CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 26307/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, in data 29 febbraio 2024, è stato rigettato l'appello proposto nell'interesse di Frank [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza tendente ad ottenere la revoca della misura cautelare dell'obbligo di P.G. cui [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto in relazione al reato di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/90 per avere detenuto e ceduto a terzi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina e per il quale ha riportato condanna alla pena di anni uno di reclusione. 2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso formulando un unico motivo con il quale ha eccepito la nullità del provvedimento per carenza di motivazione quanto alla valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, già fatte oggetto di doglianza con l'atto di appello, proposto ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen.. In particolare era stato dedotto il venir meno: a)delle esigenze di cui all'art. 274 co. 1 lett. a) cod.proc. pen. avuto riguardo alla definizione del processo in data 1.12.2023 con la riqualificazione della condotta originariamente ascritta nella fattispecie attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90; b) della lett. b) dell'art. 274 cit. poiché durante il periodo di sottoposizione agli obblighi l'imputato non si era mai allontanato e, anzi, aveva sempre rispettato le prescrizioni impostegli; c) della lett. c) dell'art. 274 cit. atteso che con la sentenza che ha definito il processo era stato smantellato l'intero sistema di spaccio ed era stata ridimensionata la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale nel decidere l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. non avrebbe ottemperato all'obbligo motivazionale previsto dal combinato disposto degli artt. 274 e 292 co. 2 lett. c) e c) bis cod. proc. pen., omettendo di pronunciarsi sulla persistenza ed attualità delle esigenze cautelari, essendosi soffermato solo sulla irrilevanza del mero decorso del tempo e del comportamento tenuto dall'[OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'istanza proposta nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA], con motivazione affatto carente, ha valutato valutato gli elementi contenuti nell'ordinanza di rigetto della chiesta revoca della misura, nel rispetto del principio devolutivo, che erano rappresentati dal tempo trascorso e dal buon comportamento tenuto dall'imputato durante il periodo di sottoposizione alla misura. A tal fine, dopo avere ricostruito la vicenda processuale che ha riguardato l'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale è risultato partecipe dei traffici illeciti dei Castellano, ha concluso che le circostanze evidenziate dal difensore non incidevano in alcun modo sulla gravità dei fatti commessi e, coerentemente ai principi sanciti da questa Corte di Cassazione, ha argomentato che il mero decorso del tempo rappresenta elemento del tutto neutro rispetto alla permanenza delle esigenze cautelari e, ancora, che il buon comportamento tenuto è fattore del tutto irrilevante, trattandosi di prescrizioni la cui violazione avrebbe determinato l'aggravamento della misura cautelare cui era sottoposto. Il Tribunale ha concluso per l'insussistenza di fatti idonei a ribaltare il giudizio espresso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha ritenuto esente da censure. 3.E' opportuno rammentare, condividendo le conclusioni del Procuratore Generale che il c.d. tempo silente deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292 comma i lett. c) cod. proc. pen. del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della della revoca della misura cautelare rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione della misura. Il tempo trascorso, infatti, non può considerarsi come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999). Analogamente, non costituisce elemento dal quale far discendere la cessazione o l'affievolimento delle esigenze cautelari il rispetto delle prescrizioni imposte con la misura cautelare poiché lo stesso costituisce un comportamento doveroso le cui violazioni determinano conseguenze non irrilevanti a carico dell'interessato.a 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 giu