CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21179/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione da lui proposta; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa eccepisce l'erroneità della ricostruzione del fatto storico e l'eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio rispetto a quello applicato ai concorrenti nel reato, in ragione del riconoscimento, solo nei suoi confronti, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, è inammissibile, non potendo essere utilizzato il rimedio staordinario della revisione per chiedere l'esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 1, n. 20470 del 10/2/2015, Pelle, Rv. 263592; Sez. 6, n. 4121 del 16/5/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194). 2.1. Ritenuto, altresì, che è costituzionalmente legittima - ai sensi degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU -, l'esclusione dell'ammissibilità della domanda di revisione in funzione del riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, essendo ragionevole la previsione secondo cui il superamento del giudicato è consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento ed è giustificato che sia il solo legislatore ad individuare i limiti di ammissibilità dell'impugnazione straordinaria (Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, Casale, Rv. 279608 - 01); 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 apr