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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26248/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 12377/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dellegale rappresentante pro tempore - intimata – e contro [OSCURATO:PERSONA]: d.L. n. 50/2017 –sospensione termini Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona dal Presidente pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 2926/04/20 depositata in data 06/11/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatale per IRPEF, IVA ed IRAP e altri tributi per l’anno 2008 per complessivi euro 331.828,76; - il giudice provinciale di merito adita accoglieva in parte il ricorso rideterminando l’importo dovuto; - l’[OSCURATO:PERSONA] appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, dichiarava inammissibile l’appello; ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; né la società contribuente né il riscossore hanno svolto attività difensiva in questa sede; Considerato che: - il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 9 del d.

L. n. 50 del 2017 convertito in L. n. 96 del 2017 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente inammissibile l’appello dell’Ufficio, senza considerare l’applicazione al caso di specie della sospensione del termine per impugnare previsto dalla ridetta normativa; - il motivo è fondato; - invero, la sentenza di primo grado risulta depositata in data 13 febbraio 2017; il termine de quo veniva a scadenza (sei mesi dopo il deposito) il 13 settembre 2017; esso però risulta Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] sospeso, poiché secondo questo giudice di Legittimità (Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 11913 del 07/05/2019) ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, ai fini dell'accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell'interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa aseguito di rinvio, prevista dal comma 9 del cit. art. 11, opera automaticamente, purché la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (come qui avviene); - il termine, allora, applicata come dovevasi l a prescritta sospensione di sei mesi, veniva a scadere il 13 marzo 2018; - ciò posto, deduce l’Ufficio che l’atto di appello in parola è stato notificato al riscossore in data 14 settembre 2017, al difensore del contribuente dott. [OSCURATO:PERSONA] sia in data 14 settembre 2017 a mezzo posta sia in data 7 febbraio 2018 a mezzo PEC e infine anche al contribuente personalmente in data 4 gennaio 2018; - ebbene, alla luce della decisione in ordine al primo motivo, effettivamente tali notifiche erano tutte tempestive e nel ritenerle tardive la CTR ha commesso errore di diritto; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 c. 2 d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 22 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360.c 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto priva di valenza probatoria, quanto alla tempestiva proposizione del ridetto atto di appello, la documentazione prodotta dall’Ufficio, consistente nell’avviso di ricevimento della spedizione e della distinta delle Poste; - anche tale motivo è fondato; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - come questa Corte ha chiarito (tra molte, Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 19547 del 19/07/2019) nel processo tributario laprova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto diappello è valid amente fornita dalnotificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge "ad substantiam"; - in accoglimento del ricorso la sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR per l’esame del merito della controversia; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 12377/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dellegale rappresentante pro tempore - intimata – e contro [OSCURATO:PERSONA]: d.L. n. 50/2017 –sospensione termini Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona dal Presidente pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 2926/04/20 depositata in data 06/11/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatale per IRPEF, IVA ed IRAP e altri tributi per l’anno 2008 per complessivi euro 331.828,76; - il giudice provinciale di merito adita accoglieva in parte il ricorso rideterminando l’importo dovuto; - l’[OSCURATO:PERSONA] appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, dichiarava inammissibile l’appello; ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; né la società contribuente né il riscossore hanno svolto attività difensiva in questa sede; Considerato che: - il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 9 del d. L. n. 50 del 2017 convertito in L. n. 96 del 2017 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente inammissibile l’appello dell’Ufficio, senza considerare l’applicazione al caso di specie della sospensione del termine per impugnare previsto dalla ridetta normativa; - il motivo è fondato; - invero, la sentenza di primo grado risulta depositata in data 13 febbraio 2017; il termine de quo veniva a scadenza (sei mesi dopo il deposito) il 13 settembre 2017; esso però risulta Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] sospeso, poiché secondo questo giudice di Legittimità (Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 11913 del 07/05/2019) ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, ai fini dell'accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell'interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa aseguito di rinvio, prevista dal comma 9 del cit. art. 11, opera automaticamente, purché la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (come qui avviene); - il termine, allora, applicata come dovevasi l a prescritta sospensione di sei mesi, veniva a scadere il 13 marzo 2018; - ciò posto, deduce l’Ufficio che l’atto di appello in parola è stato notificato al riscossore in data 14 settembre 2017, al difensore del contribuente dott. [OSCURATO:PERSONA] sia in data 14 settembre 2017 a mezzo posta sia in data 7 febbraio 2018 a mezzo PEC e infine anche al contribuente personalmente in data 4 gennaio 2018; - ebbene, alla luce della decisione in ordine al primo motivo, effettivamente tali notifiche erano tutte tempestive e nel ritenerle tardive la CTR ha commesso errore di diritto; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 c. 2 d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 22 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360.c 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto priva di valenza probatoria, quanto alla tempestiva proposizione del ridetto atto di appello, la documentazione prodotta dall’Ufficio, consistente nell’avviso di ricevimento della spedizione e della distinta delle Poste; - anche tale motivo è fondato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - come questa Corte ha chiarito (tra molte, Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 19547 del 19/07/2019) nel processo tributario laprova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto diappello è valid amente fornita dalnotificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge "ad substantiam"; - in accoglimento del ricorso la sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR per l’esame del merito della controversia; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle
Sentenza Cassazione n. 26248/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris