.2023 e notificato nella stessa data, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] convalidava il provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA] con cui si ordinava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pakistan) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, nell’impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, emesso dal Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 13, comma 8 D. Lgs. 286/1998 in data 1-6-2023, notificato il data 5-6-2023 all’atto della scarcerazione dello straniero, essendo egli nelle condizioni previste dall’art. 13, comma 2, lett. b), T.U.I. e considerata la sua situazione familiare.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell’Interno, che resistono con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per latrattazione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, l’ “omessa motivazione, nullità in relazione all’art. 134, ed all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, poiché, nonostante la copiosa documentazione volta a dimostrare la presenza sul territorio italiano dell’intera famiglia dell’odierno ricorrente, composta dalla madre, il padre, 7 tra fratelli e sorelli, 3 zii e 4 cugini, il Giudice di Pace avrebbe omesso di motivare le ragioni per le quali ha ritenuto invece presente sul territorio unicamente il padre, rimandando ad una dichiarazione resa dal ricorrente che assume mai versata in atti e della cui esistenza si dubita; inoltre deduce che il Giudice di Pace non si sarebbe pronunciato sul terzo motivo di gravame; ii) con il secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento del primo motivo, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 8 CEDU, agli artt. 4, 5, comma 5, 13, 19 D.lgs. 286/98 in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.”, poiché le valutazioni del Prefetto non sarebbero “attuali in quanto esse si basano su elementi di pericolosità (sempre ammesso che di pericolosità possa parlarsi) ormai non più attuali” e, comunque, l’onere di motivazione non sarebbe assolto dal provvedimento in esame, in quanto affidato a formule di stile, senza che l’Amministrazione abbia tenuto conto della circostanza che la data di commissione dell’unico reato commesso è risalente nel tempo, né del legame profondo del ricorrente con i propri fratelli e sorelle, mentre sul territorio pakistano non ha nessun riferimento familiare.

2. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Occorre premettere che l’espulsione è stata disposta perché il ricorrente è privo di permesso di soggiorno, che è stato revocato in data 01/07/2019 (art. 13, comma 2, lett. b), D.lgs. 286/1998), fatto rimasto incontestato, e che il provvedimento ora impugnato è quello di convalida dell’ordine del Questore di allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale entro 7 giorni.

Ciò posto, le censure sono generiche e difettano di autosufficienza, poiché in ricorso non è precisato compiutamente e in dettaglio quando, come e dove sono state svolte le allegazioni ora dedotte, in particolare circa la sussistenza e l’intensità dei legami familiari con la madre, i fratelli e le sorelle, né risulta esplicitato il contenuto del terzo motivo di opposizione alla convalida, in ordine al quale si deduce che il Giudice di Pace non si sarebbe pronunciato, ed invero neppure è compiutamente esplicitato il contenuto degli altri motivi di opposizione.

Il provvedimento impugnato è così motivato: “ rilevato che il ricorrente, come da informativa della Questura di [OSCURATO:PERSONA], ha scontato una consistente pena detentiva per spaccio di stupefacenti, che ha come unico parente, stando alle dichiarazioni del ricorrente stesso, il solo padre, attualmente anch'egli in stato detentivo sino al 2030, e che appare evidente che, sia per la permanenza dal 2012 sul territorio italiano, sia per le concrete risposte fornite pochi giorni prima della scarcerazione, e come da sua stessa dichiarazione, appare inverosimile che egli non comprenda la lingua italiana, nonché per tutti gli altri motivi indicati dalla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] nella propria comparsa di costituzione”.

In base a quanto deducono i controricorrenti, la moglie del ricorrente vive in Pakistan, i motivi della sua opposizione dinanzi al Giudice di Pace, non riportati, si ripete, nel ricorso per cassazione, erano la mancata traduzione del provvedimento impugnato, benché egli sia in Italia dal 2012, e i legami familiari.

I controricorrenti, inoltre, affermano che l’odierno ricorrente non aveva avuto un percorso migratorio problematico, come da documenti che producono e richiamano e come peraltro esposto anche in ricorso – pag.2 -, dato che egli era entrato in Italia ricongiungendosi con il padre (coinvolto nella stessa organizzazione criminale del figlio, che aveva espiato la pena di anni 5 mesi 1 e giorni 10 di reclusione per la violazione degli artt. 73 comma 1 e 74 comma 1 D.P.R. 309/90, poiché organico ad un’associazione criminale dedita alla produzione e spaccio di sostanze stupefacenti) ed era titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro subordinato, con la conseguenza che non avrebbe dovuto avere difficoltà a impostare la propria esistenza al rispetto delle regole della civile convivenza, avendo anche intrapreso un percorso lavorativo che gli avrebbe permesso di ricongiungersi con la moglie.

Orbene, a fronte del percorso argomentativo, idoneamente motivato, svolto dal Giudice di Pace e delle difese delle Amministrazioni, non è dato rinvenire nel ricorso una critica compiuta e pertinente, e anzi le doglianze, oltre che generiche e non auto-sufficienti, sollecitano impropriamente anche un riesame delle risultanze di causa.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Dagli atti il processo risulta esente e pertanto non si applica l'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come novellato dalla l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese di lite, liquidate in € 2.100,00, oltre spese prenotate a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22029/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege -controricorrenti- avverso il PROVVEDIMENTO d el [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].G. n. 2782/2023 depositat o i l 14/09/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento n. 6868/2023, pubblicato in data 14.09.2023 e notificato nella stessa data, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] convalidava il provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA] con cui si ordinava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pakistan) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, nell’impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, emesso dal Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 13, comma 8 D. Lgs. 286/1998 in data 1-6-2023, notificato il data 5-6-2023 all’atto della scarcerazione dello straniero, essendo egli nelle condizioni previste dall’art. 13, comma 2, lett. b), T.U.I. e considerata la sua situazione familiare. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell’Interno, che resistono con controricorso. 3. Il ricorso è stato fissato per latrattazione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, l’ “omessa motivazione, nullità in relazione all’art. 134, ed all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, poiché, nonostante la copiosa documentazione volta a dimostrare la presenza sul territorio italiano dell’intera famiglia dell’odierno ricorrente, composta dalla madre, il padre, 7 tra fratelli e sorelli, 3 zii e 4 cugini, il Giudice di Pace avrebbe omesso di motivare le ragioni per le quali ha ritenuto invece presente sul territorio unicamente il padre, rimandando ad una dichiarazione resa dal ricorrente che assume mai versata in atti e della cui esistenza si dubita; inoltre deduce che il Giudice di Pace non si sarebbe pronunciato sul terzo motivo di gravame; ii) con il secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento del primo motivo, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 8 CEDU, agli artt. 4, 5, comma 5, 13, 19 D.lgs. 286/98 in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.”, poiché le valutazioni del Prefetto non sarebbero “attuali in quanto esse si basano su elementi di pericolosità (sempre ammesso che di pericolosità possa parlarsi) ormai non più attuali” e, comunque, l’onere di motivazione non sarebbe assolto dal provvedimento in esame, in quanto affidato a formule di stile, senza che l’Amministrazione abbia tenuto conto della circostanza che la data di commissione dell’unico reato commesso è risalente nel tempo, né del legame profondo del ricorrente con i propri fratelli e sorelle, mentre sul territorio pakistano non ha nessun riferimento familiare. 2. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. Occorre premettere che l’espulsione è stata disposta perché il ricorrente è privo di permesso di soggiorno, che è stato revocato in data 01/07/2019 (art. 13, comma 2, lett. b), D.lgs. 286/1998), fatto rimasto incontestato, e che il provvedimento ora impugnato è quello di convalida dell’ordine del Questore di allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale entro 7 giorni. Ciò posto, le censure sono generiche e difettano di autosufficienza, poiché in ricorso non è precisato compiutamente e in dettaglio quando, come e dove sono state svolte le allegazioni ora dedotte, in particolare circa la sussistenza e l’intensità dei legami familiari con la madre, i fratelli e le sorelle, né risulta esplicitato il contenuto del terzo motivo di opposizione alla convalida, in ordine al quale si deduce che il Giudice di Pace non si sarebbe pronunciato, ed invero neppure è compiutamente esplicitato il contenuto degli altri motivi di opposizione. Il provvedimento impugnato è così motivato: “ rilevato che il ricorrente, come da informativa della Questura di [OSCURATO:PERSONA], ha scontato una consistente pena detentiva per spaccio di stupefacenti, che ha come unico parente, stando alle dichiarazioni del ricorrente stesso, il solo padre, attualmente anch'egli in stato detentivo sino al 2030, e che appare evidente che, sia per la permanenza dal 2012 sul territorio italiano, sia per le concrete risposte fornite pochi giorni prima della scarcerazione, e come da sua stessa dichiarazione, appare inverosimile che egli non comprenda la lingua italiana, nonché per tutti gli altri motivi indicati dalla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] nella propria comparsa di costituzione”. In base a quanto deducono i controricorrenti, la moglie del ricorrente vive in Pakistan, i motivi della sua opposizione dinanzi al Giudice di Pace, non riportati, si ripete, nel ricorso per cassazione, erano la mancata traduzione del provvedimento impugnato, benché egli sia in Italia dal 2012, e i legami familiari. I controricorrenti, inoltre, affermano che l’odierno ricorrente non aveva avuto un percorso migratorio problematico, come da documenti che producono e richiamano e come peraltro esposto anche in ricorso – pag.2 -, dato che egli era entrato in Italia ricongiungendosi con il padre (coinvolto nella stessa organizzazione criminale del figlio, che aveva espiato la pena di anni 5 mesi 1 e giorni 10 di reclusione per la violazione degli artt. 73 comma 1 e 74 comma 1 D.P.R. 309/90, poiché organico ad un’associazione criminale dedita alla produzione e spaccio di sostanze stupefacenti) ed era titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro subordinato, con la conseguenza che non avrebbe dovuto avere difficoltà a impostare la propria esistenza al rispetto delle regole della civile convivenza, avendo anche intrapreso un percorso lavorativo che gli avrebbe permesso di ricongiungersi con la moglie. Orbene, a fronte del percorso argomentativo, idoneamente motivato, svolto dal Giudice di Pace e delle difese delle Amministrazioni, non è dato rinvenire nel ricorso una critica compiuta e pertinente, e anzi le doglianze, oltre che generiche e non auto-sufficienti, sollecitano impropriamente anche un riesame delle risultanze di causa. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Dagli atti il processo risulta esente e pertanto non si applica l'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come novellato dalla l. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese di lite, liquidate in € 2.100,00, oltre spese prenotate a
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